Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17654 del 06/09/2016
Cassazione civile sez. VI, 06/09/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 06/09/2016), n.17654
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di
Roma con ordinanza n. R.G. 46016/2014 depositata l’1/10/2015, nel
procedimento pendente tra:
D.R.F.;
– ricorrente –
EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), ROMA CAPITALE (OMISSIS), PREFETTURA di
ROMA, SOCIETA’ ENTRATE DI PISA;
sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. FEDERICO
SORRENTINO che ha chiesto visto l’art. 380 ter c.p.c., che la Corte
di Cassazione, in Camera di consiglio, dichiari la competenza del
Giudice di Pace di Roma, con le conseguenze di legge;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
13/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. D.R.F. propose dinanzi al Giudice di pace di Roma una opposizione a “preavviso di fermo amministrativo”, chiedendo nel merito che fosse accertata l’insussistenza del credito vantato dall’amministrazione.
Il Giudice di pace di Roma qualificò la controversia come “attinente la materia dell’esecuzione” e si dichiarò incompetente ratione materie.
2. Il Tribunale di Roma, dinanzi al quale venne riassunta la causa, ha richiesto regolamento di competenza d’ufficio, così ragionando:
(a) la domanda attorea è una domanda di annullamento delle cartelle esattoriali, fondata sull’assunto che non erano mai state notificate;
(b) la domanda di annullamento delle cartelle non introduce una controversia esecutiva, ed è devoluta ratione materie al Giudice di pace, D.lgs. n. 150 del 2011, ex art. 7.
3. Il Procuratore Generale ha chiesto che sia dichiarata la competenza del Giudice di pace.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il regolamento di competenza richiesto d’ufficio dal Tribunale di Roma è fondato.
La cognizione in materia di opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del C.d.S., configurata come opposizione ad esecuzione non ancora iniziata, spetta alla competenza del Giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7, al pari della cognizione relativa all’opposizione al verbale di accertamento presupposto, non rilevando la circostanza che la parte abbia proposto l’opposizione dopo la notifica del preavviso di fermo amministrativo (Sez. 6-3, Ordinanza n. 21914 del 16/10/2014, Rv. 633276).
5. Non è luogo a provvedere sulle spese del presente grado di giudizio, attesa la indefensio delle parti.
PQM
la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:
(-) dichiara la competenza del Giudice di pace di Roma.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, il 13 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2016