Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17654 del 02/07/2019

Cassazione civile sez. III, 02/07/2019, (ud. 10/10/2018, dep. 02/07/2019), n.17654

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Z.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EGIDIO GALBANI,

3/5, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO PACE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ILARIA DI PUNZIO giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

DIRECT LINE INSURANCE SPA, A.C. SOLUZIONI SRL;

– intimati –

Nonchè da:

A.C. SOLUZIONI SRL in persona del legale rappresentante pro tempore

F.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI

BETTOLO 9, presso lo studio dell’avvocato MAURO BOTTONI, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

DIRECT LINE INSURANCE SPA, Z.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2317/2016 del TRIBUNALE di TIVOLI, depositata

il 21/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/10/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 21/12/2016 il Tribunale di Tivoli ha respinto il gravame interposto dal sig. Eugen Z. in relazione alla pronunzia G. di P. Tivoli n. 104/14 del 25/2/2014, di accoglimento della domanda (anche) nei suoi confronti proposta dalla società AC Soluzioni s.r.l. di pagamento di somma (a garanzia della cessione pro solvendo in suo favore dal primo effettuato per estinguere un pregresso contratto debito) di parte del maggior credito vantato nei confronti della società Direct Line Insurance, in conseguenza di sinistro stradale avvenuto il 30/6/2012.

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello lo Z. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.

La società AC Soluzioni s.r.l. propone controricorso adesivo, e spiega altresì ricorso incidentale sulla base di unico motivo.

L’altra intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo il ricorrente in via principale denunzia violazione dell’art. 115 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

Con il 2 motivo denunzia violazione degli artt. 1260 e 1264 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.

Il ricorso è inammissibile.

A fronte dell’accertamento contenuto nell’impugnata sentenza in base al quale “non vi è prova… dell’avvenuta comunicazione quanto meno con raccomandata della cessione, così da assicurare una adeguata conocenza da parte del debitore della volontà della creditrice di far subentrare terzi in parte del proprio credito”, il ricorrente deduce che “il Tribunale… non ha tenuto in alcun conto del fatto -dirimente- dedotto dalle parti, comprovato documentalmente e, soprattutto, incontestato e non controverso, della notifica della cessione in data precedente (ricezioni delle notifiche attestate da cartoline postali in data 23 agosto 2012 ed in data 14 settembre 2012) al pagamento a mani del cedente (16 novembre 2012)”.

Orbene, emerge evidente come il ricorrente principale a tale stregua prospetta invero un vizio revocatorio ex art. 295 c.p.c., comma 1, n. 4, inammissibile in questa sede.

Senza sottacersi, quanto alla del pari asserita “incontestata notifica della cessione”, che essa presuppone un accertamento di fatto spettante al giudice del merito nell’esercizio di poteri di cui il giudice di legittimità è invero privo.

Con unico motivo la ricorrente in via incidentale denunzia “violazione o falsa applicazione” degli artt. 145 e 149 c.d.a., art. 102 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.

Il ricorso è inammissibile.

Esso difetta invero dei requisiti – a pena di inammissibilità richiesto all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 – della sommaria esposizione dei fatti di causa.

Il ricorso risulta formulato altresì in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che la ricorrente pone a suo fondamento atti o documenti del giudizio di merito (es., la “propria domanda nei confronti della Direct Line Insurance s.p.a”, l'”istanza di cassazione della sentenza proposta dal sig. Z.”, le “motivazioni poste a sostegno del ricorso principale”, la “cessione di credito per cui è causa”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente -per la parte d’interesse in questa sede-riprodurli nel ricorso ovvero puntualmente indicare in quale sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino prodotti, laddove è al riguardo necessario che si provveda anche alla relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta alla Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239; Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua, la ricorrente non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare e intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificarne il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 3/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

A tale stregua, l’accertamento in fatto e le relative valutazioni operate dalla corte di merito nell’impugnata sentenza rimangono invero non idoneamente censurate dall’odierna ricorrente.

E’ al riguardo appena il caso di ribadire che i requisiti di formazione del ricorso rilevano infatti ai fini della relativa giuridica esistenza e conseguente ammissibilità, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso ( cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass.,18/3/2015, n. 5424; Cass.,12/11/2014, n. 24135; Cass.,18/10/2014, n. 21519; Cass.,30/9/2014,n. 20594; Cass.,19/6/2014, n. 13984; Cass.,20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

La declaratoria d’inammissibilità preclude la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo responsabile del sinistro invocata dalla ricorrente in via incidentale.

Le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per disporsi la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altra intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, e il controricorso adesivo con ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente in via principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2019

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