Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17660 del 25/08/2020

Cassazione civile sez. III, 25/08/2020, (ud. 06/03/2020, dep. 25/08/2020), n.17660

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17320-2017 proposto da:

C.D., in proprio e quale titolare unica dell’omonima

Farmacia, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIBULLO, 10, presso

lo studio dell’avvocato MARIA VITTORIA PIACENTE, rappresentata e

difesa dall’avvocato LUIGI PULVIRENTI;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del Direttore Generale f.f.,

domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GABRIELE ROMEO;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANIA UFFICIO

TERRITORIALE DI CATANIA;

– intimata –

avverso il decreto CRON. 4422/17 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata

il 27/05/2017 R.G.A.C. 2355/15;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/03/2020 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO ALBERTO, che ha chiesto

che venga dichiarata l’improponibilità della domanda giudiziale

svolta da C.D.;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO, che ha concluso per l’improponibilità della

domanda ex art. 382 c.p.c., comma 3;

udito l’Avvocato MARIA VITTORIA PIACENTE per delega.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.D. convenne in giudizio, con atto di citazione notificato il 19/02/2015, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 59 l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania – Ufficio Territoriale di Catania e la Riscossione Sicilia S.p.a. sede provinciale di Catania – per sentire:

a) previo accertamento della responsabilità delle convenute, condannare le stesse alla restituzione, in favore dell’attrice, della somma di Euro 14.443,13;

b) condannare le convenute alla corresponsione della somma dovuta a titolo di interessi alla SOFAD s.r.l. dal 28/01/2015 al tasso del 9,20% sino al soddisfo;

c) condannare le convenute:

– al risarcimento del danno all’immagine subito dall’attrice in proprio e quale titolare della farmacia omonima, pari: ad Euro 7.000,00 o a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;

– al risarcimento del danno non patrimoniale, morale ed esistenziale subito dall’attrice in proprio e nella predetta qualità, pari ad Euro 3.000,00 o a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;

– al pagamento degli accessori, cioè interessi legali e rivalutazione monetaria, sulle predette somme dalla domanda al soddisfo.

2. Rappresentò l’attrice che:

a) in data 23/05/2014, su istanza di Riscossione Sicilia S.p.a., le erano state notificate, nella qualità di titolare dell’omonima farmacia, due cartelle di pagamento (recanti i nn. identificativi (OMISSIS) e (OMISSIS)), per il complessivo importo di Euro 14.413,13, che aveva impugnato in data 11/07/2014, proponendo anche istanza D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 17-bis;

b) nelle more della definizione del procedimento di reclamo/mediazione (e precisamente dopo quarantanove giorni dalla presentazione del reclamo/istanza di mediazione ex art. 17-bis citato), la Riscossione Sicilia S.p.a. aveva provveduto al recupero forzoso – nei confronti del terzo debitore della Farmacia, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania – delle somme portate da dette cartelle di pagamento;

c) infatti, quella aveva notificato atto di pignoramento presso terzi ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 48-bis e art. 72-bis in data 28/08/2014;

d) tanto era avvenuto in violazione – secondo l’attrice – del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17-bis norma che, nel testo applicabile ratione temporis, al comma 9-bis, prevedeva la sospensione del pagamento delle somme in attesa della decisione del reclamo da parte dell’ente impositore (sia pure, comunque, non oltre il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del reclamo);

e) solo il 17/09/2014 l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania – Ufficio Territoriale di Catania, le aveva notificato il rigetto dei reclami proposti.

3. Si costituirono entrambe le convenute, contestando la domanda; ma il Tribunale di Catania, dopo avere già trattenuto in decisione la causa, con decreto 27/05/2017 la rimise sul ruolo, al contempo disponendo la sospensione del giudizio sino al passaggio in giudicato delle sentenze con le quali la Commissione tributaria provinciale di Catania avrebbe definito i ricorsi proposti avverso le cartelle di pagamento già indicate.

