Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17652 del 29/08/2011

Cassazione civile sez. I, 29/08/2011, (ud. 15/03/2011, dep. 29/08/2011), n.17652

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17456/2009 proposto da:

A.R. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA Alfonso Luigi,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTIGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

15/12/2008; n. 2107/08 R.G.V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/03/2011 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.R., con ricorso alla Corte d’appello di Napoli depositato nell’aprile 2008, proponeva, ai sensi della L. n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata del giudizio instaurato dinanzi al T.A.R. Campania per risarcimento danno da mancata determinazione del trattamento economico relativo alla qualifica riconosciuta, giudizio iniziato nel novembre 1993 e definito con sentenza del giugno 2007.

La Corte d’appello, con decreto depositato il 15 dicembre 2008, rilevato che, rispetto ad una durata ragionevole di tre anni, il processo si fosse protratto per ulteriori undici anni circa, e che l’omissione o il ritardo nella presentazione da parte del ricorrente della c.d. istanza di prelievo avesse concorso in pari misura con l’inefficienza dell’apparato giustizia al ritardo della decisione, liquidava per il danno non patrimoniale complessivi Euro 5.500,00, oltre agli interessi legali ed alla metà delle spese del procedimento.

Avverso tale decreto A.R. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato al Ministero Economia e Finanze il 9 luglio 2009, formulando sette motivi. Resiste il Ministero con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con i primi cinque motivi è denunciata erronea e falsa applicazione di legge (L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 6, p. 1 CEDU) in relazione al rapporto tra norme nazionali e la CEDU, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, ed omessa decisione di domande (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; art. 112 c.p.c.)- Secondo l’istante, una volta accertata la violazione del termine ragionevole, la liquidazione dell’equo indennizzo dovrebbe effettuarsi, applicando la normativa CEDU secondo la giurisprudenza della Corte europea e disapplicando la L. n. 89 del 2001, art. 2, che con essa contrasti, in relazione non già al tempo eccedente la ragionevole durata bensì all’intera durata del processo, ed in misura non inferiore a Euro 1.500,00 per anno (motivi 1 e 2); nella specie peraltro il decreto non avrebbe motivato in ordine alla mancata osservanza di detti parametri (motivo 3). Inoltre, ratione materiae doveva essere liquidato un bonus di Euro 2.000,00, concernente la controversia su diritti inerenti a rapporti di lavoro, ed il giudice non si sarebbe pronunciato sulla relativa domanda così violando l’art. 112 c.p.c. (motivo 4) e l’obbligo di motivazione su un punto decisivo (motivo 5).

1.1.- I motivi sesto e settimo denunciano violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla erronea compensazione per metà delle spese processuali, nonchè vizio di motivazione sul punto (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

2.- I motivi indicati nel p. 1, da esaminare congiuntamente perchè giuridicamente e logicamente connessi, sono fondati solo in parte.

2.1- Quanto al rapporto tra le norme nazionali (in particolare, la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3) e la CEDU, deve in primo luogo escludersi che l’eventuale contrasto tra tali normative possa essere risolto semplicemente con la “non applicazione” della norma interna.

Fermo il principio enunciato dalle S.U. (n. 1338 del 2004), in virtù del quale il giudice italiano, chiamato a dare applicazione alla L. n. 89 del 2001, deve interpretarla in modo conforme alla CEDU per come essa vive nella giurisprudenza della Corte europea, va precisato come tale dovere operi entro i limiti in cui detta interpretazione conforme sia resa possibile dal testo della stessa L. n. 89 del 2001:

qualora ciò non fosse possibile, ovvero il giudice dubitasse della compatibilita della norma interna con la disposizione convenzionale interposta, dovrebbe investire la Corte Costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell’art. 117 Cost., comma 1 (cfr. Corte Cost. sentenze nn. 348 e n. 349 del 2007). D’altra parte, la compatibilità della normativa nazionale con gli impegni internazionali assunti dalla Repubblica Italiana con la ratifica della CEDU va verificata con riguardo alla complessiva attitudine della L. n. 89 del 2001 ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto ad una ragionevole durata del processo: come la stessa Corte europea ha riconosciuto, la limitazione, prevista dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, dell’equa riparazione al solo periodo di durata irragionevole del processo, di per sè non esclude tale complessiva attitudine della legge stessa (cfr. Cass. n. 16086/2009; n. 10415/2009; n. 3716/2008).

Rettamente dunque la Corte di merito ha seguito la modalità di calcolo dell’indennizzo prevista dall’art. 2 citato, facendo peraltro espresso richiamo ai principii qui esposti.

