Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17657 del 25/08/2020

Cassazione civile sez. III, 25/08/2020, (ud. 03/03/2020, dep. 25/08/2020), n.17657

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1584-2018 proposto da:

SALERNO SISTEMI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE

154, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO SPARANO, rappresentata

e difesa dall’avvocato SABATO PISAPIA;

– ricorrente –

contro

ACQUA CAMPANIA SPA, in persona dell’Amministratore Delegato e legale

rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARDINAL

DE LUCA 10, presso lo studio dell’avvocato EMILIA MAGGIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALBERTO PACIFICO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2529/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 07/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/03/2020 dal Consigliere Dott. MARILENA GORGONI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Salerno Sistemi Spa ricorre per la cassazione della sentenza n. 2529/17 della Corte d’Appello di Napoli, articolando due motivi.

Resiste con controricorso Acqua Campania S.p.a.

La ricorrente espone in fatto di essere stata convenuta in giudizio dalla società Acqua Campania S.p.a. per essere condannata al pagamento della somma di Euro 83.101,36, quale corrispettivo della fornitura idrica tramite rete acquedottistica regionale, in virtù di quanto statuito dalla Regione Campania con Delib. n. 8016 del 1992 e dell’art. 6 della convenzione di utenza.

Le fatture sulla base delle quali veniva preteso il pagamento, secondo l’odierna ricorrente, sarebbero illegittime, essendo state determinate sulla scorta della tariffa base deliberata dalla Regione Campania, senza tener conto che, a far data dal 1995, il sistema tariffario della fornitura idrica all’ingrosso era stato regolato dal CIPE e, in particolare, dalla Delib. n. 248 del 1997 che, all’artt. 1.1.3., imponeva nuovi criteri di determinazione del prezzo delle tariffe ed assoggettava ogni incremento tariffario ad un giudizio di congruità affidato agli organi di controllo, cioè all’U.P.I.C.A., per il 1998, ed alle Camere di Commercio, a far data dal 1999.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 2638/12, tenuto conto che oggetto di contestazione era solo la legittimità delle tariffe applicate, accoglieva la domanda della società attrice, che, in virtù del rapporto concessorio, aveva solo compiti di riscossione delle tariffe per conto della Regione, ritenendo che la questione della determinazione delle tariffe idriche avrebbe dovuto essere sollevata esclusivamente nei confronti della Regione Campania e nelle sedi opportune; regolava le spese di lite in applicazione del principio della soccombenza.

La Corte d’Appello di Napoli, dinanzi alla quale la Salerno Sistemi S.p.a. proponeva gravame, con la sentenza oggetto dell’odierna impugnazione, riteneva l’appellante legittimata a proporre nei confronti della società concessionaria le stesse eccezioni che avrebbe potuto formulare nei confronti della Regione Campania, ma concludeva che non vi fossero i presupposti per lamentare che la tariffa non fosse stata determinata in conformità con i parametri della Delib. Cipe n. 248 del 1997, perchè l’organo di controllo, l’UPICA, cui le deliberazioni degli organi regionali erano state trasmesse, non aveva emesso provvedimenti negativi di verifica e perchè le contestazioni dell’appellante circa la tariffa applicata, con la pretesa di loro sostituzione automatica ex art. 1339 c.c., non precisavano quali parametri della delibera CIPE sarebbero stati violati, rendendo impraticabile il ricorso all’art. 1339 c.c.; tenuto conto che la creditrice aveva dichiarato, nelle proprie note ex art. 186 c.p.c., comma 6, di avere ricevuto il pagamento parziale delle fatture, fissava in Euro 7.330,18 la somma dovuta dalla odierà ricorrente e compensava tra le parti le spese di lite.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1339 c.c. in rapporto alla Delib. CIPE n. 248 del 1997 e ss., ai sensi dell’art. 360 c.c., comma 1, n. 3.