4. Avverso il predetto provvedimento la C. ha proposto ricorso per regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., basato su tre motivi, deducendo la violazione ed errata applicazione, rispettivamente:

– dell’art. 295 c.p.c.: non essendo sufficiente una pregiudizialità logica, ma occorrendo quella tecnico-giuridica; mentre, nella specie, la domanda di risarcimento del danno essendo ontologicamente diversa dall’impugnazione della cartella, poichè si fa valere solo una condotta illecita della P.A., la quale ha iniziato l’esecuzione senza averne diritto;

– il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 59 poichè l’accertamento della lesione del diritto soggettivo, consequenziale all’atto esecutivo ingiusto, va riferita al momento della notifica del pignoramento presso terzi e non occorre attendere l’esito dell’impugnazione del titolo, consistente nella cartella;

– degli artt. 24 e 113 Cost., perchè è violata la tutela del diritto garantita dalla Carta fondamentale.

5. L’odierna ricorrente ha così chiesto che, previo annullamento del decreto di sospensione ex art. 295 c.p.c. emesso dal Tribunale di Catania, sia ordinata la prosecuzione del giudizio innanzi al predetto Tribunale, con fissazione del termine per la riassunzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 50 c.p.c..

6. La Riscossione Sicilia S.p.a. (già Serit Sicilia S.p.a.), Agente della Riscossione per la Provincia di Trapani, ha depositato memoria difensiva; l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania Ufficio Territoriale di Catania non ha svolto attività difensiva in questa sede, anche dopo l’avvenuta rinnovazione della notifica del ricorso, disposta con ordinanza interlocutoria 16/10/2018, n. 25915.

7. Sulle conclusioni del P.G., di accoglimento del regolamento di competenza, con annullamento del provvedimento di sospensione in parola ed ordine di prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Catania, previa assegnazione dei termini per la riassunzione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 50 c.p.c., il ricorso è stato dapprima esaminato all’adunanza camerale del 14/02/2019.

8. All’esito di questa, con ulteriore ordinanza interlocutoria n. 30884 del 26/11/2019 è stata disposta la rimessione alla terza sezione, sul rilievo della mancanza di precedenti specifici sulle questioni poste dal regolamento, con particolare riguardo all’esegesi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 59 ed alla possibilità dell’applicazione dell’art. 382 c.p.c., comma 3.

9. Il ricorso è stato infine chiamato alla pubblica udienza del 06/03/2020, per la quale il Pubblico Ministero ha, anticipandolo per iscritto, concluso per l’improponibilità della domanda ai sensi appunto dell’art. 382 c.p.c., comma 3.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va, in primo luogo, esclusa ogni conseguenza della trattazione del regolamento di competenza in pubblica udienza, disposta al fine di consentire la più ampia interlocuzione possibile tra le parti e col Pubblico Ministero tra quelle offerte dal molteplice rito di legittimità, per la rilevanza della questione sottesa alla decisione sul regolamento: la fissazione della trattazione dell’istanza di regolamento di competenza in udienza pubblica e la relativa decisione con sentenza, anzichè nelle forme del prescritto rito camerale con l’emanazione di un’ordinanza, configurano mera irregolarità (Cass. 09/01/2009, n. 287).

2. Infatti, la trattazione dei ricorsi in pubblica udienza è la regola generale, che assicura la realizzazione dei principi di oralità ed immediatezza, nonchè del diritto di difesa e di pubblicità del processo, sicchè non reca alcun pregiudizio ai diritti di azione e difesa delle parti.

3. D’altro lato, proprio per effetto della trattazione in pubblica udienza, è ormai scisso il legame, istituito dall’art. 375 c.p.c., fra rito camerale e l’ordinanza che ne costituisce il provvedimento conclusivo, sicchè il regolamento va deciso con sentenza, tale essendo la forma prescritta in via generale per i provvedimenti collegiali destinati a definire il giudizio all’esito di una pubblica udienza di discussione.

4. Ciò posto, ai limitati fini della risoluzione della questione devoluta a questa Corte col presente regolamento ed in risposta alla sollecitazione del Procuratore Generale, non può escludersi la proponibilità della domanda su cui è intervenuto il provvedimento di sospensione oggetto del presente regolamento.

