Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1766 del 27/01/2020
Cassazione civile sez. I, 27/01/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 27/01/2020), n.1766
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente –
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. FIDANZIA AndreA – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33997/2018 proposto da:
D.B., elettivamente domiciliato in Roma Via Della
Giuliana, 32 presso lo studio dell’avvocato Gregorace Antonio che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno;
– resistente –
avverso la sentenza n. 664/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 11/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/11/2019 da Dott. FEDERICO GUIDO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
D.B., cittadino originario del (OMISSIS), propone ricorso per cassazione, con un unico motivo, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino, pubblicata l’11.4.2018 che ha dichiarato improcedibile l’appello ai sensi dell’art. 348 c.p.c., in considerazione della mancata comparizione delle parti alla prima udienza ed a quella, successiva, cui la causa era stata rinviata.
Il Ministero dell’Interno non ha volto difese.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione di legge per avere la Corte d’appello applicato alla materia della protezione internazionale la disposizione dell’art. 348 c.p.c., laddove al contrario il giudizio avrebbe dovuto essere in ogni caso deciso nel merito.
Il motivo è fondato alla luce del consolidato indirizzo di questa Corte, in forza del quale, in tema di protezione internazionale dello straniero, in caso di difetto di comparizione della parte interessata all’udienza di trattazione, il giudice del reclamo (nella specie, in grado di appello avverso il decreto del tribunale che aveva rigettato il ricorso contro il diniego di protezione internazionale adottato dalla competente commissione territoriale), verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, deve decidere nel merito il reclamo, restando esclusa la possibilità di una decisione di rinvio della trattazione o di improcedibilità per disinteresse alla definizione o (come nella specie) di non luogo a provvedere (Cass. 18043/2010; 6061/2019).
La sentenza impugnata va dunque cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2020