Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1766 del 24/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/01/2017, (ud. 23/11/2016, dep.24/01/2017),  n. 1766

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. NRIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12684-2015 proposto da:

D.L.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCO ATTILIO

5, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE MILIZIANO, rappresentata

e difesa dagli avvocati GIUSEPPE STASSI, VINCENZO VENEZIA giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO, in persona del Direttore

Generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO, 78, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO IELO, rappresentata e difesa dagli avvocati

PIETRO DE LUCA, DOMENICO CANTAVENERA, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2348/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

4/12/2014, depositata il 16/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito l’Avvocato Rossella De Angelis (delega avvocati Stassi e

Venezia) difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Ielo Antonio difensore della controricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

D.L.C., premesso di avere prestato la propria attività di lavoro in favore della Azienda Sanitari Provinciale di Agrigento sulla base di plurimi contratti a termine, dedotta la illegittimità dei detti contratti, ha adito il giudice del Lavoro del Tribunale di Sciacca chiedendo l’accertamento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la condanna dell’Azienda convenuta alla riassunzione in servizio ed al risarcimento del danno scaturito.

Il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda, dichiarata la illegittimità dei contratti inter partes, ha condannato la convenuta al risarcimento del danno quantificato, in via equitativa, in misura pari alle retribuzioni dalla data di messa in mora.

La Corte di appello di Palermo, pronunziando sull’appello dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha respinto la domanda di risarcimento del danno.

Il giudice di appello ha premesso la conformità al diritto comunitario e specificamente alla clausola 5 della Direttiva n. 1970/99, sotto il profilo dell’adeguatezza della misura sanzionatoria alla repressione dell’abuso del ricorso ai contratti a termine, della previsione di cui al D.P.R. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, che in caso di violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni, stabilisce il diritto del lavoratore interessato al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro. Ha ritenuto che in base all’art. 36 D.P.R. cit. il risarcimento del danno non si configura quale conseguenza automatica della prestazione resa in violazione di legge ma richiede la prova dell’effettivo pregiudizio subito dal lavoratore. Pertanto, non avendo a riguardo nulla allegato e provato la lavoratrice la quale, in domanda, si era limitata genericamente ad invocare la tutela risarcitoria in funzione alternativa alla conversione, la domanda doveva essere respinta.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la originaria ricorrente sulla base di due motivi; l’azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ha resistito con tempestivo controricorso successivamente illustrato con memoria.

Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente ha dedotto “error in iudicando” ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, censurando la decisione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per non avere il giudice del gravame valutato la inammissibilità della eccezione /domanda formulata, per la prima volta nel ricorso in appello dell’Azienda con riferimento all’onere della prova. Ha sostenuto il carattere di novità della questione non sollevata nella memoria di costituzione di primo grado.

Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 e della Direttiva U.E. n. 1999/70. Ha sostenuto che la previsione dell’art. 36 cit., come interpretata dal giudice di appello si poneva in contrasto con il diritto comunitario in punto di necessità per lo Stato membro di adottare efficaci misure sanzionatorie destinate a prevenire l’abuso del ricorso al contratto a termine e ribadito la configurabilità “in re ipsa” di un pregiudizio risarcibile.

Il Consigliere relatore ha formulato proposta di inammissibilità del primo motivo e manifesta fondatezza del secondo.

Il Collegio condivide la proposta del relatore non inficiata quanto al secondo motivo dalle contrarie deduzioni formulate in memoria dall’Azienda sanitaria.

Invero il primo motivo di ricorso è inammissibile sotto una pluralità di profili. In primo luogo esso non è sorretto dall’adeguata ricostruzione della vicenda processuale ed in particolare dalla riproduzione dello specifico contenuto degli atti difensivi delle parti, di primo e secondo grado, destinati, in tesi, a dimostrare il carattere di novità e quindi l’inammissibilità del motivo di gravame dell’Azienda relativo al risarcimento del danno. A tal fine non soccorre la riproduzione, di alcune frasi contenute nella memoria di costituzione di primo grado dell’Azienda atteso che da tale parziale produzione non e possibile cogliere il senso complessivo delle difese spiegate dalla parte convenuta, stante anche la carente ricostruzione del contenuto del ricorso di primo grado.

A tale stregua parte ricorrente non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., n. 8932 del 2006 n. 1108 del 2006, n. 21659 del 2005, n. 16132 del 2005) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., n. 3158 del 2003, n. 12444 del 2003, n. 1161 del 1995).

In secondo luogo le censure articolate non appaiono riconducibili al vizio motivazionale denunziato, in quanto intese piuttosto a lamentare il difetto di attività del giudice di appello per avere omesso di rilevare la tardività e quindi la inammissibilità delle censure svolte con l’appello principale.

In terzo luogo la modalità di formulazione del motivo non risulta neppure coerente con l’art. 360 c.p.c., n. 5 nella sua attuale formulazione. Come chiarito da questa Corte (cfr. Cass. ss.uu. n. 8053 del 2014, il controllo previsto dal nuovo n. 5) dell’art. 360 cod. proc. civ. concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). In conseguenza la parte ricorrente sarà tenuta ad indicare, nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369c.p.c., comma 2, n. 4) – il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale)tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, la decisività del fatto stesso.

Il concetto di fatto, più specifico, dal punto di vista naturalistico e giuridico in ordine al quale assume rilievo il vizio di motivazione compendia i “fatti principali”, ossia i fatti costitutivi, impeditivi, modificativi o estintivi del diritto controverso come individuati dall’art. 2697 c.c., e giammai, dopo la riforma del vizio di motivazione, può considerarsi equivalente a “questione” o “argomentazione”, dovendo per fatto intendersi un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico (cfr., ex multis, Cass. 21152/2014).

Da tanto consegue che l’asserito difetto di specifica eccezione da parte dell’azienda in relazione alla domanda risarcitoria della lavoratrice non potrebbe essere ricondotto, all’ambito del “fatto storico” decisivo, richiesto per la configurabilità del vizio denunziabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Le censure sviluppate con il secondo motivo, che investono la statuizione di integrale rigetto della domanda di risarcimento del danno,. sono, invece, meritevoli di accoglimento alla luce della recente pronunzia con la quale le sezioni unite di questa Corte hanno affermato che in materia di pubblico impiego privatizzato, nell’ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicchè, mentre va escluso – siccome incongruo – il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l’indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l’onere probatorio del danno subito. (Cass. ss.uu.n. 5072 del 2016).

A tale giurisprudenza si ritiene di dare continuità. A tanto consegue l’accoglimento del secondo motivo e la cassazione della decisione con rimessione ad altro giudice di secondo grado che, nel pronunziare sulla domanda di risarcimento del danno, si atterrà ai principi affermati dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza ora richiamata.

Al giudice del rinvio è demandato altresì il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo e accoglie il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2017

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