Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17652 del 25/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/08/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 25/08/2020), n.17652

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32136-2018 proposto da:

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTEZEBIO 32,

presso lo studio dell’avvocato WALTER LOMBARDI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSIMO CHIOSSI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA

D’ALOISIO, LELIO MARITATO, ESTER ADA VITA SCIPLINO, ANTONINO SGROI,

EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 478/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 15/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Firenze ha rigettato l’appello proposto da P.P. e confermato la sentenza che aveva dichiarato infondata l’opposizione promossa avverso un avviso di addebito per il pagamento all’INPS della contribuzione commercianti cosiddetta a percentuale, desunta sulla base di un atto di accertamento fiscale emesso dall’Agenzia delle Entrate per l’anno 2005. Osservava la Corte che davanti la Commissione tributaria di Firenze fosse cessata la materia del contendere relativa all’avviso di accertamento ivi impugnato, e dal quale derivava il credito contributivo, ma ciò era accaduto a seguito della domanda di definizione agevolata D.L. n. 98 del 2011, ex art. 39, comma 12; riteneva perciò la Corte d’appello che la definizione della lite fiscale mediante l’utilizzo dello strumento deflattivo in questione comportasse la definitività dell’accertamento reddituale ai fini contributivi. Affermava inoltre che il credito non fosse prescritto.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione P.P. con un motivo. L’Inps ha resistito con controricorso.

E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.- con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 1, in ordine alla valutazione giuridica operata dalla Corte d’appello circa gli effetti dell’avvenuta definizione della lite fiscale pendente; laddove invece a seguito del condono D.L. n. 98 del 2011, ex art. 39, comma 12, conv. in L. n. 11 del 2011, sarebbe spettato all’INPS provare la fondatezza della propria pretesa creditoria senza potersi affermare, come aveva invece fatto la Corte, la definitività dell’accertamento tributario in tema di importi contributivi.

2.- Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. Ed invero la tesi secondo cui la chiusura della lite fiscale mediante condono non determini il definitivo accertamento del maggior reddito imponibile, già affermata in passato nella giurisprudenza di legittimità (Cassazione nn. 8376/13; Cassazione 4307/05), è stata di recente chiaramente ribadita da questa Corte (Cass. nn. 21541/2019, 24774/2019) proprio con riferimento al condono tributario D.L. n. 98 del 2011, ex art. 39, comma 12, conv. con modif. in L. n. 111 del 2011.

3.- Si è infatti affetiiiato in premessa (Cass. n. 21541/2019) che il condono tributario D.L. n. 98 del 2011, ex art. 39, comma 12, conv. con modif. in L. n. 111 del 2011, ha natura deflattiva esclusivamente del contenzioso fiscale e che nel testo dell’art. 39 cit., non si rinviene alcun elemento che permetta di ritenere che “la definizione concordata del giudizio tributario estenda gli effetti sulla rideterminazione totale o parziale del presupposto impositivo accertato dall’Agenzia ai fini extrafiscali, quali i contributi previdenziali calcolati a percentuale sul reddito. Neanche appare percorribile una diversa soluzione interpretativa, in via analogica, in quanto il chiaro dettato normativo è effetto di una precisa scelta del legislatore che, là dove ha inteso estendere ai contributi previdenziali gli effetti della definizione degli accertamenti compiuti dall’Agenzia delle Entrate, lo ha previsto espressamente, come per la mediazione introdotta dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17-bis, aggiunto dal D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 9, successivamente modificato dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 611, lett. a), (da ultimo sostituito dal D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma 1, lett. l), a decorrere dal 10 gennaio 2016) o l’accertamento definito con adesione (D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 2, comma 3). Diversamente da tali istituti, comportanti una rideterminazione del reddito imponibile, l’unico effetto della definizione agevolata D.L. n. 98 cit., ex art. 39, comma 12, è costituito dalla chiusura della lite fra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate a fronte del pagamento di un importo pari ad una percentuale ridotta dell’imposta in contestazione. La definizione concordata non incide in alcun modo sul contenuto dell’atto di accertamento dell’Agenzia e non importa definitività, propriamente detta, dell’accertamento compiuto dall’Agenzia ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, la cui efficacia, ai fini extrafiscali del calcolo dei contributi INPS a percentuale sul maggiore reddito, rimane impregiudicata”.

4.- Pertanto – fatto salvo ogni diverso giudizio nel merito della pretesa contributiva derivante dal maggiore reddito, che dovrà essere effettuato dal giudice nel rispetto degli oneri della prova incombenti sulle parti – la tesi della definitività dell’accertamento reddituale ai fini contributivi sulla base del condono fiscale, per come affermata dalla Corte fiorentina, si rivela in ogni caso non conforme ai principi su enunciati e non può che essere caducata.

5.- Il ricorso va quindi accolto nei limiti di cui sopra. La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima Corte d’Appello, in diversa composizione, la quale nella decisione della causa si atterrà ai principi sopra richiamati.

6.- Ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la stessa Corte d’appello provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Avuto riguardo all’esito del giudizio non sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ove dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA