Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17660 del 17/07/2017


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Cassazione civile, sez. II, 17/07/2017, (ud. 25/01/2017, dep.17/07/2017),  n. 17660

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20792-2012 proposto da:

Q.L., M.M., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE GORIZIA 14, presso lo studio dell’avvocato FRANCO SABATINI,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI PAOLO

MOMBELLARDO;

– ricorrenti e controricorrenti all’incidentale –

contro

D’AGOSTO MICHELE, in proprio e quale erede universale della moglie

C.A. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI CORRIDORI

48, presso lo studio dell’avvocato ISIDORO TOSCANO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERPAOLO CASCHETTO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 777/2011 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 27/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/01/2017 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito l’avv. Lorenzo Minisci su delega dell’avv. Franco Sabatini

difensore dei ricorrenti Q. e M., che ha chiesto

l’accoglimento, delle difese in atti;

udito l’Avvocato Isidoro Toscano, difensore dei controricorrenti e

ricorrenti incidentali, che ha chiesto l’accoglimento delle domande

e delle difese in atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Capasso Lucio, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e

l’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale con il

rigetto degli altri.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con citazione del 18/6/1986 D’Agosto Michele e la moglie C.A. quali promissari acquirenti convenivano in giudizio Q.L. e M.M. quali promettenti venditori e ne chiedevano la condanna al risarcimento di danni subiti in conseguenza dell’inadempimento delle obbligazioni assunte dai convenuti con il contratto preliminare di vendita stipulato il 12/12/1985 e avente ad oggetto un immobile che doveva essere destinato ad ambulatorio medico dell’acquirente.

Al preliminare aveva fatto seguito il contratto di vendita stipulato il 16/1/1986.

Gli attori deducevano che, sia nel preliminare, sia nella successiva vendita, i convenuti avevano garantito la liberazione dell’immobile entro la data del 30/3/1986 e, confidando nell’impegno assunto dai venditori, essi avevano promesso in vendita e poi venduto ad altri l’immobile che costituiva la sede del proprio ambulatorio assumendo l’impegno di consegnarlo all’acquirente entro il 29/5/1986; i convenuti invece non avevano liberato l’immobile che era locato a terzi e pertanto essi attori si erano resi a loro volta inadempienti con la conseguenza che avevano dovuto pagare ai propri promissari acquirenti, che avevano esercitato il recesso, il doppio della caparra e avevano dovuto sostenere il costo della causa di accertamento della legittimità del recesso, promossa dal loro promissario acquirente.

Alla causa come sopra proposta erano riunite altre due cause con le quali Q. e M. chiedevano, in una, il saldo del prezzo dell’immobile e, nell’altra, la convalida del sequestro conservativo dell’immobile oggetto della vendita a D. e C. a garanzia del pagamento del saldo prezzo.

Il Tribunale di Padova accoglieva parzialmente la domanda di Q. e M. relativa al pagamento del saldo prezzo, oltre interessi legali dal 27/2/1987; rigettava le restanti domande.

L’appello principale di Q. e M. e quello incidentale di D. e C. erano rigettati dalla Corte di Appello di Venezia che confermava la sentenza di primo grado.

Il ricorso principale di Q. e M. e il ricorso incidentale di D. e C. erano accolti con sentenza di questa Corte del 17/9/1999 che ravvisava un vizio di motivazione della sentenza impugnata.

La Corte di Appello, quale giudice del rinvio rigettava i reciproci appelli delle parti e confermava la sentenza appellata.

Seguivano ulteriori ricorsi per cassazione di D. e C. quali ricorrenti principali e di Q. e M. quali ricorrenti incidentali; i due ricorsi erano riuniti.

Questa Corte con sentenza 22/2/2006 n. 6230 rigettava il ricorso definito come incidentale di Q. e M. e accoglieva il ricorso di D. e C.; cassava con rinvio la sentenza di appello rilevando che la Corte distrettuale aveva sostanzialmente omesso di esaminare l’appello di D. e C. e stabiliva che il giudice del rinvio, individuato nella Corte di Appello di Brescia, doveva pronunciarsi sull’appello proposto da D. e C. avverso la sentenza del Tribunale di Padova del 10/12/1991 sulla base dei motivi articolati con l’atto di riassunzione davanti al giudice di appello del primo rinvio.

