Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17650 del 17/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 17/07/2017, (ud. 10/05/2017, dep.17/07/2017), n. 17650
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28390/2015 proposto da:
S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, V. G. B.
MARTINI 2, presso lo studio dell’avvocato ELVIRA RICCIO,
rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO NESCI;
– ricorrente –
contro
CASSA ITALIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI
PROFESSIONISTI – CIPAG – C.F. (OMISSIS), P.I. (OMISSIS), in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 173, presso BONURA FONDERICO STUDIO
LEGALE, rappresentata e difesa dall’avvocato HARALD MASSIMO BONURA;
– controricorrente –
e contro
EQUITALIA SUD S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 575/2015 del TRIBUNALE di CATANZARO,
depositata il 03/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 10/05/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
con sentenza pubblicata in 3/6/2015 il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta da S.F. contro l’intimazione di pagamento notificata il 9/7/2014 da Equitalia ETR s.p.a., avente oggetto contributi dovuti alla Cassa Nazionale di previdenza e assistenza dei geometri;
il Tribunale ha qualificato la domanda come opposizione agli atti esecutivi ed ha pertanto ritenuto tardivo il ricorso, proposto il 24/9/2014, ossia oltre il termine di 20 giorni dalla notificazione della intimazione, come previsto dall’art. 617 c.p.c., richiamato dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 29, comma 2;
contro la sentenza S. propone ricorso per cassazione e articola tre motivi, cui resiste la Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti, mentre non svolge attività difensiva Equitalia E.T.R. s.p.a.;
6. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza non partecipata in Camera di consiglio;
7. il collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
i primi due motivi, con cui il ricorrente si duole dell’erronea qualificazione dell’opposizione compiuta dal giudice di merito, sono fondati;
la qualificazione della domanda come opposizione agli atti esecutivi non è corretta;
come risulta (al ricorso per cassazione, nel rispetto del principio di autosufficienza, l’unica questione sollevata nel ricorso in opposizione contro l’intimazione di pagamento riguarda la prescrizione del diritto della Cassa di agire in executivis, avendo la parte eccepito il decorso del termine di cinque anni dalla notificazione della cartella esattoriale, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9;
in punto di fatto, non è invero contestato che la cartella di pagamento è stata notificata il 2/1/2009, mentre la successiva intimazione è stata notificata il 9/7/2014;
in tal modo la parte ha proposto un’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., comma 1, per la quale non è assoggettata al regime, anche di decadenza, di cui all’art. 617 c.p.c. (cfr. Cass. 15/07/2016, n. 14449);
al riguardo, deve ricordarsi che al debitore è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell’incaricato della riscossione) di procedere all’esecuzione forzata nei suoi confronti, deducendo la sopravvenienza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi rispetto alla formazione notificazione del titolo (Cass. 2/8/2016, n. 16024; Cass. 20/04/2006, n. 9180; Cass. Sez. Un. 13/7/2000, n. 489 e 490; Cass. 26/03/2004, n. 6119 in materia di sanzioni amministrative); il rimedio è quello dell’opposizione all’esecuzione avente ad oggetto l’accertamento del diritto di procedere in executivis ed in cui la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo;
non è pertinente il richiamo, contenuto nella sentenza impugnata, al precedente di questa Corte del 12/11/2008, n. 27019, per la diversità della fattispecie esaminata, in cui la doglianza fatta valere in sede di opposizione contro l’intimazione di pagamento riguardava l’irregolarità della notificazione della cartella esattoriale con la conseguenza che, trattandosi di un vizio inerente alla regolarità formale della procedura, il momento di garanzia è stato correttamente recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa (cfr. Cass. 30/11/2016, n. 24506);
nel caso in esame l’eccezione prospettata è di estinzione del diritto di credito portato nella cartella non opposta tempestivamente, per il decorso di cinque anni dalla notificazione della cartella;
vanno infatti richiamati i principi espressi da questa Corte a Sezioni Unite secondo cui “La scadenza del temine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’i gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010)” (Cass. Sez. Un. 17/11/2016, n. 23397); il ricorso deve pertanto essere accolto e la sentenza cassata con rinvio al Tribunale di Catanzaro, perchè riesamini la controversia, alla luce dei principi di diritto su richiamati.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Catanzaro, in persona di altro giudice-persona fisica addetto all’ufficio.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2017