Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17657 del 29/08/2011
Cassazione civile sez. I, 29/08/2011, (ud. 18/04/2011, dep. 29/08/2011), n.17657
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 17433/2009 proposto da:
R.L. (C.F. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA Alfonso Luigi,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il
18/11/2008; n. 3197/08 V.G.;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
18/04/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, R.L., impugnava il decreto della Corte d’Appello di Napoli del 18-11-2008, che aveva condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum, mancato riconoscimento di un bonus, determinazione delle spese processuali.
Non ha svolto attività difensiva il Ministero.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va precisato che, per giurisprudenza consolidata, e secondo il chiaro disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, ai fini dell’equa riparazione, deve tenersi conto del solo periodo di tempo, in cui la durata del giudizio ha ecceduto il termine ragionevole (tra le altre, da ultimo, Cass. n. 10415 del 2009).
Giurisprudenza altrettanto consolidata esclude la possibilità di determinazione di un bonus, non previsto dalla L. n. 89 del 2001 (per tutte, Cass. n. 16289 del 2009).
Il Giudice a quo ha altresì correttamente considerato il periodo di ragionevole durata del procedimento, quello eccedente, e ha determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 5.650,00; procedimento presupposto davanti al TAR: Agosto 1999; pendente alla data del deposito del ricorso maggio 2008; durata ragionevole: 3 anni).
I motivi relativi alle questioni sopraindicate vanno rigettati.
In ordine alle spese del giudizio di merito, il ricorrente ne lamenta la parziale compensazione, che appare invece pienamente giustificata dal giudice a quo, con riferimento ai limiti di accoglimento della domanda (al riguardo, Cass. n. 1101 del 2010).
Nelle conclusioni il ricorrente lamenta insufficiente liquidazione delle spese, senza che tale apodittica affermazione sia supportata da uno specifico motivo.
Va conclusivamente rigettato il ricorso.
Nulla sulle spese, non essendosi costituito il Ministero.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011