Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17651 del 17/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 17/07/2017, (ud. 10/05/2017, dep.17/07/2017), n. 17651
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10446/2016 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la
sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso
unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA
CAPANNOLO e CLEMENTINA PULLI;
– ricorrente –
contro
L.D., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
MARCELLO CANTONI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1034/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
depositata il 29/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 10/05/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
con sentenza pubblicata il 29/10/2015 la Corte d’appello di Bologna, in parziale accoglimento dell’appello proposto da L.D., ha condannato l’Inps a corrispondere all’appellante la pensione di inabilità L. n. 118 del 1971, ex art. 12, per il periodo 1/1/2004-10/12/2006, oltre accessori come per legge; la Corte territoriale ha ritenuto provato il requisito sanitario e non contestato il possesso dei requisiti socio – economici;
contro la sentenza, l’Inps propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, cui resiste con controricorso la parte intimata; la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata;
il collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;
la L. ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
il motivo dell’Inps è svolto sulla violazione e falsa applicazione della L. n. 118 del 1971, art. 12 e art. 2697 c.c. e con esso il ricorrente si duole dell’errore in cui è incorsa la corte territoriale nella parte in cui non ha verificato la sussistenza del requisito reddituale, in mancanza di deduzione e prova da parte della ricorrente;
il motivo è fondato;
nei giudizi volti al riconoscimento del diritto a pensione o ad assegno di invalidità civile, il requisito reddituale, al pari dei requisiti sanitari e di quello socio-economico, cosiddetto della incollocazione al lavoro, costituisce elemento costitutivo del diritto, la cui sussistenza va verificata anche d’ufficio ed è preclusa solo dalla relativa non contestazione, ove la situazione reddituale sia stata specificamente dedotta, nonchè dal giudicato, nel caso in cui non sia stato proposto sul punto specifico motivo di appello (Cass., 3/10/2016, n. 19705; Cass., 26 maggio 2009, n. 12131; Cass. 17 giugno 2008, n. 16395);
la Corte, con formula assai generica (“il possesso dei requisiti extra-biologici non è in contestazione”), ha ritenuto non contestato il requisito reddituale, ma dall’esame degli atti di causa, e in particolare del ricorso di primo grado, debitamente trascritto dall’Inps nel ricorso per cassazione e ritualmente depositato, in ossequio al principio di specificità e autosufficienza dei motivi, risulta che non vi è mai stata una puntuale allegazione da parte della ricorrente del possesso del requisito reddituale, e ciò impedisce l’operatività del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c.;
l’onere di contestazione in ordine ai fatti costitutivi del diritto si coordina, invero, con l’allegazione dei medesimi e, considerato che l’identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall’allegazione e dall’estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l’onere di contribuire alla fissazione del “thema decidendum” opera identicamente rispetto all’una o all’altra delle parti in causa;
ne consegue che, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica, e pertanto idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte (da ultimo, Cass. 19/10/2016, n. 21075; Cass. 17/02/2016, n. 3023);
quanto alla deduzione della controricorrente, ribadita nella memoria, di aver prodotto fin dal giudizio di primo grado la dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l’assenza di redditi e di attività lavorativa, essa è inidonea a sovvertire il giudizio: in primo luogo, perchè, ai fini dell’operatività del principio di non contestazione, il deposito di documenti non può sopperire al difetto di allegazione, imposta dal numero 4 dell’art. 414 c.p.c. (cfr. Cass. 28/12/1996, n. 11537; v. pure Cass. 21/3/2013, n. 7115); in secondo luogo, perchè è principio consolidato di questa Corte quello secondo cui la dichiarazione sostitutiva ha efficacia nei rapporti con le pubbliche amministrazioni ma è priva di efficacia probatoria in sede giurisdizionale (Cass. Sez. Un. 3/4/2003, n. 5167; Cass. 28/1/2015, n. 1606; Cass. ord., 5/4/2017, n. 8856; Cass. Ord. 16/3/2017, n. 6885); da tali considerazioni discende l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altro giudice d’appello perchè riesamini la controversia alla luce dei su esposti i principi di diritto e provveda a regolare le spese anche del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 10 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2017