Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1766 del 27/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 27/01/2010, (ud. 18/11/2009, dep. 27/01/2010), n.1766

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei

Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che le

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

T.C.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

Regionale della Lombardia, sez. 46^, n. 53, depositata il 27.9.2007.

Letta la relazione scritta redatta dal Consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che il contribuente, psicologo, presentò istanza di rimborso dell’Irap versata nell’anno 2001 e propose, quindi, ricorso sul silenzio-rifiuto conseguentemente formatosi;

– che il ricorso fu accolto dall’adita commissione provinciale, con decisione confermata, in esito all’appello dell’Agenzia, dalla commissione regionale;

che la decisione di appello è così motivata: “alla luce della richiamata sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 2001, i primi giudici hanno ritenuto nel caso specifico fondate le condizioni necessario per l’esenzione dall’Irap, in particolare considerando anche la differenza fra impresa e libera professione. In effetti, risulta che l’attività di psicologo svolta dal contribuente non si basasse sull’autonomia organizzativa richiesta dalla legge, sicchè, anche alla luce del più recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione, non può che essere confermata la pronuncia di primo grado”;

rilevato:

– che avverso tale sentenza, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione articolato in unico motivo, deducendo vizio di motivazione;

– che il contribuente non si è costituito;

osservato:

– che, in materia, questa Corte ha puntualizzato che, alla luce dell’interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale nella sentenza 156/01, l’attività di lavoro autonomo, diversa dall’esercizio di impresa commerciale integra il presupposto impositivo dell’Irap soltanto ove si svolga per mezzo di una attività autonomamente organizzata; che il requisito organizzativo rilevante ai fini considerati, il cui accertamento spetta al giudice di merito (con valutazione insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato) (cfr. Cass. 3680/07, 3678/07, 3676/07, 3674/07, 3672/07);

– che, tanto premesso, deve considerarsi che la decisione impugnata risulta del tutto inadeguatamente motivata, giacchè, in merito al punto focale dell’insussistenza del requisito dell'”autonoma organizzazione”, risulta espressa in termini assolutamente tautologici, priva del benchè minimo concreto supporto argomentativo e tale da non offrire alcuna possibilità di rintracciare e controllare la ratio decidendi (Cass. 1756/06, 890/06);

ritenuto:

– che, pertanto, il ricorso si rivela manifestamente fondato, sicchè va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c., – che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

PQM

la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010

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