Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17659 del 25/08/2020

Cassazione civile sez. III, 25/08/2020, (ud. 03/03/2020, dep. 25/08/2020), n.17659

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33983-2018 proposto da:

ARFEA – AZIENDE RIUNITE FILOVIE E AUTOLINEE SRL, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato

LUIGI MANZI, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO PILADE

CHITI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI TORTONA, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato ex

lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIANLUCA MARENZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1632/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 18/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/03/2020 dal Consigliere Dott. MARILENA GORGONI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO ALBERTO, che ha chiesto

il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Arfea – Aziende Riunite Filovie e Autolinee SRL – ricorre per la cassazione della sentenza n. 1632/2018 della Corte d’Appello di Torino, pubblicata il 18 settembre 2018, articolando due motivi, corredati di memoria.

Resiste con controricorso il Comune di Tortona che si è avvalso della facoltà di presentare memoria.

La ricorrente espone in fatto di essere concessionaria del servizio di trasporto urbano nel Comune di Tortona, ai sensi della L. n. 142 del 1990, di non avere ricevuto dal Comune la compensazione degli obblighi di servizio pubblico, conteggiati secondo i parametri regionali, ma solo il compenso fisso e di averlo, pertanto, citato in giudizio, davanti al Tribunale di Alessandria, per ottenerne la corresponsione per tutto il periodo di svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale, con interessi e rivalutazione monetaria.

Il Tribunale di Alessandria, prima, e la Corte d’Appello di Torino, successivamente, con la sentenza oggetto della odierna impugnazione, rigettavano la domanda, ritenendo che non fosse stato dimostrato il diritto alla corresponsione delle compensazioni per gli obblighi di servizio pubblico, non risultando che le parti si fossero accordate per recepire i parametri fissi di rendicontazione approvati dalla Regione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione delle norme sul servizio pubblico di trasporto locale, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 142 del 1990, art. 22 e ss. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 del Reg. CEE n. 1191/89, modificato dal Reg. n. 1893/91, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 422 del 1997, art. 17 il travisamento e la violazione e/o falsa applicazione delle norme contrattuali inter partes – art. 3, 5, 6, 8 – e dell’Allegato 1 e successivi, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1366 c.c.

La tesi sostenuta è che la Corte d’Appello, ritenendo che il contratto inter partes non avesse previsto l’obbligo di corresponsione delle compensazioni richieste, contenendo la mera eventualità e facoltatività delle compensazioni, e non avendo recepito i criteri oggettivi e fissi di riparto previsti dalla Regione, avrebbe omesso di tener conto che al contratto di concessione di pubblico servizio doveva riconoscersi una connotazione pubblicistica, come risultava dalla premessa dello stesso che stabiliva che sul concessionario gravavano gli obblighi di servizio previsti dall’art. 2 del reg. n. 1191/89/CEE, modificato dal Reg. m. 1893/91/CEE, e le compensazioni volte ad eliminare gli svantaggi economici che da tali obblighi derivavano; di conseguenza la clausola n. 6 del contratto, ove era prevista la facoltatività della corresponsione delle compensazioni, doveva intendersi nel senso che il Comune concedente non avrebbe dovuto corrisponderle solo là dove al concessionario non fossero stati imposti specifici obblighi di servizio; nel caso di specie, l’imposizione di tali obblighi, come emergeva dagli allegati al contratto, rendeva, per converso, obbligatoria la suddetta corresponsione.

Il motivo non può essere accolto.

Oltre a rilevare che l’esposizione dei fatti di causa è piuttosto carente – emerge in particolare l’omissione di opportuni riferimenti alla motivazione della decisione di prime cure, sì da permettere di cogliere la portata delle censure ad essa mosse dall’odierna ricorrente; manca la riproduzione delle posizioni assunte dalle parti in giudizio: si riferisce a p. 5 di avere, con l’atto di appello, insistito sulla circostanza che il contratto di concessione di pubblico servizio è disciplinato anche da norme regionali e dai principi dell’Unione Europea, ma non si fa cenno alla difese del Comune di Tortona; il che unito alla mancanza di ogni riferimento nella sentenza impugnata all’applicazione delle disposizioni dei Regolamenti comunitari invocati, senza che il ricorrente lamenti il vizio di omessa pronuncia, spinge il Comune resistente a formulare una censura di inammissibilità del motivo per la novità degli argomenti addotti sia pure, a sua svolta, senza farsi carico dell’onere di dimostrazione, e ad opporsi alla richiesta della ricorrente (poi, in verità, non coltivata nei motivi di ricorso, ma ribadita nella memoria) di investire della questione la Corte di Giustizia dell’UE – assume carattere assorbente il mancato soddisfacimento del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 che impone al ricorrente che fondi le proprie argomentazioni sul contenuto di un contratto di consentire a questa Corte di poterlo apprendere senza farsi carico di ricercarlo tra gli atti di causa. Era onere della società ricorrente almeno allegare al ricorso il contratto ed i suoi allegati, visto che ad essi si fa riferimento, indicando nell’atto di avere soddisfatto in tal modo il principio di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, o rinviare al fascicolo di parte o di ufficio, soddisfacendo, però, l’onere di farne specifica menzione nel ricorso.

