Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17653 del 25/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/08/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 25/08/2020), n.17653

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34684-2018 proposto da:

D.L.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

AUGUSTO RIBOTY 3, presso lo studio dell’avvocato PAOLA ZANGRILLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato DONATO DE MITRI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO, MAURO

SFERRAZZA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 621/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 16/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Lecce ha respinto il gravame proposto da D.L.M.A. avverso la sentenza che aveva respinto il ricorso proposto in data 22.4.2015 per conseguire la iscrizione nell’elenco anagrafico dei lavoratori agricoli per l’anno 2013 e la condanna dell’Inps al pagamento dell’indennità di disoccupazione. A fondamento della sentenza la Corte riteneva che fosse maturato il termine di decadenza di 120 giorni previsto dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22, convertito in L. n. 83 del 1970. Osservava la Corte che, nel caso in esame, risultava che con missiva del 30 giugno 2014 l’Inps avesse comunicato a D.L.M. che la domanda di disoccupazione agricola relativa all’anno 2013 fosse stata respinta perchè non risultava iscritta negli elenchi anagrafici. Avverso tale provvedimento la D.L. aveva proposito tempestivo ricorso dinanzi al comitato provinciale il 25.7.2014 (recte 17.7.2014); il provvedimento era divenuto definitivo allo spirare del termine di 30 giorni previsto per la presentazione del ricorso ammnistrativo. La domanda giudiziale doveva essere presentata entro i successivi 120 giorni; e che la decisione del tribunale, che aveva dichiarato la decadenza e ritenuto non esaminabile l’ulteriore domanda diretta alla percezione dell’indennità di disoccupazione, perchè questa presuppone l’iscrizione nel biennio utile, fosse conforme al diritto ed immune dalle prospettate censure; ivi compresa quella inerente la mancata applicazione dell’art. 443 c.p.c., che muoveva dall’erroneo presupposto della natura procedimentale e non sostanziale della decadenza.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione D.L.M.A. con un motivo a cui ha resistito l’INPS con controricorso. E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

RILEVATO

CHE

1.- con l’unico motivo il ricorso deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, comma 2, del D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 443 c.p.c., avendo la Corte violato l’art. 443 c.p.c., introdotto dalla L. n. 533 del 1973, che ha previsto che la domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria di cui all’art. 442 c.p.c., comma 1, non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti previsti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo.

2.- Il ricorso, col quale vengono sovrapposte questioni differenti relative alla decadenza sostanziale ed alla procedibilità della domanda, è inammissibile, anche ex art. 360 c.p.c., bis n. 1, dal momento che questa Corte ha già affermato (Sez. L, Sentenza n. 9622 del 12/05/2015 che “in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l’inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dal D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, art. 22, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 marzo 1970, n. 83, per la proposizione dell’azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dalla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 8, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell’art. 2969 c.c., salvo il limite del giudicato interno”.

3.- La sentenza si è attenuta a questo chiaro principio sicchè risulta indenne dalle censure sollevate nel ricorso, che va quindi dichiarato inammissibile; con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Avuto riguardo all’esito del giudizio sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, ove dovuto.

PQM

dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 2200 di cui 2000 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ove dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2020

 

 

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