5. Un simile profilo processuale rileva perchè solo dinanzi ad una evidente carenza di quella proponibilità potrebbe prospettarsi una applicazione, pure al regolamento di competenza c.d. improprio, della conclusione raggiunta da questa Corte per quello c.d. proprio (Cass. ord. 23/11/2011, n. 24743; Cass. ord. 05/12/2013, n. 27305) sulla sussistenza di una potestà di immediata declaratoria, anche in detta sede, di una ragione di improponibilità della domanda, al fine di evitare inutili ritardi nella definizione del merito.

6. Infatti, possono senz’altro estendersi alle esecuzioni esattoriali per debiti tributari le conclusioni raggiunte da questa Corte (Cass. 20/03/2014, n. 6521, per le esecuzioni esattoriali per debiti non tributari) sull’improponibilità dell’azione risarcitoria prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 59 in presenza di un rimedio avverso la medesima ragione di illegittimità dell’esecuzione esattoriale in parola.

7. Al riguardo, può confermarsi l’indissolubilità della correlazione tra la tutela risarcitoria e l’impossibilità di avvalersi di alcuno dei rimedi previsti nel processo esecutivo (che integrano un sistema chiuso: per tutte, v. Cass. ord. 28/02/2020, n. 5468), come pure la devoluzione esclusiva al giudice del processo della domanda di responsabilità per come esso si è svolto (su cui, per tutte, Cass. 08/11/2018, n. 28527).

8. Tuttavia, al tempo dei fatti non poteva dirsi sicuramente concessa alla debitrice, in alternativa alla tutela risarcitoria in concreto azionata, alcuna iniziativa processuale diretta contro l’esecuzione esattoriale in suo danno intrapresa con la speciale forma di pignoramento di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 72-bis.

9. Nella specie, la debitrice lamenta l’avvio della riscossione con tale pignoramento sui generis o stragiudiziale (sulla cui definizione v., per tutte: Cass. 10/12/2019, n. 32203; Cass. 13/02/2015, n. 2857; Cass. 04/10/2011, n. 20294) in tempo in cui ciò non era consentito all’agente della riscossione: per la precisione, solo quarantanove giorni dopo la notificazione delle cartelle e quindi senza il rispetto del termine dilatorio previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17-bis, comma 9-bis.

10. Tale norma, nel testo vigente al 23/05/2014 (risultante dalla modifica introdotta dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 611, lett. a), n. 4, (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014), modifiche applicabili dal sessantesimo giorno dall’entrata in vigore della legge di modifica ai sensi dell’art. 1, comma 611, lett. b), data di notifica delle cartelle di pagamento, prevedeva che la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all’atto oggetto di reclamo fossero sospesi fino alla data dalla quale decorreva il termine di cui al precedente art. 22 (all’epoca, di novanta giorni).

11. Una tale sospensione, diversamente da quanto argomentato dal Procuratore Generale nelle conclusioni scritte, doveva qualificarsi come privazione, benchè solo temporanea, del potere di agire in via esecutiva e, così, ad avviso del Collegio, sussumersi in un’opposizione all’esecuzione, ordinariamente prevista dall’art. 615 c.p.c.

12. Una tale qualificazione è del resto presupposta, per una fattispecie analoga di temporanea sospensione dell’azione esattoriale, dalla Corte costituzionale nella fondamentale sua pronuncia n. 114 del 2018, con cui ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57 proprio nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento (od all’avviso di cui all’art. 50 D.P.R. cit.), sono ammesse le opposizioni regolate dall’art. 615 c.p.c..

13. Per le ragioni considerate dalla Consulta, pertanto, tale sia pure momentanea impossibilità di procedere avrebbe integrato una opposizione ad esecuzione: sicchè proprio l’improponibilità della domanda che ne sarebbe derivata ha condotto il Giudice delle Leggi a quella declaratoria di incostituzionalità.

14. Tanto, del resto, è conforme ad una giurisprudenza a dir poco consolidata, ancorchè risalente, in tema di dilazione del rilascio di immobili in materia agraria (per tutte, v. Cass. 2159/81) o di locazione urbana (per tutte, v. Cass. 3579/79, sia pur confermando un altrettanto consolidato diverso orientamento sull’omessa attivazione della procedura di graduazione degli sfratti); mentre non sussiste invece identità di ratio con la violazione del termine dilatorio del precetto, pacificamente ricondotto al quomodo dell’esecuzione (tra le più recenti, basti un cenno a Cass. nn. 3970/86 e 4688/84).

