Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17654 del 06/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 06/09/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 06/09/2016), n.17654

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Roma con ordinanza n. R.G. 46016/2014 depositata l’1/10/2015, nel

procedimento pendente tra:

D.R.F.;

– ricorrente –

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), ROMA CAPITALE (OMISSIS), PREFETTURA di

ROMA, SOCIETA’ ENTRATE DI PISA;

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. FEDERICO

SORRENTINO che ha chiesto visto l’art. 380 ter c.p.c., che la Corte

di Cassazione, in Camera di consiglio, dichiari la competenza del

Giudice di Pace di Roma, con le conseguenze di legge;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. D.R.F. propose dinanzi al Giudice di pace di Roma una opposizione a “preavviso di fermo amministrativo”, chiedendo nel merito che fosse accertata l’insussistenza del credito vantato dall’amministrazione.

Il Giudice di pace di Roma qualificò la controversia come “attinente la materia dell’esecuzione” e si dichiarò incompetente ratione materie.

2. Il Tribunale di Roma, dinanzi al quale venne riassunta la causa, ha richiesto regolamento di competenza d’ufficio, così ragionando:

(a) la domanda attorea è una domanda di annullamento delle cartelle esattoriali, fondata sull’assunto che non erano mai state notificate;

(b) la domanda di annullamento delle cartelle non introduce una controversia esecutiva, ed è devoluta ratione materie al Giudice di pace, D.lgs. n. 150 del 2011, ex art. 7.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto che sia dichiarata la competenza del Giudice di pace.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Il regolamento di competenza richiesto d’ufficio dal Tribunale di Roma è fondato.

La cognizione in materia di opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del C.d.S., configurata come opposizione ad esecuzione non ancora iniziata, spetta alla competenza del Giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7, al pari della cognizione relativa all’opposizione al verbale di accertamento presupposto, non rilevando la circostanza che la parte abbia proposto l’opposizione dopo la notifica del preavviso di fermo amministrativo (Sez. 6-3, Ordinanza n. 21914 del 16/10/2014, Rv. 633276).

5. Non è luogo a provvedere sulle spese del presente grado di giudizio, attesa la indefensio delle parti.

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) dichiara la competenza del Giudice di pace di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, il 13 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA