Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1766 del 24/01/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 1766 Anno 2018
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: CALAFIORE DANIELA

ORDINANZA

sul ricorso 11729-2012 proposto da:
CELAIA CARLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
SAN

TOMMASO

D’AQUINO

47,

presso

studio

lo

dell’avvocato FLORA CASTAGNINO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato

FEDERICA PERCOCO,

giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2017
3547

ISTITUTO NAZIONALE

I.N.P.S.
SOCIALE

C.F.

80078750587

in

DELLA PREVIDENZA
persona

del

suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA
29 presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto

Data pubblicazione: 24/01/2018

rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI,
CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, giusta delega in
calce alla copia notificata del ricorso;
– resistente nonchè contro

– intimata –

avverso la sentenza n. 3036/2011 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/05/2011 R.G.N.
382/10;
il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

EQUITALIA SUD S.P.A.;

r.g.n. 11729/2012
Celaia/Inps
RILEVATO
Che con sentenza n. 3036/2011 la Corte d’appello di Roma, in
riforma della decisione di primo grado, ritenendo avvenuta
regolarmente la notifica della cartella in data 15.5.2003, rigettava
l’opposizione proposta da Carla Celaia avverso l’intimazione di
pagamento relativa alla cartella esattoriale n. 09720010611141348 –

omesso versamento di contributi dovuti al SSN a percentuale sul
reddito e contributi IVS fissi/percentuali sul minimale, dovuti all’INPS
per gli anni di competenza 1989 – 1991 e 1993 ;
che per la cassazione di tale decisione propone ricorso Carla Celoia
affidato a due motivi;
che l’Inps ha rilasciato delega;
che il P.G. ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso
o, in subordine,per il suo rigetto;

Considerato

che si assume l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio
ravvisato nella sussistenza o meno di una valida notifica della cartella
di pagamento in data 15.5.2003 (primo motivo) posto che la Corte di
appello erroneamente ha dato per certa la prova della notifica della
cartella esattoriale sottesa alla intimazione di pagamento, laddove il
primo giudice aveva invece considerato tale notifica non
adeguatamente provata con la documentazione versata in atti dall’Inps
all’udienza del 20.11.2008 su richiesta del giudice;
che con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 112 cod.
proc. civ. con riferimento all’art. 360 primo comma, numeri 3 e 4 cod.
proc. civ. per aver omesso qualsiasi motivazione in ordine alle
deduzioni delle parti relative alla presenza di una regolare notifica della
cartella, presenti nei verbali d’udienza del 18 settembre 2008 e del 19
gennaio 2009, relativamente al primo grado, che nella memoria
difensiva dell’appellata del 22 marzo 2011 depositata in appello;

relativa al pagamento della somma di Euro 16.919,33 a titolo di

r.g.n. 11729/2012
Celaia/Inps

che il ricorso è fondato, posto che la Corte d’appello di Roma ha
ritenuto pacificamente accertata, in data 15 maggio 2003, l’avvenuta
notifica della cartella esattoriale n. 09720010611141348 che, invece,
era stata oggetto di contrasto tra le parti e che il primo giudice aveva
ritenuto non provata, procedendo all’accertamento di merito sulla
effettiva prescrizione dei crediti contributivi oggetto di intimazione di

che per costante giurisprudenza di questa Corte, la effettiva notifica
della cartella esattoriale costituisce il momento di garanzia essenziale
per la tutela del contribuente e che in sua mancanza tale momento può
essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il
soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa che
nel caso in esame è l’intimazione di pagamento notificata il 16 aprile
2008;
che è necessario, dunque, verificare la tempestività dell’opposizione
tenendo conto della funzione recuperatoria dell’impugnazione non
potuta esercitare avverso la cartella, con riconoscimento a tale
opposizione di una forza attrattiva nei confronti della relativa disciplina
impugnatoria, con la conformazione della disciplina applicabile a quella
dettata per l’azione recuperata (Cass. 24 aprile 2014, n. 9310; Cass. 7
agosto 2007, n. 17312; Cass. 16 febbraio 2007, n. 3647; Cass. 15
febbraio 2005, n. 3035);
che, essendo stata l’opposizione all’intimazione proposta con ricorso
depositato in data 30 maggio 2008 (entro il quarantesimo giorno), la
Corte di appello dovrà valutare se, sul presupposto che si tratti dei
medesimi contributi oggetto di intimazione di pagamento, vi sia stata
effettiva e regolare notifica della cartella esattoriale n.
09720010611141348 con consequenziale valutazione di tempestività
dell’opposizione proposta sul merito della pretesa oggetto di
riscossione, di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24;
che, accolto il primo motivo di ricorso il secondo resta assorbito e la
sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Appello di
Roma, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle
spese del presente giudizio di legittimità.

2

pagamento;

r.g.n. 11729/2012
Celaia/Inps
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il
secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di
Roma in diversa composizione anche in ordine alle spese del giudizio di
legittimità.
Così deciso nella Adunanza camerale del 20 settembre 2017.

Enric D’Ant nio

Il Funzionario Giudiziario A/

Il Presidente

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