Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17650 del 29/08/2011

Cassazione civile sez. I, 29/08/2011, (ud. 15/03/2011, dep. 29/08/2011), n.17650

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17514/2009 proposto da:

F.S. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA Alfonso Luigi,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

14/11/2008; nn. 1436/08 e 1438/08 R.G.V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/03/2011 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.S., con ricorso alla Corte d’appello di Napoli depositato nel marzo 2008, proponeva, ai sensi della L. n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata del giudizio instaurato dinanzi al T.A.R. Campania per accertamento del proprio diritto al computo di alcune indennità nel trattamento di fine rapporto, iniziato nel luglio 2000 ed ancora pendente al momento della proposizione della domanda.

La Corte d’appello, con decreto depositato il 14 novembre 2008, ritenuto che, rispetto ad una durata ragionevole di tre anni, il processo si fosse protratto per ulteriori 4 anni e sei mesi circa, liquidava per il danno non patrimoniale Euro 4.500,00 (pari ad Euro 1.000,00 per anno di ritardo) oltre a interessi legali dalla domanda ed alle spese del procedimento, liquidate in Euro 20,00 per spese, Euro 130,00 per diritti e Euro 250,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Avverso tale decreto il F. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato al Ministero Economia e Finanze il 9 luglio 2009, formulando sette motivi. Resiste il Ministero con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con i primi cinque motivi è denunciata erronea e falsa applicazione di legge (L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 6, p. 1 CEDU) in relazione al rapporto tra norme nazionali e la CEDU, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, ed omessa decisione di domande (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; art. 112 c.p.c.).

Secondo l’istante, una volta accertata la violazione del termine ragionevole, la liquidazione dell’equo indennizzo dovrebbe effettuarsi, applicando la normativa CEDU secondo la giurisprudenza della Corte europea e disapplicando la L. n. 89 del 2001, art. 2, che con essa contrasti, in relazione non già al tempo eccedente la ragionevole durata bensì all’intera durata del processo, ed in misura non inferiore a Euro 1.500,00 per anno (motivi 1 e 2); nella specie peraltro il decreto non avrebbe motivato in ordine alla mancata osservanza di detti parametri (motivo 3). Inoltre, ratione materiae doveva essere liquidato un bonus di Euro 2.000,00, concernente la controversia su diritti inerenti a rapporti di lavoro, ed il giudice non si sarebbe pronunciato sulla relativa domanda così violando l’art. 112 c.p.c. (motivo 4) e l’obbligo di motivazione su un punto decisivo motivo 5). 1.1.- I motivi sesto e settimo denunciano violazione e falsa applicazione di legge (L. n. 794 del 1942, art. 24, artt. 91 e 92 c.p.c., e normativa sulle tariffe professionali) in relazione alla liquidazione delle spese compiuta dal giudice di merito in misura difforme dalla nota spese depositata, nonchè vizio di motivazione sul punto (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

2.- I motivi indicati nel p.l, da esaminare congiuntamente perchè giuridicamente e logicamente connessi, sono infondati.

2.1- Quanto al rapporto tra le norme nazionali (in particolare, la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3) e la CEDU, deve in primo luogo escludersi che l’eventuale contrasto tra tali normative possa essere risolto semplicemente con la “non applicazione” della norma interna.

Fermo il principio enunciato dalle S.U. (n. 1338 del 2004), in virtù del quale il giudice italiano, chiamato a dare applicazione alla L. n. 89 del 2001, deve interpretarla in modo conforme alla CEDU per come essa vive nella giurisprudenza della Corte europea, va precisato come tale dovere operi entro i limiti in cui detta interpretazione conforme sia resa possibile dal testo della stessa L. n. 89 del 2001:

qualora ciò non fosse possibile, ovvero il giudice dubitasse della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale interposta, dovrebbe investire la Corte Costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell’art. 117 Cost., comma 1 (cfr. Corte Cost. sentenze nn. 348 e n. 349 del 2007). D’altra parte, la compatibilita della normativa nazionale con gli impegni internazionali assunti dalla Repubblica Italiana con la ratifica della CEDU va verificata con riguardo alla complessiva attitudine della L. n. 89 del 2001 ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto ad una ragionevole durata del processo: come la stessa Corte europea ha riconosciuto, la limitazione, prevista dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, dell’equa riparazione al solo periodo di durata irragionevole del processo, di per sè non esclude tale complessiva attitudine della legge stessa (cfr. Cass. n. 16086/2009; n. 10415/2009; n. 3716/2008).