La Corte di Appello di Brescia, con sentenza del 27/6/2011, decidendo quale giudice del rinvio, ha rilevato:

– che nel precedente giudizio di appello svoltosi a seguito del primo rinvio, D. e C. avevano chiesto il risarcimento dei danni consistiti: a) nella somma (Lire 100.000.000) che avevano dovuto corrispondere a titolo di caparra al soggetto al quale avevano promesso la consegna, entro il 29/5/1986, dell’altro immobile già di loro proprietà; b) nel minor prezzo dell’immobile da esso realizzato con la successiva vendita, pari alla differenza tra il prezzo di Lire 190.000.000 contrattato con il primo acquirente e il prezzo della vendita, pari a Lire 90.000.000 (ossia Lire 100.000.000); c) nei costi di trasporto e nei disagi conseguenti alla mancata disponibilità dell’immobile compravenduto il 31/3/1986;

– che era fondata unicamente la voce di danno relativa alla somma che avevano dovuto corrispondere al loro promissario acquirente (v. sub a);

– che nel thema decidendum rientrava anche la compensazione che D. e C. con l’atto di riassunzione chiedevano fino alla concorrenza del credito risarcitorio da essi azionato.

La Corte di Appello accoglieva la domanda risarcitoria nei limiti dell’importo di Lire 100.000.000 (la caparra che D. aveva dovuto pagare al suo promissario acquirente) e, in parziale riforma della sentenza di Padova in data 24/9/1991 (oggetto di appello), operata la compensazione, riconosceva in favore dei Q. e M. la somma di Lire 98.600.000 oltre interessi legali dal 27/2/1987 al saldo e li condannava a restituire a D. e C. quanto versato in esuberanza oltre interessi al saggio legale dal versamento alla restituzione, compensando le spese.

Q. e M. hanno proposto ricorso affidato a due motivi.

D. Michele, in proprio e quale erede di C.A., ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale fondato su due motivi al quale hanno resistito con controricorso i ricorrenti principali.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti principali deducono il vizio di motivazione e, con il secondo motivo, deducono la nullità sentenza per violazione artt. 2704 e 2719 c.c. in relazione alla data di riconsegna dell’immobile.

La Corte di Appello ha affermato che non è contestata la circostanza che l’immobile fosse rimasto occupato fino al 30/6/1986 e che è irrilevante la difesa dei Q.- M., in quanto in comparsa di costituzione essi si sono limitati a prospettare che la semplice qualità di erede del conduttore non legittima il subentro nel rapporto locatizio.

I ricorrenti sostengono che le controparti non avevano mai provato che l’immobile fosse libero solo alla data del 30/6/1986 e non prima e, a tale riguardo, osservano che, con la comparsa conclusionale in appello avevano affermato che l’immobile era libero dal 17/4/1986 e avevano contestato la rilevanza della lettera degli eredi non conviventi (con la quale avevano dichiarato che avevano consegnato le chiavi al D. il 30/6/1986) della conduttrice del loro immobile, in quanto recante data di sei anni successiva, quando le controversie erano radicate già da tempo.

2. I due motivi, tra loro collegati e dunque da trattare congiuntamente, sono infondati in quanto il venditore ha l’obbligo di consegna e a lui spetta provare di avere tempestivamente adempiuto.

I motivi non attingono la ratio decidendi secondo la quale le chiavi sono state consegnate solo il 30/6/1986: i ricorrenti principali nel motivo sostengono di avere dedotto in conclusionale che l’immobile occupato da S.F. (ossia il soggetto al quale avevano locato l’immobile) era libero a far data dal 17/4/1986, ma tale deduzione non integra adempimento dell’obbligo di consegna dell’immobile (da attuarsi con la consegna delle chiavi da parte del proprietario venditore), rimasto invece inadempiuto.

L’onere della prova del tempestivo adempimento dell’obbligazione contrattuale di consegna grava sul soggetto tenuto all’adempimento (ossia il venditore), mentre il creditore della prestazione è tenuto a provare il tempestivo adempimento e tale prova è mancata.

Il dedotto vizio di motivazione è sorretto dall’affermazione che non sarebbe provata la liberazione dell’immobile solo a far data dal 30/6/1986, ma tale affermazione contrasta, come detto, con i principi della ripartizione dell’onere probatorio.

In definitiva il fatto, addotto dai ricorrenti principali, secondo il quale l’immobile sarebbe stato liberato sin dal 17/4/1986 (data della morte dell’inquilina S.F.) non assume rilevanza alcuna in mancanza della prova della consegna delle chiavi dell’immobile a tale data e ciò comporta l’irrilevanza del documento con il quale le controparti hanno inteso provare la data di consegna delle chiavi da parte degli eredi dell’inquilina deceduta, documento che, in definitiva, avvantaggia gli stessi ricorrenti principali esonerandoli dalla prova, alla quale erano tenuti, della data di consegna dell’immobile.

Solo per completezza di motivazione e ferme restando le assorbenti considerazioni di cui sopra, si osserva che la violazione dell’art. 2704 c.c. non sussiste in quanto la norma si riferisce alla data della scrittura privata e non al suo contenuto; parimenti insussistente è la violazione dell’art. 2719 c.c., che si riferisce alle copie di scritture che possono essere disconosciute da chi le ha apparentemente redatte.

3. Con il ricorso incidentale D. lamenta, con il primo motivo, il vizio di motivazione e la violazione degli artt. 1218 e 1223 c.c., art. 1227 c.c., comma 2 e art. 112 c.p.c.

Il D. premette di avere dovuto pagare la somma di Lire 100.000.000, pari al doppio della caparra, al promissario acquirente del suo immobile, per non avergli potuto consegnare nei termini contrattuali l’immobile oggetto di preliminare di vendita a causa dell’inadempimento dei propri promittenti venditori e di avere dovuto sostenere le spese di lite per resistere all’azione promossa dal suo promissario acquirente per l’accertamento della legittimità del recesso e la condanna al pagamento del doppio della caparra.

In relazione a questo fatto il ricorrente incidentale deduce che la sentenza di appello sarebbe affetta dai vizi sopra indicati non riconoscendo parte del danno rappresentato dagli interessi sul capitale perso e il diritto al risarcimento delle spese del processo promosso dal suo promissario acquirente.

3.1. Il motivo è infondato per i seguenti motivi.

Questa Corte con sentenza 22/2/2006 n. 6230 rigettava il ricorso definito come incidentale di Q. e M., accoglieva il ricorso di D. e C. e cassava con rinvio la sentenza rilevando che la Corte di Appello aveva sostanzialmente omesso di esaminare l’appello di D. e C.; questa Corte stabiliva che il giudice del rinvio, individuato nella Corte di Appello di Brescia, doveva pronunciarsi sull’appello proposto da D. e C. avverso la sentenza del Tribunale di Padova del 10/12/1991 sulla base dei motivi articolati con l’atto di riassunzione davanti al giudice di appello del primo rinvio.

Con l’atto di riassunzione davanti al giudice di appello del primo rinvio, secondo quanto risulta dallo stesso ricorso incidentale, alle pagg. 21 e 22, gli appellanti con il predetto atto di riassunzione, avevano richiesto il risarcimento dei seguenti danni consistiti: a) in tutte le somme che i D. – C. dovranno pagare al Qu. (ossia al loro promissario acquirente) in relazione al preliminare di vendita dell’immobile promesso in vendita; b) nel minor prezzo dell’immobile realizzato con successiva vendita, pari alla differenza tra il prezzo contrattato di Lire 190.000.000 e il prezzo della vendita, pari a Lire 90.000.000 (ossia Lire 100.000.000); c) nei costi di trasporto e nei disagi conseguenti alla mancata disponibilità dell’immobile compravenduto il 31/3/1986, oltre interessi e rivalutazione su tutte le somme.

La Corte di Appello ha rigettato la domanda di D. e C. di essere risarciti da Q. e M. degli interessi (su capitale dovuto al Qu.) e delle spese di lite della causa contro il Qu. nella quale sono rimasti soccombenti; la Corte di Appello ha ritenuto di escludere tale risarcimento in quanto la scelta di resistere alla giusta pretesa azionata dal Qu. non poteva essere posta a carico dei Q.- M. (v. pag. 12 della sentenza di appello); pertanto non sussiste il denunciato vizio di motivazione.

L’evento lesivo non è stato ravvisato, dalla Corte di Appello, nella sentenza di condanna, ma (v. pag. 12 della sentenza di appello) nell’inadempimento da parte del D. delle obbligazioni assunte nei confronti del Qu. con il preliminare con lo stesso concluso, causalmente riferibile all’inadempimento dei Q.- M.; e la scelta di resistere in giudizio, con tutte le conseguenze pregiudizievoli in punto interessi e spese non poteva essere fatta ricadere sui Q. e M..

Pertanto la Corte di Appello non ha affrontato la problematica del concorso di colpa del danneggiato (ed infatti non si rinviene nella sentenza alcun riferimento ad un concorso di colpa degli inadempienti Q. e M. o ad un aggravamento del danno); ciò esclude la violazione dell’art. 1227 c.c., comma 2 e art. 112 c.p.c.

