Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17651 del 28/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 28/07/2010, (ud. 30/06/2010, dep. 28/07/2010), n.17651

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, CLEMENTINA PULLI, ANTONELLA PATTERI, giusta delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 821/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 25/02/2009 r.g.n. 640/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/06/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato il 9.6.2004 S.G. – premesso di essere titolare di pensione (OMISSIS) e di avere presentato all’I.N.P.S., senza esito, domanda di ricostituzione della pensione per errata determinazione della retribuzione media settimanale operata senza considerare “gli emolumenti ultramensili percepiti”, quali la 13 o e 14 o mensilita’ – adiva il Tribunale di Rimini in funzione di giudice del lavoro, onde ottenere la declaratoria, del proprio diritto alla riliquidazione della pensione mediante l’utilizzo, ai fini del calcolo della retribuzione media settimanale utile ai fini pensionistici (relativa si periodi di contribuzione figurativa per disoccupazione) anche delle voci retributive ultramensili percepite in costanza di rapporto di lavoro, con condanna dell’I.N.P.S. al pagamento della differenza tra i ratei della pensione cosi’ calcolata e quanto effettivamente corrisposto, oltre accessori.

Instauratosi il contraddittorio, l’I.N.P.S: contestava la fondatezza del ricorso del quale reclamava il rigetto.

Con sentenza del 5.10.2006 21.3.2007, il Tribunale accoglieva il ricorso.

2. Avverso tale decisione, con atto depositato il 18.7.2001, proponeva appello l’INPS che ne invocava la riforma sulla base di un unico motivo.

Resisteva B.J.A., quale erede di S. G., costituitasi con memoria depositata il 19.11.2008, la quale chiedeva il rigetto dell’appello.

La Corte d’appello di Bologna con sentenza del 20-11-2008, respingeva l’appello.

3. Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo.

Resiste non controricorso la parte intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con un unico articolato motivo di impugnazione l’Istituto ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione della L. n. 155 del 1981, art. 8. Contesta l’affermazione espressa dalla sentenza impugnata secondo cui il valore contributivo della contribuzione figurativa doveva essere determinato sulla media delle retribuzioni settimanali con inclusione dei compensi c.d. extramensili.

Secondo il ricorrente la norma dell’art. 8 fa riferimento alla media delle retribuzioni mensili pertinenti all’anno oppure al periodo immediatamente precedente al trattamento pensionistico, e dovevano essere escluse dal calcolo tutte le voci salariali che il lavoratore aveva diritto di ricevere nel corso dell’anno quali le “extramensilita’” diverse da quelle correnti.

2. Il ricorso e’ infondato.

La questione di diritto posta dall’Istituto e’ gia’ stata risolta da Cass., sez. lav., 9 gennaio 2007, n. 157, che ha affermato che, con riferimento alla contribuzione figurativa per disoccupazione involontaria, la base di calcolo della retribuzione pensionabile, nella quale devono essere inclusi gli emolumenti extramensili (quali i ratei di mensilita’ aggiuntive e le indennita’ sostitutive di ferie non godute) rientranti nell’ampia nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi L. n. 153 del 1969, ex art. 12 e successive modifiche, e’ costituita, per le settimane coperte da contribuzione effettiva e per quelle che non lo sono, dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi. In precedenza in senso conforme v. anche Cass., sez. lav., 19 agosto 2004, n. 16313, che parimenti, sempre con riferimento alla contribuzione figurativa per disoccupazione involontaria, aveva ritenuto che nella retribuzione pensionabile devono essere inclusi gli emolumenti extramensili (quali i ratei di mensilita’ aggiuntive e di indennita’ sostitutive di ferie non godute), atteso che rientrano nell’ampia nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi prevista dalla L. n. 153 del 1969, art. 12 (in seguito modificata dal D.Lgs. n. 314 del 1997) e come tali concorrono ad integrare la base di calcolo del “valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente”, cui fa riferimento, ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, la L. n. 155 del 1981, art. 8.

Questo orientamento va ulteriormente confermato sicche’ il ricorso deve quindi essere rigettato.

Nulla sulle spese in mancanza di difesa della parte intimata.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso; nulla spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 30 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2010

 

 

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