Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17652 del 06/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 06/09/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 06/09/2016), n.17652

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Giudice di Pace

di Livorno con sentenza n. R.G. 862/2014, del 9/07/2015, depositata

il 13/07/2015, nel procedimento pendente tra:

B.M.;

EQUITALIA CENTRO SPA, COMUNE DI LIVORNO, MINISTERO DELL’INTERNO

(OMISSIS);

sulle conclusioiù scritte del P.G. in persona del Dott. FEDERICO

SORRENTINO che visto l’art. 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di

Cassazione, in Camera di consiglio, dichiari l’inammissibilità

dell’istanza di regolamento d’ufficio, con le conseguenze di legge;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Giudice di pace di Livorno con sentenza 13.7.2015 n. 581 ha proposto regolamento di competenza d’ufficio, all’esito del giudizio col quale B.M. ha proposto opposizione avverso l’iscrizione di ipoteca effettuata dalla Equitalia Centro s.p.a. su immobili dell’opponente, a garanzia del pagamento di varie somme dovute a titolo di sanzioni amministrative.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Il regolamento è inammissibile, essendo stato proposto ben oltre la prima udienza del giudizio dinanzi al giudice di pace, in violazione del principio stabilito dall’art. 38 c.p.c. (ex permultis, Sez. 6-1, Ordinanza n. 23106 del 12/11/2015, Rv. 637630; Sez. 1, Ordinanza n. 19488 del 06/10/2005, Rv. 583553; Sez. 3, Ordinanza n. 4863 del 29/03/2003, Rv. 561613; Sez. 3, Ordinanza n. 1553 del 05/02/2002, Rv. 552090; Sez. 2, Sentenza n. 5396 del 02/06/1999, Rv. 526978).

3. Non è luogo a provvedere sulle spese, non avendo le parti svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) dichiara inammissibile il regolamento di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, il 13 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2016

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