La violazione dell’art. 1218 c.c. non sussiste in quanto la Corte di appello ha riconosciuto la responsabilità dell’inadempiente, ma ha escluso la risarcibilità di ulteriori pretese risarcitorie del ricorrente incidentale in quanto non causate dall’inadempimento.

Quanto alla violazione dell’art. 1223 c.c., la Corte di appello ha invece ritenuto che gli interessi sul capitale perso e le spese giudiziali per resistere alla domanda proposta dal Qu. erano conseguenze della scelta, riferibile solo ai D. e C., di resistere alla giusta pretesa del Qu..

Dalla complessiva motivazione della Corte di appello risulta che gli ulteriori danni erano esclusivamente riferibili ad una contestazione giudiziale di una giusta pretesa; in altri termini, il capitale “perso” è stato riconosciuto come voce di danno, mentre le predette voci di danno sono state ritenute addebitabili alla scelta dello stesso D., scelta che, dunque, risulta chiaramente costituente una causa autonoma (la scelta di resistere in giudizio) che elide il nesso causale tra l’inadempimento contrattuale e gli ulteriori danni non riconosciuti, proprio in applicazione dell’art. 1223 c.c. che accorda il risarcimento da inadempimento solo per i danni che ne siano conseguenza immediata e diretta; tale valutazione costituisce una valutazione di merito non sindacabile da questa Corte di legittimità, non essendo neppure dedotto che le conseguenze pregiudizievoli dell’azione giudiziaria subita dal ricorrente incidentale costituiscano danni mediati e indiretti rientranti nelle conseguenze normali dell’evento lesivo produttivo di responsabilità.

4. Con il secondo motivo il ricorrente incidentale deduce il vizio di motivazione e la violazione degli artt. 1218,1223 e 1225 c.c., art. 1227 c.c., comma 2 e art. 112 c.p.c. con riferimento al danno costituito dal minor valore di vendita dell’immobile.

4.1 Il motivo è infondato in quanto la Corte di appello ha ritenuto che il D. aveva la libertà di scegliere se vendere e a quale prezzo (eventualmente, qui si osserva, anche maggiore) e non ha dimostrato nè di avere “svenduto” (in relazione ai minori valori correnti di mercato) nè che il prezzo pattuito con i suoi promissari acquirenti fosse particolarmente vantaggioso.

La motivazione sussiste e non è illogica o contraddittoria e, con riferimento alle violazioni di legge denunciate, si osserva che la Corte di Appello, con tale motivazione, ha escluso radicalmente la sussistenza della prova di un danno (ancorchè lo si voglia considerare danno mediato e indiretto) e, rilevando che il D. aveva la libertà di scegliere se vendere e a quale prezzo, ha escluso implicitamente, ma inequivocabilmente, la sussistenza di un nesso causale tra la vendita effettuata ad un prezzo non conveniente per l’odierno ricorrente principale e l’inadempimento dei Q. e M..

Pertanto l’alienazione da parte del D. a terzi del proprio appartamento, ancorchè (in ipotesi) ad un prezzo inferiore, non costituiva una “naturale” conseguenza dannosa ontologicamente correlata all’inadempimento dei Q.- M., il che esclude la violazione dell’art. 1223 c.c.

La violazione dell’art. 1225 c.c. (che prevede la risarcibilità dei danni non prevedibili in caso di dolo del debitore inadempiente) non sussiste in quanto la Corte di Appello ha rilevato che D. non aveva provato che il prezzo pattuito con i suoi promissari acquirenti fosse particolarmente vantaggioso.

La violazione dell’art. 1218 c.c. non sussiste in quanto la Corte di appello ha riconosciuto la responsabilità dell’inadempiente, ma ha escluso la risarcibilità di ulteriori pretese risarcitorie del ricorrente incidentale in quanto non causate dall’inadempimento.

La Corte di Appello non ha affrontato la problematica del concorso di colpa del danneggiato (ed infatti non si rinviene nella sentenza alcun riferimento ad un concorso di colpa degli inadempienti Q. e M. o ad un aggravamento del danno); ciò esclude la violazione dell’art. 1227 c.c., comma 2 e art. 112 c.p.c.

5. In conclusione, devono essere rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale con la compensazione delle spese di questo giudizio di Cassazione in considerazione della reciproca soccombenza.

PQM

 

La Corte di cassazione rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2017

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