Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1766 del 26/01/2011

Cassazione civile sez. un., 26/01/2011, (ud. 12/10/2010, dep. 26/01/2011), n.1766

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Consigliere –

Dott. ALTIERI Enrico – Consigliere –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL

SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE, in persona del Ministro pro-

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1226/2008 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 08/08/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/10/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CERBO;

udito l’Avvocato Sergio FIORENTINO dell’Avvocatura Generale dello

Stato;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso (A.G.A.).

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello degli Abruzzi – L’Aquila – in riforma della sentenza di prime cure, dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario (e per l’effetto rimetteva le parti dinanzi al giudice di primo grado) nella controversia promossa da C.E. nei confronti del Ministero dell’Interno avente ad oggetto il riconoscimento del diritto del ricorrente, dipendente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al superiore inquadramento nel profilo economico C1 a decorrere dal 1 gennaio 1999 e la condanna del Ministero dell’Interno al pagamento delle conseguenti differenze retributive a decorrere dalla stessa data.

Ad avviso della Corte territoriale se è vero che il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 3, come modificato (attraverso l’introduzione del comma 1 bis) dalla L. n. 252 del 2004, art. 1, dispone che il rapporto de personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco è disciplinato in regime di diritto pubblico e che pertanto, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, le relative controversie rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, è anche vero che la L. n. 252 del 2004, art. 4 prevede una disposizione transitoria che incide anche sulla giurisdizione rinviando gli effetti della riforma all’entrata in vigore dei decreti attuativi previsti dall’art. 2 della citata legge.

Ciò che è avvenuto a partire dal 1^ gennaio 2006 e quindi dopo la proposizione della domanda (proposta con ricorso depositato in data 14 marzo 2005) con conseguente sussistenza della giurisdizione de giudice ordinario in applicazione del principio della perpetualo iurisdictionis ai sensi dell’art. 5 cod. proc. civ..

Per la cassazione di tale sentenza il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – propone ricorso affidato a un unico motivo. Il C. è rimasto intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve osservarsi che il ricorso avverso la sentenza sopra citata, depositata in data 8 agosto 2008, deve ritenersi tempestivo, ancorchè notificato in data 10 novembre 2009 e quindi oltre il termine annuale di cui all’art. 327 cod. proc. civ. Trattandosi di impugnazione avverso una sentenza della Corte d’appello degli Abruzzi – L’Aquila, promossa con ricorso notificato alla parte elettivamente domiciliata nel comune dell’Aquila, alla fattispecie si applica infatti la sospensione – dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009 – dei termini previsti dal combinato disposto del D.L. n. 39 del 2009, art. 5, commi 1 e 1 bis (recante disposizioni in materia di interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), convertito con modificazioni dalla L. n. 77 del 2009. Non può infatti dubitarsi del fatto che la disposizione da ultimo citata (comma 1 bis), nel prevedere che sono altresì sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto del procedimento che chiunque debba svolgere negli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cui all’art. 1, comma 2, si applica anche alla notifica del ricorso per cassazione che deve essere eseguita dall’ufficiale giudiziario dell’Aquila. Trattandosi di sospensione protrattasi per 3 mesi e 24 giorni, il termine annuale è rimasto sospeso per il suddetto periodo, con la conseguenza che la notifica, eseguita dopo tre mesi e due giorni dalla scadenza de termine annuale deve ritenersi tempestiva.