Rettamente dunque la Corte di merito ha seguito la modalità di calcolo dell’indennizzo prevista dall’art. 2 citato, facendo peraltro espresso richiamo ai principii qui esposti.

2.2- Quanto alla liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale, va osservato che la Corte di merito, riconoscendo al ricorrente a tale titolo la somma di Euro 4.500,00 per quattro anni e sei mesi di durata irragionevole, non si è affatto discostato dai parametri (oscillanti tra Euro 1000,00 e 1500,00 per anno) normalmente adottati dalla Corte Europea in casi analoghi, ai quali ha fatto espresso riferimento. Ha dunque validamente esercitato la sua discrezionalità nella determinazione dell’indennizzo nel rispetto dello standard della CEDU, che nessun argomento del ricorso impone e consente di derogare in melius.

2.3. Quanto al mancato riconoscimento di una somma forfetaria di Euro 2.000,00 (c.d. bonus) in relazione alla circostanza che il giudizio presupposto aveva ad oggetto una controversia di lavoro, deve respingersi la tesi che tale somma ulteriore vada riconosciuta automaticamente in ogni caso di controversia di lavoro o previdenziale. La ragione di tale bonus, che la giurisprudenza europea riconosce laddove la particolare importanza di taluni giudizi induca a ritenere che il pregiudizio per la loro durata irragionevole sia stato maggiore, postula l’accertamento e la valutazione nel caso specifico delle particolari circostanze alle quali sia da ricondurre tale eventuale maggior pregiudizio. Nella specie, il giudice del merito non ha ritenuto di attribuire tale ulteriore indennizzo forfetario, escludendo espressamente che quello specifico pregiudizio ulteriore sia stato sopportato dall’istante: la critica del punto della decisione non può essere affidata alla contraria postulazione che il bonus spetta ratione materiae, era stato richiesto e la decisione negativa non è stata motivata, ma deve avere specifico riguardo alle concrete allegazioni – e se del caso alle prove- addotte nel giudizio di merito. Ciò che non è dato riscontrare nel ricorso in esame.

3.- Quanto alla liquidazione delle spese di lite, il ricorso è fondato. La Corte di merito ha invero liquidato gli onorari ed i diritti in misura inferiore ai minimi di tariffa, la cui inderogabilità è prevista dalla L. n. 794 del 1942, art. 24. Il decreto è dunque cassato sul punto, e, sussistendo le condizioni per pronunciare nel merito, deve procedersi alla liquidazione nel rispetto dei minimi di legge in base all’attività svolta, come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore del ricorrente che se ne è dichiarato antistatario.

4.- Al parziale accoglimento del ricorso consegue la condanna della resistente al rimborso in favore del ricorrente della metà delle spese di questo giudizio di cassazione, che si liquida come in dispositivo con distrazione in favore del difensore del ricorrente che se ne è dichiarato antistatario, restando compensata la residua quota, stante il ben limitato accoglimento delle doglianze del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte accoglie parzialmente il ricorso e, pronunciando nel merito, condanna il Ministero Economia e Finanze al pagamento in favore del ricorrente, e per esso dell’avv. Alfonso Luigi Marra che se ne è dichiarato antistatario, delle spese del giudizio di merito, in Euro 380,00 per diritti, Euro 500,00 per onorari e Euro 20,00 per spese oltre accessori di legge. Compensa per metà le spese del giudizio di cassazione e condanna il Ministero al pagamento delle residua quota, che liquida in Euro 500,00 per onorari e Euro 35,00 per spese oltre accessori di legge, in favore del ricorrente e per esso dell’avv. Alfonso Luigi Marra che se ne è dichiarato antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di cassazione, il 15 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011

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