Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17654 del 17/07/2017

Cassazione civile, sez. VI, 17/07/2017, (ud. 24/05/2017, dep.17/07/2017),  n. 17654

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6180/2016 proposto da:

T.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BERTOLONI 31,

presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLA RAPONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato TERESA NOTARO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA

CAPANNOLO e CLEMENTINA PULLI;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1723/2015 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 30/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/05/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza del 30.12.2015, la Corte di appello di Messina confermava la decisione del Tribunale in sede, di rigetto della domanda proposta da T.S., intesa all’accertamento dello stato di inabilità civile ed alla condanna dell’INPS al pagamento del corrispondente beneficio della pensione di inabilità; che la Corte territoriale, all’esito dell’espletamento di nuova consulenza tecnica d’ufficio, rilevava la insussistenza del requisito sanitario richiesto dalla norma per poter accedere al beneficio invocato;

che, per la cassazione di tale decisione, propone ricorso il T., affidato a due motivi, cui resiste l’INPS, con controricorso, laddove il Ministero dell’Economia e Finanza è rimasto intimato; che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio, in prossimità della quale il T. ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

2.1. che, con il primo motivo di ricorso, viene dedotta violazione o falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento alla parziale errata e distorta interpretazione delle norme che indicano i criteri per effettuare il calcolo della percentuale dell’invalidità civile in relazione alle menomazioni concorrenti (broncopatia e cardiopatia);

2.2. che, con il secondo, viene lamentato omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5) per non avere la Corte di merito considerato il contenuto delle note difensive e critiche alla CTU depositate il 5.8.2015, che erroneamente erano trascurate dal giudicante, come evincibile, secondo il ricorrente, dall’affermazione, contenuta in sentenza, della mancanza di ogni rilievo all’elaborato peritale;

3. che il ricorso deve ritenersi inammissibile;

3.1. che, quanto al primo motivo, è da premettere che la tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, approvata con D.M. Sanità 5 febbraio 1992, integrando il D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, è vincolante, con la conseguenza che la valutazione del giudice che prescinda del tutto dall’esame di questa tabella comporta un vizio di legittimità denunciabile con ricorso per Cassazione (Cass. 13 aprile 2001 n. 5571, Cass. 5.4.2004 n. 6652);

che, nell’ipotesi di pluralità di minorazioni, poichè il danno globale non è valutato addizionando i singoli valori percentuali bensì considerando la sua incidenza reale sulla validità complessiva del soggetto (art. 4 del citato D.Lgs.), la tabella diventa un mero parametro di base, e la valutazione è da effettuare tenendo presenti “il danno globale”, la “validità complessiva del soggetto”, e l’incidenza del primo sulla seconda;

che anche nell’ipotesi “di concorso o di coesistenza di più minorazioni” non è esclusa, quindi, la necessità di non addizionare i singoli valori percentuali, dovendo essere comunque considerata l’incidenza reale del danno sulla validità complessiva del soggetto (D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 4), (cfr. Cass. 665272004 cit., richiamata anche da Cass. 25254/2014);

che, nel caso in esame, a specificazione della dedotta violazione del corretto criterio di calcolo della percentuale invalidante in tema di patologie concorrenti, per effetto dell’asserita inidonea applicazione del calcolo riduzionistico, non risulta indicato con precisione il valore percentuale proporzionale a quello tariffato per la perdita anatomo funzionale dell’organo che avrebbe dovuto essere preso a riferimento nella valutazione complessiva delle patologie concorrenti, in difformità con quanto effettuato dall’ausilare, sicchè la critica è genericamente formulata ed inidonea a dimostrare che il giudicante non abbia fatto adeguata applicazione dei criteri medico legali di riferimento, in dispregio delle tabelle indicative delle invalidità;

che, invero, il ricorrente, oltre ad assolvere l’onere di trascrivere integralmente nel ricorso per cassazione almeno i passaggi salienti e non condivisi della CTU, deve riportare, poi, il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di evidenziare gli errori commessi dal giudice del merito nel limitarsi a recepirla e nel trascurare completamente le critiche formulate in ordine agli accertamenti ed alle conclusioni del CTU officiato;

che il T. non indica, in definitiva, la ragione per cui, in base all’invocata applicazione della tabella, si giungerebbe ad una misura d’invalidità superiore a quella derivante dal corretto utilizzo della formula cd. “salomonica” e che la censura, incentrata sul malgoverno da parte del CTU e della Corte territoriale, che ne ha recepito le conclusioni, delle regole sulla determinazione del gradiente invalidante quali dettate, in attuazione del disposto del D.Lgs. n. 509 del 1988, art. 2, dal D.M. Sanità 5 febbraio 1992, prescinde dalla considerazione della valutazione ad personam (cfr. da ultimo Cass. n. 25254/2014 e in precedenza Cass. 15680/2006 e Cass. n. 6652/2004), secondo cui, come già detto, in caso di ricorrenza nel soggetto esaminato “di una pluralità di menomazioni e malattie invalidanti, il danno globale non si computa, come qui si vorrebbe, addizionando le percentuali di invalidità risultanti dalla tabella” approvata con il citato D.M., “ma la tabella deve essere presa in considerazione come parametro di base e la valutazione deve essere effettuata tenendo conto dell’incidenza del danno globale sulla validità complessiva del soggetto”;

3.2. che, con riguardo alla seconda censura, che attiene al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, si osserva che deve trattarsi di un omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Le Sezioni unite hanno specificato che “la parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 – il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui risulti l’esistenza, il come ed il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, la decisività del fatto stesso”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie;

che è evidente come il motivo all’esame non presenti alcuno dei requisiti di ammissibilità richiesti dall’art. 360, comma 1, n. 5, così come novellato nella interpretazione fornitane dalle Sezioni unite di questa Corte (n. 8053/2014), per l’assorbente considerazione che rispetto all’affermazione della Corte territoriale secondo cui non erano stati mossi rilievi all’elaborato peritale, la cui bozza era stata tempestivamente trasmessa alle parti nei termini fissati dal giudice ai sensi dell’art. 195 c.p.c., il ricorrente avrebbe dovuto precisare la data di avvenuta trasmissione al ctu delle proprie osservazioni sulla relazione, anteriore alla data stabilita per il deposito di quest’ultima secondo la scansione temporale prevista dall’art. 195 c.p.c., comma 3, che prevede il deposito da parte del ctu anche delle osservazioni delle parti e la sintitetica valutazione delle stesse da parte dell’ausiliare;

che, alla stregua delle suindicate considerazioni, tenuto conto del contenuto della memoria, in parziale difformità rispetto alla proposta del relatore, deve pervenirsi alla complessiva declaratoria di inammissibilità di entrambi i motivi di ricorso;

4. che sussistono le condizioni di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c., per l’esonero del T. dal pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, emergendo dalla dichiarazione sottoscritta dal ricorrente in calce al ricorso che i redditi percepiti nell’anno precedente a quello del deposito dello stesso sono inferiori ai limiti previsti dalla norma richiamata, onde alcuna condanna alle spese deve essere disposta in capo alla parte soccombente;

5. che la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dare atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Cfr. Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

PQM

 

dichiara l’inammissibilità di entrambi i motivi di ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2017

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