Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17652 del 06/08/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 17652 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: FERRO MASSIMO

Avg

Data pubblicazione: 06/08/2014

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

BONFANTI Maria Cristina, rappr. e difeso dall’avv. Matteo Notaro e dall’avv.
Salvo Pettinato, elett. dom. in Roma, via Flaminia n.135, presso e nello studio
Legalitax dell’avv. Giovanna Cosenz, come da procura in calce all’atto e
comunicazione di variazione del domicilio
-ricorrente Contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappr. e dif. dall’Avvocatura
Generale dello Stato, elett. doni, nei relativi uffici, in Roma, via dei Portoghesi n.12
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estens e

m. ferro

-controricorrenteper la cassazione della sentenza Comm. Tribut. Reg. di Milano 17.12.2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 14 maggio 2014
dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Giovanni Giacalone,
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

IL PROCESSO
Maria Cristina Bonfanti impugna la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale di Milano 17.12.2008 che, in conferma della sentenza C.T.P. di Lecco
111/02/2007, ebbe a respingere l’appello della contribuente, così dichiarando la
legittimità dell’avviso di accertamento emesso a carico della stessa per l’anno 2000 e
ai fini IRPEF, avendo riguardo alla cessione di un terreno edificabile,
compravenduto per parti eguali insieme al coniuge comproprietario.
La C.T.R., dando conto dell’inesistenza al momento della compravendita (del 19
luglio 2000) di una destinazione urbanistica del terreno edificabile in ente urbano,
oggetto di cambiamento da parte del Catasto solo il 26 ottobre 2004 e sia pur sulla
base di un’iniziativa del precedente venditore assunta in epoca anteriore, ritenne che
portata decisiva rivestiva la qualificazione del bene all’epoca del passaggio di
proprietà a terzi, senza possibilità di ricostruire un diverso vincolo pertinenziale tra
fabbricato e terreno d’insistenza, sulla base di una pretesa e prevalente concezione
dinamica del procedimento amministrativo, terminato solo dopo 4 anni dalla
cessione ma cominciato oltre 5 anni prima (nel 1988) con la denuncia del dante
causa. La conseguente tassazione della plusvalenza colpiva perciò validamente la base
imponibile costituita dal differenziale di prezzo ai sensi dell’art. 67 co.1 lett.b) TUIR.
Il ricorso è affidato a due motivi, cui resiste Agenzia delle Entrate con
controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA
DECISIONE
Con ilptimo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 817-818 cod.civ. e
67 co.1 lett.b) TUIR, 30 co. 2 d.P.R. n.380/2001, in relazione all’art.360 n.3
cod.proc.civ., rilevando che la C.T.R. ha erroneamente trascurato l’assorbente
apprezzabilità siccome pertinenziale del legame tra terreno e fabbricato, trattandosi
di beni ceduti insieme e rispetto ai quali detto legame era stato già avviato con
univoche iniziative del dante causa e poi della contribuente stessa, solo per i tempi

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estensor

m.ferro

uditi gli avvocati Matteo Notaro per il ricorrente e Roberto Palasciano per Agenzia
delle Entrate;

Entrambi i motivi sono inammissibili poiché vige, in tema di ricorso per cassazione, la
necessità che la proposizione di ciascuna doglianza inoltrata ai sensi dei numeri 3) e 5)
dell’art. 360 cod. proc. civ. sia accompagnata dalla formulazione, per ognuno dei vizi,
rispettivamente del quesito di diritto (quanto alla dedotta violazione di legge), nonché,
per il secondo, del momento di sintesi o riepilogo, in forza della duplice previsione di
cui all’art. 366-bis cod. proc. civ. (applicabile ratione temporis alla fattispecie, sebbene
abrogato dall’art. 47 della legge 18 giugno 2009, n. 69) (Cass. s.u. 21672/2013) e, circa
il vizio di motivazione, anche quando l’indicazione del fatto decisivo controverso sia
rilevabile dal complesso della formulata censura, attesa la ratio che sottende la
disposizione indicata, associata alle esigenze nomofilattiche dell’accesso alla S.C., la
quale deve essere posta in condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito,
quale sia l’errore commesso dal giudice di merito (Cass. 24255/2011). Tale preliminare
limite del ricorso costituisce ragione idonea a precludere ogni altra censura e
segnatamente l’esame dell’eccezione di nullità per difetto del contraddittorio da ultimo
sollevata in memoria dalla parte ex art.378 cod.proc.civ.
Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile. Quanto alle spese, esse
seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del grado
e per l’effetto liquida le stesse in euro 1.800, oltre al rimborso delle spese forfettarie
nella misura del 15% del compenso ed eventuali spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 maggio 2014.

del procedimento catastale culminate in un atto finale di destinazione urbanistica
coerente, cioè soppressivo della natura autonoma del terreno.
Con il secondo motivo, si deduce il vizio di motivazione, ai sensi dell’art.360 n.5
avendo la C.T.R. omesso di dar conto delle ragioni della pretesa irrilevanza della
tardiva (di 16 anni) elaborazione della denuncia di variazione urbanistica inoltrata
all’UTE locale.

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