Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17657 del 02/07/2019

Cassazione civile sez. III, 02/07/2019, (ud. 27/11/2018, dep. 02/07/2019), n.17657

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20158/2016 R.G. proposto da:

Fingel Editoriale s.p.a., incorporante della Editoriale La Nuova

Sardegna s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

L.M., Li.Le. e G.N. (quali eredi di

Li.Li.) e G.F. (erede di Li.Em., a sua volta

erede di Li.Li.), tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti

Giuseppe Maciotta e Sebastiano Chironi, con domicilio eletto presso

lo studio dell’Avv. Paola Fiecchi in Roma, via P. Falconieri, n.

100;

– ricorrente –

contro

Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti

Angelo Luminoso e Alberto Luminoso, con domicilio eletto in Roma,

via Portuenso, n. 104, presso lo studio della sig.ra Antonia De

Angelis;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari depositata il 6

luglio 2015.

Udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere

Dott. Cosimo D’Arrigo;

letta la sentenza impugnata;

letti il ricorso e il controricorso.

Fatto

RITENUTO

La Fondazione Teatro Lirico di Cagliari conveniva in giudizio la Editoriale La Nuova Sardegna s.p.a. e i giornalisti Li.Li. e L.M. chiedendo il risarcimento del danno cagionatole da numerosi articoli dal contenuto diffamatorio pubblicati sul quotidiano “(OMISSIS)” (170 in meno di due anni, di cui 12 indicati come lesivi del decoro e della reputazione della Fondazione).

Instaurato il contraddittorio, il Tribunale di Cagliari accertava incidentalmente la sussistenza del reato di diffamazione aggravata dall’uso del mezzo della stampa in relazione a dieci articoli pubblicati fra il (OMISSIS) e il (OMISSIS) e condannava i convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale così cagionato alla Fondazione.

La sentenza veniva impugnata dai convenuti e la Corte d’appello di Cagliari, in parziale accoglimento del gravame, escludeva il contenuto diffamatorio di due articoli, riteneva che due “pezzi” pubblicati in pari data costituissero in realtà un unico articolo e riduceva l’ammontare del risarcimento dovuto.

Avverso tale decisione hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, articolato in due motivi, la Fingel Editoriale s.p.a., incorporante della Editoriale (OMISSIS) s.p.a., L.M. e gli eredi di Li.Li..

La Fondazione ha resistito con controricorso.

Il Pubblico Ministero non ha ritenuto di depositare conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata.

Il ricorso è inammissibile in quanto assemblato.

In particolare, l’atto – lungo ben 115 pagine – contiene l’integrale riproduzione della sentenza di primo grado, ad eccezione dell’intestazione, compresi il luogo e la data di pubblicazione e la sottoscrizione del magistrato (da pag. 3 a pag. 33) e, con le medesime modalità, della sentenza d’appello (da pag. 45 a pag. 82). Le pagine intermedie non contengono la sommaria esposizione dei fatti di causa, bensì la pressochè testuale riproduzione dei motivi di appello. Pertanto, al netto dell’interpolazione dei provvedimenti conclusivi dei giudizi di merito, il ricorso non consente alla Corte di cassazione di cogliere il significato e la portata delle censure successivamente svolte (Sez. U., Sentenza n. 5698 del 11/04/2012, Rv. 621813).

Sebbene tale considerazione sia assorbente, si deve rilevare che i due motivi sono inammissibili anche per ulteriori ragioni.

Il primo motivo, con il quale si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 595 e 596 c.p. e dell’art. 2697 c.c., si risolve nell’esposizione di taluni fatti dai quali risulterebbe la veridicità di quanto affermato negli articoli di stampa. In tal modo i ricorrenti vorrebbero dimostrare che i giudici di merito errarono nel non ravvisare la fondatezza dell’exceptio veritatis. Si tratta, tuttavia, di doglianze relative al merito della decisione ed interamente basate su ricostruzioni fattuali contrapposte a quanto accertato nella sentenza impugnata.

Le deduzioni risultano, inoltre, incomplete e comunque insufficienti – quand’anche fossero state, in ipotesi, ritenute vere dalla corte territoriale – ad elidere integralmente il contenuto diffamatorio degli articoli in questione. In taluni casi si afferma, addirittura, che avrebbe dovuto essere la Fondazione a fornire prova documentale della falsità delle dichiarazioni diffamatorie pubblicate dai convenuti (pag. 94), così implicitamente ammettendo che, in relazione a tali episodi, l’exceptio veritatis non era stata raggiunta.

Con il secondo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 185 c.p. e dell’art. 1226 c.c., consistita nell’aver ritenuto che il danno non patrimoniale fosse in re ipsa e non necessitasse di prova. In realtà, tale asserzione contrasta con il contenuto della sentenza impugnata e non ne coglie la ratio decidendi, in quanto la corte di merito ha chiaramente elencato le conseguenze dannose della lesione della reputazione e dell’immagine della Fondazione, ravvisate nella perdita di decoro e nel pregiudizio al buon nome e alla professionalità nell’ambiente delle organizzazioni di manifestazioni artistiche e culturali, anche sotto il profilo della correttezza e della moralità.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico dei ricorrenti in solido, nella misura indicata nel dispositivo.

Ricorrono altresì i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte degli impugnanti soccombenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da loro proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2019

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