Si rileva, inoltre, che, pur essendo possibile denunciare un errore di diritto quando, a prescindere dalla motivazione posta dal giudice a fondamento della decisione, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo ovvero sia stata male applicata, il motivo neppure ha colto la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha negato il diritto della ricorrente di percepire le compensazioni richieste, non perchè la corresponsione delle stesse fosse facoltativa piuttosto che obbligatoria, ma perchè ha negato che la ricorrente avesse soddisfatto l’obbligo di supportare la richiesta con la documentazione giustificativa necessaria, come previsto dall’art. 6, ove, infatti, sembra fosse stabilito che il concessionario vantasse un ulteriore contributo non superiore a Lire 1.561,61 al Km per compensare gli eventuali maggiori ricavi del traffico che il concessionario avrebbe dovuto conseguire se non avesse applicato le tariffe imposte al fine di consentire al concessionario il pareggio dei costi di servizi, ma “a consuntivo entro il mese di giugno di ogni anno insieme all’esame congiunto del rendiconto annuale di gestione che l’impresa esercente trasmetterà a questo fine all’amministrazione comunale”.

L’interpretazione della Corte d’Appello circa la facoltatività del contenuto è nel senso che il contributo sarebbe stato erogato a fronte della documentazione giustificativa dei servizi svolti; lo sforzo argomentativo della ricorrente è diretto a supportare l’invocazione di una facoltatività della corresponsione legata alla eventualità che taluni specifici servizi non fossero esigibili. La violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 preclude ogni verifica a riguardo.

2. Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza gravata per violazione e/o falsa applicazione del contratto di concessione inter partes, artt. 3, 5, 6, 8, per avere negato accoglimento alla richiesta delle compensazioni per mancanza di documentazione dei costi effettivamente sostenuti, nonostante le varie comunicazioni inviate al Comune con i rendiconti redatti secondo le norme ritenute applicabili, che il Comune non avrebbe condiviso.

Il motivo è inammissibile.

Inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6: si pretende di denunciare un error in iudicando relativo all’applicazione di alcuni articoli della concessione il cui contenuto non è stato nemmeno parzialmente riprodotto nel ricorso (il contenuto degli artt. 3, 5 e 8 del contratto, a differenza dell’art. 6, il cui contenuto è stato almeno parzialmente riprodotto nel ricorso, non è mai stato portato a conoscenza di questa Corte).

Inammissibile perchè le norme indicate in epigrafe asseritamente violate non trovano alcuna corrispondenza nella affermazioni contenute nella sentenza impugnata, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa tra gli asserti del ricorrente e la motivazione in diritto della Corte d’Appello. Il motivo reca solo una generica quanto poco comprensibile censura relativa alla rilevanza giuridica della documentazione presentata dalla ricorrente al Comune di Tortona che non si confronta affatto con la analitica e puntuale motivazione della Corte d’Appello che si è fatta carico di giustificare la soluzione accolta anche sotto il profilo dell’art. 1366 c.c. in ordine alla pur dedotta impossibilità per la ricorrente di adempiere alla rendicontazione secondo le modalità previste dall’art. 6, comma 2, della concessione, oltre che per l’avvenuto utilizzo di parametri di misurazione delle compensazioni secondo criteri oggettivi determinati dalla Regione Piemonte – di cui, comunque, ancora una volta la ricorrente non mette a conoscenza questa Corte – senza aver dato prova che la loro applicazione fosse stata oggetto di accordo tra le parti.

Nella sostanza, con il mezzo impugnatorio viene chiesta una inammissibile rivalutazione del materiale probatorio a disposizione del giudice di merito più confacente ai propri desiderata.

3.Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4.Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 8.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Terza civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2020

 

 

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