Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17651 del 25/08/2020
Cassazione civile sez. VI, 25/08/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 25/08/2020), n.17651
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27696-2018 proposto da:
G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati
COSIMO SUMMA, GABRIELLA GRECO;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA
dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO
PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PAITERI, LIDIA CARCAVALLO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 344/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
depositata il 13/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO
RIVERSO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
la Corte d’appello di Lecce ha accolto l’appello proposto dall’Inps e di conseguenza ha rigettato la domanda svolta da G.A. volta al riconoscimento del diritto alla ricostituzione della pensione in godimento con il computo dei contributi maturati successivamente alla data di pensione con conseguente diritto ad un supplemento.
A fondamento della decisione la Corte richiamava la L. n. 155 del 1981, art. 7, sostenendo che non potesse darsi un supplemento prima che fossero trascorsi almeno 5 anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento. Rilevava che nel caso di specie la pensione in godimento all’appellato avesse decorrenza agosto 2012 e che, nonostante ciò, l’Inps avesse liquidato il supplemento per tener conto della contribuzione maturata nell’anno 2014, come da comunicazione dell’11 marzo 2015. Pertanto correttamente l’Inps non aveva accolto la nuova domanda di supplemento di pensione presentata l’11 ottobre 2016.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione G.A. con due motivi ai quali ha resistito l’Inps.
E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Diritto
RITENUTO
CHE:
1.- col primo motivo viene dedotta l’errata ricostruzione di circostanze di fatto e violazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., erronea applicazione della norma di cui alla L. 155 del 1981, art. 7, non avendo la Corte d’Appello tenuto conto di quanto previsto nell’art. 7 cit., comma 5, il quale prevede che il supplemento possa essere richiesto anche solo dopo due anni a condizione che sia stata superata l’età pensionabile. Ed inoltre laddove la Corte aveva ritenuto che il provvedimento impugnato fosse quello del 14/04/2017, mentre oggetto del contendere era il provvedimento di concessione del supplemento dell’11/3/2015 con il quale l’INPS correttamente riconosceva il supplemento di pensione ma con errori di calcolo a sfavore del signor G.A. come da prospetto contabile che veniva allegato al fascicolo di primo grado.
1.1. La prima censura non ha alcun rilievo dal momento che la Corte ha accertato che il supplemento era stato correttamente concesso al ricorrente in conformità alla regula iuris invocata. Il ricorrente sembra farne ora soltanto una questione di quantum; ma sotto questo aspetto la censura manca di specificità posto che non trascrive gli atti e i documenti necessari per il giudizio come prescrive l’art. 366 c.p.c., n. 6 (Cass. 15936/2018; 5001/2018, 29093/2018; 7513/2018); anche per consentire di verificare se la stessa questione, su cui la ricorrente lamenta l’erronea decisione, fosse stata ritualmente proposta davanti ai giudici di merito o sia una questione nuova.
2.- Col secondo motivo viene dedotta l’errata applicazione delle norme del combinato disposto di cui all’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., nonchè dell’art. 329 c.p.c., in ragione del fatto che il ricorso in appello proposto dall’Inps si fosse limitato a riprodurre il contenuto della comparsa di costituzione in primo grado con riferimento alla asserita erronea applicazione della L. 155 del 1971, art. 7; mentre non aveva impugnato espressamente il contenuto della sentenza di primo grado che riconosceva pienamente la richiesta di supplemento sulla base dei conteggi prodotti, la cui statuizione era pertanto passata in giudicato. Ed invero l’unico motivo di resistenza in primo grado opposto dall’INPS era fondato sull’erroneo convincimento che il provvedimento impugnato fosse quello di rigetto del 14/04/2017 piuttosto che quello di accoglimento dell’11/3/2015.
2.2. Il motivo è inammissibile perchè parimenti non trascrive nel ricorso gli atti su cui si fonda (ovvero il ricorso di primo grado, la sentenza e l’appello) e pertanto non consente di verificare se si sia formato l’invocato giudicato
4. Il ricorso va quindi in conclusione dichiarato inammissibile perchè non rispetta il principio di specificità del ricorso per cassazione. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Avuto riguardo all’esito del giudizio sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, ove dovuto.
P.Q.M.
dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 2200 di cui 2000 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 26 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2020