Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17656 del 29/08/2011
Cassazione civile sez. I, 29/08/2011, (ud. 04/04/2011, dep. 29/08/2011), n.17656
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 22695/2009 proposto da:
T.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA G. FERRARI 11, presso l’avvocato SIGNORETTI ANTONIO,
rappresentato e difeso dall’avvocato EMILIO VINCENZO, giusta procura
a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI depositato il
16/09/2008; n. 4044/07 V.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
04/04/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento del primo
motivo; rigetto degli altri.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
Con decreto depositato il 16.9.2008, la Corte d’appello di Napoli ha condannato il Ministero dell’Economia e Finanze a corrispondere a T.G. l’equa riparazione conseguente all’irragionevole durata, stimata in anni 30 e 9 mesi, del processo per trattamento pensionistico introdotto dall’istante con ricorso del 10.7.71 e concluso con sentenza del 30.4.2007, liquidando in suo favore la somma di 24.600,00 su base annua di Euro 800. Ha collocato il dies a quo del computo della durata nella data del 1 agosto 1973 di ratifica della CEDU, si che non ha preso in considerazione il periodo anteriore, intercorrente dalla data di deposito dell’atto introduttivo del processo presupposto.
Avverso questo decreto T.G. ha proposto ricorso per Cassazione in base a tre motivi.
L’Amministrazione intimata non si è costituita.
Il P.G. ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.
Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, e lamenta inadeguata liquidazione dell’equa riparazione, non conforme allo standard europeo. Con conclusivo quesito di diritto chiede se nella materia pensionistica il parametro applicabile preveda liquidazione in Euro 2.000,00 per ciascun anno di durata irragionevole, o comunque non inferiore ad Euro 1.000,00.
Il motivo, affidato ad astratti e tautologici principi privi di collegamento con la fattispecie in esame, espone censura infondata alla luce della sostanziale uniformità del parametro ritenuto equo dalla Corte di merito allo standard europeo, recepito in sede nazionale in fattispecie analoghe.
Il secondo motivo, con cui si denuncia violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 2 e 3 e violazione del disposto dell’art. 112 c.p.c., deducendo omessa pronuncia sulla domanda di adeguata pubblicità della pronuncia di condanna dell’amministrazione pubblica, è inammissibile.
Il conclusivo quesito di diritto, con cui si chiede se nella materia pensionistica l’equa riparazione vada attribuita su base annua di Euro 2.000,00 o comunque non inferiore ad Euro 1.000,00 per ogni anno d’eccesso di durata, non inerisce alla censura, che introduce questione alla quale non è pertinente la regola di diritto, la cui affermazione s’intende sollecitare con l’esposto quesito.
Il terzo motivo denuncia illegittima liquidazione delle spese giudiziali, compensate per metà dal giudice di merito ed immotivatamente determinate disattendendo la nota spese.
Espone conclusivo quesito di diritto che chiede se al procedimento in esame si applichi il principio della soccombenza e se le spese giudiziali debbano essere liquidate secondo la tariffa vigente.
Il motivo merita accoglimento per quanto di ragione. Inammissibile laddove censura la disposta compensazione delle spese, insindacabile in questa sede in quanto adeguatamente argomentata dalla Corte territoriale con logica e puntuale motivazione, la censura merita accoglimento nel resto, risultando palese la violazione dei minimi tariffari.
Il decreto impugnato deve pertanto essere cassato in relazione a tale motivo e, non essendo necessarie ulteriori indagini, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con liquidazione delle spese della fase di merito.
In ragione del parziale accoglimento dei motivi, le spese del presente giudizio vengono liquidate per 2/3 con condanna dell’amministrazione soccombente al pagamento del residuo, liquidato come da dispositivo.
PQM
La Corte:
rigetta il primo motivo; dichiara inammissibile il secondo ed accoglie parzialmente terzo. Cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito condanna il Ministero dell’Economia al pagamento della metà delle spese giudiziali della fase di merito liquidandole in Euro 300,00 per diritti, Euro 300,00 per onorario ed Euro 30,00 per esborsi. Compensa per due terzi le spese del presente giudizio e condanna l’amministrazione pubblica al pagamento del residuo liquidando in Euro 200 oltre Euro 50 per esborsi, con attribuzione in favore dell’Avv. Mauro Marinelli per il precedente grado ed all’Avv. Vincenzo Emilio per la presente fase, oltre spese generali ed accessori di legge per entrambe le liquidazioni.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011