15. Una volta ricondotta però al paradigma dell’art. 615 c.p.c., una tale doglianza poteva dirsi preclusa alla debitrice in via principale, per il disposto dal D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 602, art. 57, comma 1, lett. a), (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come sostituito dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 16; norma che, al tempo dei fatti (luglio 2014), negava la proponibilità delle opposizioni ad esecuzione per motivi diversi dall’impignorabilità del bene.

16. E tale norma è sì stata dichiarata costituzionalmente illegittima, ma, come già indicato al precedente punto 12, soltanto con la pronuncia di Corte Cost. 31/05/2018, n. 114 (pubblicata sulla G.U. del 06/06/2018, n. 23), successiva ai fatti di causa e, pertanto, non applicabile alla fattispecie in esame.

17. In conclusione, non constano, allo stato ed ai limitati fini del presente regolamento, i presupposti per affermare fin d’ora la sicura improponibilità dell’azione risarcitoria, unico ostacolo alla disamina nel merito della qui proposta impugnazione.

18. Questa è, per di più, fondata, in relazione ai primi due motivi, complessivamente considerati per l’evidente intima connessione, da tanto risultando l’assorbimento del terzo.

19. Non sussiste invero la pregiudizialità rilevante ai fini dell’art. 295 c.p.c. tra l’azione dinanzi al giudice tributario – la cui persistente pendenza o l’esito definitivo sono ignoti a questa Corte avente ad oggetto in via principale la sussistenza o meno del debito tributario e quella risarcitoria per l’effettivo azionamento della pretesa in un momento in cui questo non poteva accadere.

20. Infatti, un conto è, se non altro in tesi, contestare l’astratta titolarità di un’obbligazione – quand’anche tributaria – ed altro conto è vantare il diritto a vedersi esecutato a tempo debito, per le conseguenze negative sul proprio patrimonio dovute esclusivamente all’alterazione di quella scansione temporale.

21. In altri termini, la domanda di risarcimento del danno è strutturalmente diversa dall’impugnazione della cartella, poichè si fa valere solo una condotta illecita della P.A., che ha iniziato l’esecuzione senza averne diritto in relazione al tempo di azionamento; e la lesione del diritto soggettivo, conseguita all’atto esecutivo ingiusto, va riferita al momento della notifica del pignoramento presso terzi, risultando in sè e per sè irrilevante l’esito dell’impugnazione del titolo, consistente nelle cartelle, quanto all’effettiva sussistenza del debito e quindi dell’obbligatorietà di un pagamento, ma nel tempo dovuto.

22. Beninteso, resta riservata al giudice del merito la verifica degli elementi costitutivi del peculiare danno invocato sotto il solo secondo profilo, connesso al tempo di azionamento di una pretesa tributaria a prescindere dalla sua sussistenza e nell’impossibilità di contestarlo diversamente, quanto a tutti i fatti costitutivi della fattispecie risarcitoria invocata: la condotta dell’agente e la sua illegittimità, l’elemento soggettivo e, soprattutto, il nesso causale con quei pregiudizi al patrimonio, derivanti non già dal pagamento in sè di un debito tributario contestato, ma dall’esborso in un tempo anzichè in altro.

23. Il presente regolamento, relativo a domanda in astratto proponibile, va quindi accolto ed il provvedimento di sospensione reso oggetto del presente regolamento va riconosciuto privo di ragione giustificativa: e deve disporsi senz’altro che il processo prosegua.

24. Peraltro, la peculiarità stessa della relativa azione induce a ritenere opportuna la rimessione all’esito della sua definizione, ad opera del giudice del merito, anche della regolazione delle spese del presente procedimento.

25. Poichè l’impugnazione è stata accolta, difettano i presupposti processuali per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo alla ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte dispone che il processo prosegua; spese rimesse.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal presidente del collegio per l’impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a) (decreto del Primo Presidente della Corte suprema di Cassazione 18-19 marzo 2020, n. 40).

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2020 e, a seguito di riconvocazione, il 6 maggio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2020

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