2.2- Quanto invece alla liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale, va osservato come la determinazione, operata dalla Corte di merito, di una somma pari a circa 500,00 Euro per ogni anno di ritardo, ancorchè motivata dalla omessa o tardiva presentazione della c.d. istanza di prelievo, non rispetti quell’obiettivo di assicurare un serio ristoro al quale si è testè fatto riferimento.

La Corte considera che uno scostamento, da parte del giudice di merito, rispetto al parametro base di mille euro per anno di non ragionevole durata del processo, ma non al di sotto della soglia di settecentocinquanta euro, sia giustificato, anche alla stregua dei più recenti orientamenti della Corte europea (cfr. Volta et autres c. Italia, 16 marzo 2010; Falco et autres c. Italia, 6 aprile 2010), quando ricorrano fattori, quali ad esempio la modestia della posta in gioco ed una durata del processo che non abbia superato di oltre tre anni quella ordinaria, mentre per il periodo ulteriore uno scostamento da quel parametro di mille euro non si giustifichi (cfr.in tal senso, ex multis, Cass. n. 22869/2009; n. 1893/2010;

19054/2010). Alla stregua di questi criterii, considerato che il giudizio si è protratto per ulteriori undici anni circa oltre quello di ragionevole durata, il giudice di merito avrebbe dovuto liquidare al ricorrente un’equa riparazione pari a Euro 10.250,00, superiore a quella di Euro 5.550,00 riconosciuta.

2.3- Quanto al mancato riconoscimento di una somma forfetaria di Euro 2.000 (c.d. bonus) in relazione alla circostanza che il giudizio presupposto aveva ad oggetto una controversia di lavoro, deve respingersi la tesi che tale somma ulteriore vada riconosciuta automaticamente in ogni caso di controversia di lavoro o previdenziale. La ragione di tale bonus, che la giurisprudenza europea riconosce laddove la particolare importanza di taluni giudizi induca a ritenere che il pregiudizio per la loro durata irragionevole sia stato maggiore, postula l’accertamento e la valutazione nel caso specifico delle particolari circostanze alle quali sia da ricondurre tale eventuale maggior pregiudizio. Sì che, quando il giudice del merito non attribuisce tale ulteriore indennizzo forfetario, e quindi implicitamente non riconosce che quello specifico pregiudizio ulteriore sia stato sopportato dall’istante, la critica del punto della decisione non può essere affidata alla sola contraria postulazione che il bonus spetta ratione materiae, era stato richiesto e la decisione negativa non è stata motivata, ma deve avere specifico riguardo alle concrete allegazioni -e se del caso alle prove- addotte nel giudizio di merito. Ciò che non è dato riscontrare nel ricorso in esame.

3.- I motivi indicati nel p. 1.1 restano assorbiti in quanto il decreto dovrà essere cassato, con quanto ne consegue ai sensi dell’art.336 c.p.c. 4.- Il decreto è cassato. Sussistono peraltro le condizioni per pronunciare nel merito. Il Ministero della Economia e Finanze è condannato a pagare la somma di Euro 3750,00 -detratta quella eventualmente già corrisposta- con gli interessi legali dalla data della domanda.

Quanto alle spese del giudizio di merito, se ne ritiene giustificata la compensazione per la metà tra le parti, tenuto conto del sensibile ridimensionamento della pretesa (Euro 22.375,00) espressa dal ricorrente; altrettanto vale per le spese di questo giudizio di cassazione, tenuto conto che il ricorso è stato accolto solo parzialmente. La residua quota delle spese di entrambi i gradi, che si liquida come in dispositivo con gli accessori di legge, va posta a carico della Amministrazione resistente, con distrazione in favore del difensore del ricorrente che se ne è dichiarato antistatario.

PQM

La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, cassa il decreto impugnato, e pronunciando nel merito condanna il Ministero della economia e delle finanze al pagamento in favore di A.R. della somma di Euro 10.250,00 oltre interessi legali dalla domanda;

compensa per la metà tra le parti le spese del giudizio di merito e di questo giudizio di cassazione, e condanna il Ministero della economia e delle finanze al rimborso in favore della controparte, e per essa dell’avv. Alfonso Luigi Marra che se ne è dichiarato antistatario, della residua quota, pari, quanto al giudizio di merito, a complessivi Euro 460,00 – di cui Euro 190,00 per diritti e Euro 250,00 per onorari – e quanto al giudizio di cassazione a complessivi Euro 400,00 – di cui Euro 350,00 per onorari e Euro 50,00 per esborsi, oltre per entrambi i gradi spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA