Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17658 del 02/07/2019

Cassazione civile sez. III, 02/07/2019, (ud. 27/11/2018, dep. 02/07/2019), n.17658

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24465/2016 R.G. proposto da:

D.I.C., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mario Monteverdi

e Romano Cerquetti, presso il cui studio è elettivamente

domiciliato eletto in Roma, viale Liegi, n. 58;

– ricorrente –

contro

Provincia di Novara, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Antonielli d’Olux,

con domicilio eletto in Roma, via Dardanelli, n. 13, presso lo

studio dell’Avv. Milena Liuzzi;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino pubblicata il 16

marzo 2016;

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere

Dott. Cosimo D’Arrigo;

letta la sentenza impugnata;

letto il ricorso, il controricorso e le memorie depositate ai sensi

dell’art. 380-bis-1 c.p.c..

Fatto

RITENUTO

D.I.C. conveniva in giudizio la Provincia di Novara ed esponeva di aver riportato gravi lesioni cadendo con il proprio ciclomotore mentre percorreva una strada rientrante nella gestione dell’ente convenuto, al quale addebitava di non aver opportunamente segnalato una curva.

Nel contraddittorio con la parte convenuta, il Tribunale di Novara disponeva una c.t.u. sul tratto di strada in cui si era verificato l’incidente. In esito alla stessa risultava che la curva non presentava caratteristiche di pericolosità tali da richiedere l’adozione di segnaletica ulteriore rispetto a quella già istallata (segnale di doppia curva pericolosa; due delineatori modulari bianchi e neri; adeguata manutenzione del fondo stradale; delimitazione della carreggiata e dell’asse stradale con linee di colore bianco). Pertanto, escludendo che l’Ente avesse l’onere di adottare ulteriore segnaletica, rigettava la domanda.

Il D.I. impugnava la decisione, ma la Corte d’appello di Torino rigettava il gravame.

Tale decisione è stata fatta oggetto di ricorso per cassazione da parte del D.I., articolato in quattro motivi.

La Provincia di Novara ha resistito con controricorso.

Il Pubblico Ministero non ha ritenuto di depositare conclusioni scritte.

Il D.I. ha depositato memorie ai sensi dell’art. 380-bis-1 c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

1. In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata.

2. Conviene esaminare anzitutto, in ordine logico, il secondo motivo, con il quale si deduce la violazione degli artt. 2727 e 2735 c.c. Sostiene il D.I. che la Provincia avrebbe “confessato” la propria carenza di diligenza, integrando, successivamente al sinistro, la segnaletica già presente con l’installazione di un terzo delineatore, l’imposizione di un più ridotto limite di velocità e di un pannello integrativo del segnale di doppia curva pericolosa.

Il motivo è manifestamente infondato, in quanto la confessione è una dichiarazione di scienza di fatti sfavorevoli al dichiarante. L’installazione, da parte di una pubblica amministrazione, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, di segnaletiche ulteriori rispetto a quelle già presenti non ha alcun contenuto confessorio dell’insufficienza di queste ultime. Una simile iniziativa consiste semplicemente nell’adozione di una regola di prudenza ancora più stringente di quella imposta, in relazione alle caratteristiche del tratto stradale, dal Codice della strada.

3. Il primo ed il terzo motivo – con i quali si denuncia la violazione degli artt. 2051 e 2697 c.c., nonchè degli artt. 40 e 41 c.p. – possono essere trattati congiuntamente, in quanto largamente sovrapponibili. Con gli stessi il ricorrente deduce che la responsabilità della Provincia ex art. 2051 c.c. è oggettiva e dalla stessa l’ente sarebbe potuto andare esente solo provando il caso fortuito; elemento, quest’ultimo, non univocamente individuato dai giudici di merito, che ipotizzavano una serie di cause del sinistro alternative fra loro. In sostanza, la corte territoriale, non ravvisando profili di colpa nella condotta della Provincia, avrebbe confuso il piano dell’elemento soggettivo con quello del nesso di causalità: l’assenza di colpa dell’ente che aveva la custodia del tratto stradale non basta ad integrare il caso fortuito (che opera sul nesso eziologico, determinandone l’interruzione).

I motivi sono infondati.

Questa Corte ha, invero, ripetutamente affermato che l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che dia la prova che l’evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (ex plurimis: Sez. 3, Sentenza n. 8935 del 12/04/2013, Rv. 626013 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 21508 del 18/10/2011, Rv. 620534 – 01).

Ma la decisione impugnata è corretta per le seguenti ragioni.

L’ente proprietario della strada deve, ai sensi dell’art. 14 C.d.S. (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), provvedere anche all’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. L’apposizione della segnaletica relativa a potenziali situazioni di pericolo impone ai conducenti dei veicoli di tenere una condotta di guida prudente e adeguata. Pertanto, qualora la segnaletica effettivamente istallata sia conforme a quella prescritta dal C.d.S., tale circostanza non rileva sul piano dell’elemento soggettivo, ma interrompe il nesso di causalità fra la situazione di pericolo (rientrante nella sfera di controllo del custode ex art. 2051 c.c.) e il verificarsi del sinistro, dovendosene addebitare la causazione alla condotta di guida dell’automobilista o del motociclista che, nonostante la presenza delle segnalazioni di pericolo, non si è rivelata in concreto idonea ad evitare che si determinasse l’evento.

Ciò posto, dovendosi escludere che in concreto le caratteristiche di quel tratto di strada (il cui accertamento è rimesso alla valutazione esclusiva del giudice di merito) richiedessero una segnaletica diversa e maggiore di quella prevista, correttamente la corte d’appello è pervenuta alla conclusione che la responsabilità del sinistro fosse addebitabile al D.I..

Tale conclusione non è inficiata dalla non univoca individuazione della regola di prudenza che il D.I. avrebbe violato (velocità elevata o malfunzionamento del mezzo) o, addirittura, dall’ipotesi di un improvviso malore dello stesso. L’accertamento della causa ultima del sinistro, infatti, non assume rilievo ai fini della decisione, essendo sufficiente accertare che l’adozione delle opportune segnaletiche da parte della pubblica amministrazione sia stata sufficiente ad escludere la responsabilità della stessa ex art. 2051 c.c., per le ragioni innanzi esposte.

4. Con il quarto motivo si deduce la violazione dell’art. 2043 c.c. e delle “norme sull’onere della prova”. Con tale censura il ricorrente ripropone, in relazione alla domanda subordinata di responsabilità aquiliana della Provincia, il tema della non univoca individuazione della causa ultima del sinistro.

Il motivo è infondato per la ragione assorbente che la responsabilità ex art. 2043 c.c. presuppone l’accertamento della colpa del convenuto, nella specie additata dall’attore nell’insufficienza della segnaletica stradale ed invece espressamente esclusa dal giudice di merito, in relazione alle caratteristiche concrete del tratto di strada in questione.

5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, nella misura indicata nel dispositivo.

Ricorrono altresì i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2019

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