Gli errori attribuiti alla sentenza impugnata sono: a) quello di non aver tenuto conto che non bastava che l’organo di controllo non avesse emesso provvedimenti negativi di verifica, perchè, essendo il controllo di congruità obbligatorio e non facoltativo, era necessario che l’organo preposto fosse messo nella condizione di esercitare una verifica sul deliberato recante l’incremento contestato, i valori numerici dell’incremento e la documentazione giustificativa; b) quello di non avere tenuto conto che la delibera CIPE non prevede valori fissi della tariffa, ma indica i parametri applicativi ed i criteri di calcolo.

Il motivo non può essere accolto.

Tutte le censure mosse alle tariffe applicate dalla Regione Campania sono viziate da manifesta apoditticità e da violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6: la Regione Campania avrebbe applicato gli aumenti tariffari autonomamente, cioè non rispettando i riferimenti tariffari di cui alle percentuali fissate dai deliberati Cipe; gli aumenti tariffari non sarebbero stati approvati dal competente organo di controllo perchè la Regione Campania non avrebbe inviato allo stesso il deliberato recante l’incremento contestato, nè i valori numerici, nè ne avrebbe documentato la ragione giustificativa.

Questa Corte, tuttavia, ignora se vi siano stati e quali siano stati tali incrementi tariffari, ignora se gli incrementi tariffari applicati abbiano oppure no tenuto conto dei parametri indicati dalle delibere CIPE, o se siano stati il frutto di scelte arbitrarie dell’Ente regionale, nè è stata messa in grado di verificare la correttezza procedimentale degli aumenti deliberati, non avendo alcun riscontro del fatto che le determinazioni tariffarie oggetto di contestazione non siano state messe nella disponibilità dell’organo di controllo affinchè ne verificasse la congruità.

Era onere della società ricorrente illustrare il diverso criterio di calcolo delle tariffe invocato rispetto a quello applicato dalla Regione, non bastando il fatto che avesse provveduto al pagamento dei consumi di cui alle fatture, computando la tariffa ritenuta legittima di Euro 0,14887 al metro cubo, cioè la tariffa base decurtata degli incrementi tariffari ritenuti unilateralmente illegittimi.

A diverso esito non porta sostenere che non il precipato del criterio di calcolo, ma i criteri di determinazione delle tariffe dovessero essere di diritto sostituiti, ai sensi dell’art. 1339 c.c., con quelli di cui alla delibera CIPE, perchè a questa Corte non sono stati forniti gli elementi di valutazione dai quali desumere che i criteri di calcolo degli incrementi tariffari applicati dalla Regione fossero difformi da quelli imposti dalla delibera CIPE.

Si ribadisce che, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, ispirato alla responsabilità della redazione dell’atto introduttivo del giudizio a carico esclusivamente al ricorrente, il ricorso è inammissibile quando esso si fondi su valutazioni connesse al contenuto di atti e/o documenti – in questo caso le fatture emesse dalla Regione Campania – senza che essi siano riportati (almeno nella parte di interesse), siano allegati al ricorso o ne venga indicata la precisa collocazione. Questo Collegio condivide e richiama l’orientamento di legittimità, secondo cui “Il ricorrente ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 – di indicare esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo si trovi il documento in questione e di indicarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso, non potendo altrimenti il giudice di legittimità valutare la fondatezza del motivo, non potendosi pretendere che il giudice di legittimità svolga un’attività di ricerca di quanto necessario allo scrutinio dei motivi di ricorso negli atti (cfr. Cass., Sez. Un., 02/12/2008, 28547; Cass., Sez. Un., 29/04/2009, n. 9941; Cass. 13/11/2009, n. 24178Cass. 20/11/2017, n. 27475; Cass. 07/03/20180, n. S478; Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469).

2.Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza gravata per violazione e falsa applicazione della L. 20 marzo 1865, art. 5, Allegato E ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Essendo gli atti della Regione Campania applicativi di tariffe non conformi a legge, perchè adottati in violazione delle delibere CIPE di riferimento, il giudice ordinario avrebbe dovuto disporne la disapplicazione.

Il motivo è assorbito.

3. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4. Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Terza civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA