Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17653 del 06/08/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 17653 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: FERRO MASSIMO

Data pubblicazione: 06/08/2014

SENTENZA
L/A
Sul ricorso proposto da:

PIZZOLATO Maria Teresa, Antonia, Gabriella, Flora Libera e Paola, rappr. e
difeso dall’avv. Francesco Moschetti e Francesco D’Ayala Valva, elett. dom. in
Roma, presso e nello studio del secondo, in viale Parioli n. 43, come da procura a
margine dell’atto
-ricorrente Contro

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estensore c

m. ferro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappr. e dif. dall’Avvocatura
Generale dello Stato, elett. dom. nei relativi uffici, in Roma, via dei Portoghesi n.12
-costituita solo ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienzaper la cassazione della sentenza Comm. Tribut. Reg. di Venezia 4.11.2008;

uditi gli avvocati Ornella Carraro per delega dell’avvocato Francesco Moschetti per i
ricorrenti e Roberto Palasciano per Agenzia delle Entrate;
udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Giovanni Giacalone,
che ha concluso per raccoglimento del ricorso.

IL PROCESSO
Le contribuenti Maria Teresa, Antonia, Gabriella, Flora Libera e Paola Pizzolato
impugnano la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Venezia 4.11.2008
che, in conferma della sentenza C.T.P. di Vicenza 106/05/2007, ebbe a respingere il
loro appello, così confermando la legittimità dell’avviso di accertamento emesso a
carico delle medesime per l’anno 1999 ed ai fini IRPEF, avendo riguardo alla
cessione delle rispettive quote di un terreno edificabile.
La C.T.R., dando conto dell’efficacia anche verso le venditrici dell’accertamento
con adesione concluso dalla società acquirente con l’Ufficio ed ai fini della
definizione dell’imposta di registro sull’atto di compravendita, riconobbe la
legittimità della ripresa a tassazione ordinaria della plusvalenza così realizzata, per la
quota di corrispettivo percepito nel 1999, assumendo come tale il predetto prezzo
(fissato in complessivi 990 milioni Lit circa, ripartiti in tre anni) ed in detrazione,
come costo, il valore del terreno dichiarato in successione ereditaria, apertasi nel
1988, anziché quello normale dei terreni alla data di inizio della lottizzazione, iniziata
al giugno dello stesso 1988.
Il ricorso è affidato a cinque motivi, cui resiste Agenzia delle Entrate con mero
atto di costituzione.

I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA
DECISIONE
Con il primo motivo, i ricorrenti — premesso di aver erroneamente in sede di
dichiarazione dei redditi 1999 e poi di risposta al questionario dell’Amministrazione
finanziaria indicato come costo d’acquisto dei terreni il valore indicato nella denuncia
di successione e di aver assoggettato la plusvalenza così ottenuta a tassazione
separata anziché ordinaria – deducono la violazione degli artt. 132 co.2 n.4
cod.proc.civ., 36 co.2 n.4 d.lgs. 31.12.1992, n.546, in relazione all’art.360 n. 4
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estensore

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 14 maggio 2014
dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

1. Il primo motivo è infondato. Circa il contenuto necessario della sentenza, la concisa
esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto della decisione,
richiesta dall’art. 132, comma 2, n. 4, cod.proc.civ. nella versione anteriore alla
modifica da parte dell’art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, pur non
rappresentando un elemento meramente formale, ma un requisito da apprezzarsi
esclusivamente in funzione della intelligibilità della decisione e della comprensione
delle ragioni poste a suo fondamento, implica che la relativa mancanza costituisce
motivo di nullità della sentenza solo quando non sia possibile individuare gli elementi
di fatto considerati o presupposti nella decisione, “stante il principio della strumentalità
della forma, per il quale la nullità non può essere mai dichiarata se l’atto ha raggiunto il suo scopo
(art. 156, comma 3, cod. proc. civ.), e considerato che lo stesso legislatore, nel modificare l’art. 132
cit., ha espressamente stabilito un collegamento di tipo logico e funionale tra l’indicaione in sentenza
dei fatti di causa e le ragioni poste dal giudice a fondamento della decisione.” (Cass. 22845/2010).
Nella vicenda, il riepilogo della posizione processuale assunta dalle parti e delle ragioni
del diniego delle loro doglianze adottate dalla C.T.P., in conferma dell’avviso di
accertamento, costituisce sintesi sufficiente per la piena comprensione dell’oggetto del
giudizio e delle decisioni sin qui assunte, oggetto di censura.
2. Il secondo ed il terzo motivo, da trattare congiuntamente per l’intima connessione, non
sono fondati. Osta al rispettivo accoglimento il principio, affermabile anche nella
fattispecie, per il quale, come sostenuto da questa Corte, “in tema di accertamento delle
imposte sui redditi, l’amministrnione finanziaria è legittimata a procedere in via induttiva
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estensor