Con l’unico motivo l’amministrazione ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 252 del 2004 artt. 1, 2 e 4, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 3 e 63, comma 4, e dell’art. 5 cod. proc. civ.. Deduce che la Corte territoriale ha erroneamente interpretato le citate disposizioni della L. n. 252 del 2004 e che la conclusione alla quale è pervenuta, secondo cui anche la nuova disciplina della giurisdizione per gli appartenenti alla categoria dei Vigili del Fuoco decorre dal 1^ gennaio 2006 – data in cui, con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 217 del 2005, emesso in attuazione della L. n. 252 del 2004, art. 2, sono stati disciplinati i contenuti del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco – è stata determinata dalla suddetta erronea interpretazione. Ad avviso dell’amministrazione ricorrente la disposizione contenuta nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 3, comma 1 bis, introdotta dalla L. n. 252 del 2004, art. 1 secondo cui in deroga all’art. 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al D.P.R. 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali, deve essere interpretato sulla base di una lettura sistematica del combinato disposto del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 3 e 63, comma 4, con la conseguenza che le relative controversie rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo. Deduce che la chiarezza della norma di cui alla L. n. 252 del 2004, art. 1 e della rubrica del suddetto articolo e la ratio della norma inducono a concludere per l’efficacia immediatamente precettiva della stessa. Ed infatti la norma risponde all’esigenza di attuare immediatamente una uniformità giurisdizionale ai diversi ordinamenti contemplati dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 3, caratterizzati da una natura strettamente pubblicistica. Nè si può argomentare in senso contrario, come invece ha fatto la Corte territoriale, dalla disposizione di cui alla L. n. 252 del 2004, art. 4 – a norma della quale fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all’art. 2, continuano ad applicarsi le disposizioni normative e contrattuali vigenti relative al rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – trattandosi di disciplina transitoria di natura sostanziale, che non incide pertanto sul regime processuale e quindi sulla giurisdizione, trasferita con effetto immediato, per le ragioni sopra indicate, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Consegue da quanto sopra esposto che le controversie di lavoro relative al personale del Corpo dei vigili del Fuoco sono devolute al giudice amministrativo fin dall’entrata in vigore della L. n. 252 del 2004 e pertanto, poichè il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato proposto dal C. nel marzo 2005 la controversia rientra nel campo di applicazione della norma da ultimo citata.

Il ricorso è fondato e deve essere pertanto accolto.

Queste Sezioni Unite (Cass. S.U. (ordinanza) 20 febbraio 2008 n. 4290), nell’esaminare una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, ha affermato il seguente principio di diritto: Le controversie relative al rapporto di impiego degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco – stante il disposto della L. 30 settembre 2004, n. 252, art. 1, che, introducendo il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 3, comma 1 bis, ha esteso a detto rapporto il regime di diritto pubblico previsto per alcune categorie del pubblico impiego – vanno devolute, come quelle riguardanti il personale di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 3, comma 1, alla giurisdizione del giudice amministrativo con decorrenza dall’entrata in vigore della suddetta L. n. 252 del 2004, senza che l’art. 4 di quest’ultima possa differirne l’indicato effetto devolutivo, perchè tale disposizione transitoria fissa unicamente il tempo iniziale di efficacia dei decreti legislativi di cui all’art. 2 della citata legge prevedendo la proroga del trattamento normativo ed economico. Il suddetto orientamento è stato espressamente ribadito da Cass. SU. 3 novembre 2009 n. 2301.

Quest’ultima decisione, peraltro, contrariamente a quanto statuito da quella precedente – che, in applicazione del citato principio di diritto, ha stabilito la giurisdizione con riferimento alla data di proposizione della domanda, ai sensi dell’art. 5 cod. proc. civ. – ha individuato il momento rilevante per la determinazione della giurisdizione nella data del provvedimento sulla illegittimità del quale è basata la domanda. Tale soluzione non può essere condivisa;

ed infatti ai fini della determinazione della giurisdizione deve necessariamente farsi riferimento alla data di presentazione della domanda, in applicazione della disposizione di cui al citato art. 5 cod. proc. civ., secondo la quale la giurisdizione è determinata con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, senza che possano rilevare i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo (Cass. S.U. 6 luglio 2006 n. 15344; Cass. S.U. 4 gennaio 2007 n. 13; Cass. S.U. 18 dicembre 2007 n. 26621).

Nel caso di specie, in applicazione dei suddetti principi, e considerato che la domanda è stata introdotta con ricorso depositato in data 14 marzo 2005, e quindi in epoca successiva all’entrata in vigore della L. n. 252 del 2004, deve affermarsi la giurisdizione del giudice amministrativo. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata con conseguente rimessione della causa al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Considerati la natura e l’esito della controversia si ritiene conforme a giustizia dichiarare irripetibili le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e rimette la causa dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente. Dichiara irripetibili le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 12 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2011

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