Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17654 del 25/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/08/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 25/08/2020), n.17654

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34948-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARLA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, LIDIA CARCAVALLO;

– ricorrente –

contro

T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO ETTORE DE

RUGGIERO 16, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANA FABBRIZI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DANIELE MARRA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 752/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Roma, con l’indicata sentenza, in riforma della sentenza impugnata accoglieva parzialmente la domanda proposta da T.A. diretta ad ottenere l’accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto L. n. 257 del 1992, ex art. 13.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Inps con un motivo a cui ha resistito con controricorso T.A..

E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

RILEVATO

CHE:

1.- con l’unico motivo il ricorso deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la Corte d’appello aveva omesso di pronunciarsi sulla specifica eccezione di prescrizione sollevata sia in prime cure sia nella memoria difensiva in appello.

2.- Il motivo è fondato atteso che, come risulta dagli atti, la Corte d’appello non ha pronunciato sulla eccezione di prescrizione ritualmente sollevata dall’Inps sia in primo che in secondo grado. Sul punto va anche richiamato l’orientamento di questa Corte secondo cui al beneficio della maggiorazione per esposizione ad amianto si applica la prescrizione con decorrenza dal momento della consapevolezza dell’esposizione la quale non può non farsi coincidere con la presentazione della domanda all’Inail con cui si chiede il riconoscimento del periodo di esposizione (v. Cass. 2856/2017).

3.- Sulla scorta delle considerazioni che precedono il motivo di ricorso va quindi accolto. La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al giudice indicato in dispositivo il quale nella decisione della causa si atterrà ai principi di diritto sopra formulati.

4.- Ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la stessa Corte d’appello provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

5.- Avuto riguardo all’esito del giudizio non sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ove dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2020

 

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