m.ferro

cod.proc.civ., mancando nella sentenza impugnata la descrizione dell’avviso di
accertamento nonché del contenuto della sentenza di primo grado.
Con il secondo motivo, si deduce la violazione di legge, per avere la C.T.R.,
giustificando l’accertamento induttivo dell’ufficio, conferito valore in sé di
presunzione grave, precisa e concordante ad un unico elemento, il prezzo definito
dalla società acquirente e riflesso nel valore finale dell’atto ma ai fini della diversa
imposta, l’IRPEF a carico dei venditori, in violazione degli artt.82, co.1 d.P.R. n.917
del 1986, 38 co.3 d.P.R. n.600 del 1973, e dunque in relazione all’art.360 n. 3
cod.proc.civ.
Con il terzo motivo, si contesta la violazione di legge ex artt.3, 53, 111 e 24 Cost.,
assumendo che l’asserita inversione dell’onere della prova, tra parte privata e parte
pubblica, contrasta con i principi di proporzionalità e razionalità, parità delle armi e
diritto di difesa, ai fini dell’accertamento della reale capacità contributiva.
Con il quarto motivo, si deduce la violazione dell’art.112 cod.proc.civ., ai sensi
dell’art.360 n.4 cod.prod.civ., avendo la C.T.R. confermato la plusvalenza ignorando
la domanda di annullamento dell’accertamento in ordine all’errata determinazione del
valore iniziale.
Con il quinto motivo, i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 132 co.2 n.4
cod.proc.civ., 36 co.2 n.4 d.lgs. 31.12.1992, n.546, in relazione all’art.360 n. 4
cod.proc.civ. rilevandosi che la C.T.R. si è limitata ad un mero rinvio alla sentenza di
primo grado sul punto della determinazione del valore iniziale del terreno ai fini della
plusvalenza.

Possono invero ripetersi, sia per le cessioni di terreno sia per la loro provenienza da
un dante causa persona fisica e comunque non imprenditore, i medesimi presupposti
già consolidati in tema di accertamento induttivo ed avuto riguardo alla più frequente
fattispecie della cessione d’azienda (Cass. 23115/2013, 5070/2011, 4057/2007):
quanto alla tipologia di contribuente autore dell’atto, ai fini dell’accertamento
strutturato su presunzioni ai sensi dell’art.38, co.3, d.P.R. n.600 del 1973, che restano
presunzioni semplici, si può ritenere che ciascun operatore si comporti secondo la
comune prassi di mercato e non venda ad un prezzo inferiore a quello di comune
commercio, indipendentemente dal suo agire in veste professionale, tale massima di
esperienza fungendo da criterio-guida per la ricognizione dell’id quod plerumque accidit in
ogni operazione economica, anche dei privati e tanto più ove, come nella fattispecie,
essa impegni in modo apprezzabilmente considerevole movimenti finanziari (la
C.T.R. ha dato conto di un immobile lottizzato venduto a poco più di 710 milioni Lit,
con valore definito con adesione dalla società acquirente in circa 900 milioni Lit).
Dall’altro lato, la fissazione in tale modo del valore finale ai fini della individuazione di
uno degli estremi per il calcolo della base imponibile della plusvalenza da cessione
onerosa, non necessita di una pluralità numerica di elementi di fatto, potendo anche
tale sola circostanza integrare il requisito fondativo delle presunzioni gravi, precise e
concordanti che, come detto, costituiscono presunzione semplice allorchè questa opera a
favore del Fisco ed è perciò agilmente aggredibile con prova contraria, anche ed a sua
volta presuntiva, proveniente dalla parte contro cui giuoca, circostanza non emersa né
allegata.
3. Il quarto ed il quinto motivo, da trattare congiuntamente per la connessione, sono
fondati. Parte ricorrente ha dato conto con ordine ed esaustività della sede processuale
in cui aveva invocato e conservato, anche tra i motivi d’appello, la contestazione
sull’errata determinazione del valore iniziale del terreno, riferito — indipendentemente
dall’accoglibilità della tesi — al valore normale al tempo della lottizzazione e non a
quello, anteriore, dell’epoca della successione. La C.T.R., sul punto, non ha dato conto
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estensor

m.ferro

all’accertamento del reddito da plusvalena realkata a seguito di cessione di un terreno edificabile,
sulla base dell’accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell’imposta di registro, e
dunque presumendo la corrispondenza del pre zz o incassato con il valore di mercato così accertato,
essendo onere probatorio del contribuente superare (anche con ricorso ad elementi indiiari) detta
presunione anche quando il valore di mercato sia quello in tal modo accertato, perciò dimostrando di
avere in concreto venduto ad un prem inferiore.” (Cass. 14571/2013). Osserva invero il
Collegio che non contrasta con il ricorso a tale indirizzo la peculiarità della fattispecie
in esame, anche in comparazione con quella trattata nel citato precedente,
considerando che l’accertamento del valore finale del bene compravenduto anche in
quel caso, pur attenendo ad un procedimento di definizione della lite ex art.16 legge
n.289 del 2002, era riferito (in ricorso) alle attività dell’acquirente del bene, non del
venditore, ipotesi che, pur mutando l’istituto di definizione del valore ai fini della sua
fissazione con riguardo all’imposta di registro (e cioè l’accertamento con adesione),
altresì nella vicenda di lite ha riguardato un terzo, e identicamente la società acquirente
del terreno.

della censura, né sotto questo profilo risulta appagante il generico rinvio per relationem
alla sentenza di primo grado, di cui non sono riportati gli estremi almeno in via
essenziale, “in tal modo non consentendo di ritenere che … una siffatta affermazione di
condivisione sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione della infondatezza dei motivi di
gravame” (Cass. 28113/2013).
Conclusivamente vanno rigettati i primi tre motivi ed accolti il quarto ed il quinto, con
cassazione e rinvio alla C.T.R., anche per la liquidazione delle spese.

La Corte rigetta i primi tre motivi del ricorso, dichiara fondati il quarto ed il quinto e
per l’effetto cassa con rinvio a C.T.R. Veneto, in diversa composizione, anche per le
spese del procedimento di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 maggio 2014.

P.Q.M.

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