Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17655 del 17/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/07/2017, (ud. 24/05/2017, dep.17/07/2017),  n. 17655

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7030/2016 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENZO DA CERI

195, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO PUGLIESE, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO – C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliato presso la sede

dell’Avvocatura dell’Istituto stesso in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati

LUCIANA ROMEO e LUCIA PUGLISI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1749/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata l’11/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/05/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con la sentenza epigrafata, la Corte di appello di Catanzaro, in accoglimento del gravame proposto dall’INAIL ed in parziale riforma della decisione impugnata, rigettava la domanda proposta in primo grado da T.G. intesa ad ottenere il riconoscimento della i.t.p. e la condanna dell’istituto alla corresponsione della relativa indennità, nonchè l’indennizzo per i postumi permanenti residuati ad infortunio sul lavoro occorso il (OMISSIS);

che la Corte osservava che ai fini della reiezione della domanda dell’assicurato rilevavano: la circostanza che il T. avesse atteso ben quattro mesi prima di presentare domanda all’INAIL, che non era vero che nella denuncia di inizio lavori il predetto fosse indicato come titolare di una delle due ditte indicate dal committente, poichè già nelle dichiarazioni rese ai funzionari INAIL in data 20.3.2009 era emerso come la DIA e tutta la documentazione alla stessa allegata riguardavano lavori diversi da quelli che egli stava svolgendo al momento dell’infortunio; che il T. aveva dichiarato che i lavori avevano ad oggetto lo smaltimento della vecchia copertura in eternit ed il rifacimento della stessa con diversi materiali, lavori per i quali T. Vincenzo, (erroneamente indicato come T.G.) proprietario dell’edificio, aveva incaricato la ditta Ecology Green srl, indicata nella DIA, che aveva stipulato contratto di appalto con il committente il 12.9.2007, laddove solo nel piano sul rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro era indicato il nome del ricorrente come mero responsabile dei lavori;

che, peraltro, oltre a riferire nella denuncia di infortunio di essere stato intento al montaggio delle gronde della propria abitazione, il ricorrente, nelle dichiarazioni rese ai funzionari INPS, non aveva fatto alcun cenno ad un contratto scritto intercorso tra lui ed il padre, nè alla pattuzione di un compenso e che il contratto, prodotto solo in sede di ricorso amministrativo, recava una data contestata quanto alla sua certezza dall’INAIL, con la conseguenza della sua inopponibilità all’istituto;

che, per la cassazione di tale decisione ricorre il T., affidando l’impugnazione ad unico motivo, cui ha opposto difese l’INAIL, con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

2. che il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 2 e art. 4, n. 3 e deduce la conseguente nullità della sentenza per insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia;

che la doglianza prospettata dal T. si incentra sulla mancata attribuzione di rilevanza, da parte del giudice del gravame, al contratto di appalto stipulato tra T.V. e T.G. e sulla omessa considerazione della qualità, risultante documentalmente, di responsabile dei lavori, rilevandosi l’inessenzialità della circostanza che l’edificio in cui furono eseguiti i lavori fosse abitata anche da esso ricorrente;

che si evidenzia che, in ogni caso, per fugare ogni dubbio, la Corte territoriale avrebbe potuto ammettere le prove testimoniali richieste dal ricorrente, essendo il potere di disporre la rinnovazione dell’esame dei testimoni esercitabile senza istanza di parte, osservandosi, infine, che la sentenza è materialmente priva di motivazione idonea a chiarire l’esclusione della prova documentale ovvero della rilevanza del contratto posto in essere tra le parti;

3. che il ricorso è qualificabile come inammissibile;

3.1 che questa Corte ha affermato che deve escludersi che la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro prevista a favore degli artigiani possa comprendere le attività lavorative svolte nel proprio interesse, nell’interesse di congiunti o comunque a titolo di cortesia (Cass. 18 gennaio 1996, n. 375; 29 marzo 1993, n. 3347; 1 febbraio 1993, n. 1194; 8 marzo 1990, n. 1887; 27 gennaio 1989, n. 508; 23 luglio 1977, n. 3289 e, successivamente Cass. 6.11.2002 n. 15588 e Cass. 12012/2003);

3.2. che le deduzioni del ricorrente non criticano, tuttavia, nella sostanza i principi sanciti da tale orientamento, secondo cui l’assicurazione non riguarda prestazione lavorativa fuori dell’esistenza di un rapporto giuridico obbligatorio (lavoro subordinato, autonomo, societario, di collaborazione nell’impresa familiare) del quale costituisca esecuzione, quanto piuttosto la valutazione delle prove, e, in particolare, di un contratto fra un soggetto committente ed altro asseritamente prestatore dell’opera;

che tale valutazione non risulta sindacabile in sede di legittimità in relazione alla prevalenza attribuita ad ognuna delle risultanze probatorie dal giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata. (cfr. Cass. 2.8.2016 n. 16056);

3.3. che anche la critica concernente la mancata rinnovazione della prova per testi è inammissibile, in considerazione del mancato espletamento della prova in primo grado e della mancata riproduzione dei capitoli di prova ivi dedotti al fine di verificarne la decisività;

3.4. che con riguardo, poi, all’ulteriore profilo di censura concernente la dedotta insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, oltre a non essere la prospettazione del vizio conforme al paradigma normativo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, nella nuova formulazione applicabile ratione temporis, deve osservarsi che si critica la sufficienza del ragionamento logico posto alla base dell’interpretazione di determinati atti del processo, e dunque il vizio integra un caratteristico vizio motivazionale, non più censurabile (si veda Cass., S.U., n. 8053/14, secondo cui il controllo della motivazione è ora confinato sub specie nullitatis, in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, il quale, a sua volta, ricorre solo nel caso di una sostanziale carenza del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione);

che l’omesso esame deve riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica (e quindi non un punto o un profilo giuridico), un fatto principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè un fatto dedotto in funzione probatoria) e che, tuttavia, il riferimento al fatto secondario non implica – e la citata sentenza n. 8053 delle S.U. lo precisa chiaramente – che possa denunciarsi ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, anche l’omessa o carente valutazione di determinati elementi probatori: basta che il fatto sia stato esaminato, senza che sia necessario che il giudice abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie emerse all’esito dell’istruttoria come astrattamente rilevanti;

che – premesso che l’interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, nel vigore del novellato testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. 14.7.2016 n. 14355) – nel caso in esame i fatti controversi da indagare (da non confondersi con la valutazione delle relative prove) sono stati manifestamente presi in esame dalla Corte territoriale, sicchè non può certo trattarsi di omesso esame, ma di accoglimento di una tesi diversa da quella sostenuta dal ricorrente;

4. che, alla stregua delle svolte considerazioni, in adesione alla proposta del relatore, deve pervenirsi alla declaratoria di inammissibilità del ricorso;

5. che le spese del presente giudizio vanno regolate come da dispositivo, in base al principio della soccombenza;

6. che sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R..

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2017

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