Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17652 del 17/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/07/2017, (ud. 24/05/2017, dep.17/07/2017),  n. 17652

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4398/2016 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, V. ADALBERTO 6,

presso lo studio dell’avvocato GENNARO ORLANDO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA

CAPANNOLO e CLEMENTINA PULLI;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato l’1/09/2015,

emesso sul procedimento iscritto al n. 15747/2013 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/05/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con ricorso del 15.5.2013, C.C. presentava istanza per accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., per la verifica della propria condizione invalidante ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno di invalidità civile e che il c.t.u. officiato accertava la sussistenza di una invalidità dell’86%; che avverso tali conclusioni non venivano mosse contestazioni e che il Tribunale, con decreto ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., comma 5, omologava l’accertamento relativo al requisito sanitario;

che, con lo stesso decreto, il Giudice compensava tra le parti le spese processuali sul rilievo che in atti vi era un certificato dell’Agenzie Entrate dal quale emergeva un reddito dell’assistito superiore ai limiti previsti per l’assegno di invalidità civile (redditi per l’anno 2011), ponendo definitivamente a carico dell’INPS quelle di ctu; che per la cassazione di tale provvedimento, limitatamente al capo sulle spese, il C. propone ricorso ex art. 360 c.p.c., cui oppone difese l’INPS, con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

2. che il ricorrente rileva che il Giudice del lavoro, omologando l’accertamento del requisito sanitario in conformità alle risultanze peritali, positive per l’interessato, ha compensato le spese di lite e censura la decisione per violazione o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che la domanda giudiziale è stata integralmente accolta con decorrenza dell’accertamento del requisito sanitario dal 9.5.2012, data di presentazione della domanda amministrativa;

che il predetto lamenta l’erroneità della disposta compensazione delle spese, pure in presenza di accoglimento totale della domanda del ricorrente, non rinvenendosi alcun iter logico nella motivazione addotta, posto che il decreto di omologa dell’accertamento peritale può riconoscere solo l’esistenza dello stato invalidante, laddove per il diritto alla prestazione può aprirsi un distinto giudizio quando l’istituto, all’esito della verifica di cui è incaricato, non proceda al pagamento;

3. che il ricorso è meritevole di accoglimento;

che, pure essendo il provvedimento sulle spese un provvedimento definitivo, di carattere decisorio, che incide sui diritti patrimoniali e come tale impugnabile con ricorso ai sensi dell’art. 111 Cost. (cfr. Cass. n. 6084/14), per il principio della strumentalità delle forme e della conservazione degli atti giudiziari, l’impugnazione deve ritenersi ammissibilmente proposta anche con il ricorso ordinario per cassazione, essendo il motivo compatibile con entrambi i rimedi impugnatori;

che la disposta compensazione si pone in violazione dei criteri di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, in vigore dal 4.7.2009 ed applicabile ratione temporis ai giudizi, quale quello per cui è causa, instaurati dopo tale data (L. n. 69 del 2009, ex art. 58, comma 1), secondo cui la compensazione può essere disposta “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”;

che nella specie – essendo previsto che il giudice adito proceda solo sommariamente alla verifica dell’interesse ad agire nella prospettiva dell’utilità dell’accertamento medico richiesto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l’istante si afferma titolare, utilità che potrebbe difettare ove manifestamente manchino, con una valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l’a.t.p. (cfr. Cass. 8878/2015) – essendosi dato corso alla procedura ed essendo stato l’accertamento sanitario favorevole all’istante, le spese dovevano essere poste a carico dell’INPS;

4. che, in dissenso con la proposta del relatore, il ricorso deve essere accolto, con cassazione del provvedimento di omologa in relazione al capo sulle spese, e la causa va rimessa al Tribunale di Napoli, in persona di diverso giudice, perchè proceda alla regolamentazione delle spese in conformità ai principi richiamati, provvedendo anche alla determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata in parte qua e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Napoli, in persona di diverso giudice.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2017

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