Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17653 del 17/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/07/2017, (ud. 24/05/2017, dep.17/07/2017),  n. 17653

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5806/2016 proposto da:

B.C., elettivamente domiciliata in ROMA, V. PIEMONTE 32,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SPADA, rappresentata e

difesa dall’avvocato SEBASTIANO SALLEMI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA

CAPANNOLO e CLEMENTINA PULLI;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di RAGUSA, depositato il 30/12/2015,

emesso sul ricorso iscritto al n. 1039/2015 RG.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/05/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che B.C. presentava istanza per accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., per la verifica della propria condizione invalidante ai fini del riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento con decorrenza dal 17.9.2014 e che il c.t.u. officiato accertava la sussistenza del requisito sanitario di cui al beneficio invocato a far data dal luglio 2015;

che avverso tali conclusioni non venivano mosse contestazioni e che il Tribunale, con decreto ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., comma 5, omologava l’accertamento relativo al requisito sanitario, con lo stesso decreto compensando tra le parti le spese processuali;

che per la cassazione di tale provvedimento, limitatamente al capo sulle spese, la B. propone ricorso ex art. 360 c.p.c., cui oppone difese l’INPS, con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio, in prossimità della quale la B. ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

2. che la ricorrente rileva che il Giudice del lavoro, omologando l’accertamento del requisito sanitario in conformità alle risultanze peritali, positive per l’interessata, ha compensato le spese di lite e censura la decisione per violazione o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che la domanda giudiziale è stata integralmente accolta con decorrenza dell’accertamento del requisito sanitario dal luglio 2015;

che la predetta lamenta l’erroneità della disposta compensazione delle spese, pure in presenza di accoglimento totale della domanda, non rinvenendosi alcun iter logico nella motivazione addotta, posto che il decreto di omologa della relazione peritale può riconoscere solo l’esistenza dello stato invalidante, laddove per il diritto alla prestazione può aprirsi un distinto giudizio quando l’istituto, all’esito della verifica di cui è incaricato, non proceda al pagamento;

3. che il ricorso è qualificabile come manifestamente infondato;

che, pure essendo il provvedimento sulle spese un provvedimento definitivo, di carattere decisorio, che incide sui diritti patrimoniali e come tale impugnabile con ricorso ai sensi dell’art. 111 Cost. (cfr. Cass. n. 6084/14), per il principio della strumentalità delle forme e della conservazione degli atti giudiziari, l’impugnazione deve ritenersi ammissibilmente proposta anche con il ricorso ordinario per cassazione, essendo il motivo compatibile con entrambi i rimedi impugnatori;

che va invero richiamato il principio di diritto alla cui stregua, ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la “soccombenza” costituisce un’applicazione del principio di causalità, che vuole non esente dall’onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo e che pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell’ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell’ipotesi in cui, ancorchè esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l’anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell’art. 149 disp. att. c.p.c.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale (Cass. nn. 7716/2003, 19343/2004 e 9080/2009; 7307 del 2011);

che nella specie il requisito sanitario è sopravvenuto alla domanda giudiziale, e tanto basta per riaffermare il predetto principio;

4. che, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso deve essere respinto, non essendo i rilievi svolti nella memoria idonei a scalfire le argomentazioni poste a sostegno della indicata soluzione della controversia;

5. che le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano come da dispositivo;

6. che sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 645,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R..

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2017

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