Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17650 del 06/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 06/09/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 06/09/2016), n.17650

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28628/2014 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ETTORE SANTUCCI giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.E.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3413/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

24/09/2013, depositata il 03/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. M.F. ha impugnato per cassazione la sentenza con la quale la Corte d’appello di Napoli ha rigettato il suo gravame avverso la sentenza del Tribunale di Napoli che, a sua volta, aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno da sinistro stradale proposta dal medesimo M.F..

2. La Corte d’appello, condividendo l’opinione del primo giudice, ha ritenuto che la domanda proposta da M.F. fosse coperta da giudicato: su essa, infatti, si era già pronunciato il Tribunale di Napoli con la sentenza n. 6638 del 2002.

3. M.F. lamenta tra l’altro, col primo motivo di ricorso, la nullità della sentenza “per abnormità della motivazione”, e comunque la violazione dell’art. 2909 c.c..

Deduce che il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 6638/02, non si era affatto pronunciato sul merito della sua domanda, ma si era limitato a dichiararla inammissibile con una pronuncia in rito. Nessun vincolo di giudicato, pertanto, poteva essersi formato sulla sua pretesa.

4. Il ricorso appare manifestamente fondato, sia con riferimento alla nullità derivante dall’adozione d’una motivazione logicamente e totalmente incoerente (art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4) – sia con riferimento all’error in indicando per violazione dell’art. 2909 c.c..

La Corte d’appello, infittii, ha ritenuto in fatto che “il percorso logico argomentativo seguito dalla sentenza 6638/021 non è decifrabile dal testo della sentenza, che non consente neppure valutazioni di prevalenza di alcune affermazioni ivi contenute rispetto ad altre”.

Ha, quindi, soggiunto che nella specie era “impossibile ricostruire la statuizione del giudice, anche attraverso il confronto tra motivazione e dispositivo”.

Ciò stabilito, la Code d’appello ha ritenuto che:

(a) la sentenza 6638/02 era nulla per inintelligibilità, e tale vizio si doveva far valere con l’impugnazione;

(b) in mancanza di tale impugnazione, correttamente il Tribunale di Napoli, sez. di Casoria, con la sentenza 33/07 aveva ritenuto la domanda coperta dal giudicato.

4.1. Le statuizioni della Corte d’appello appena riassunte sono, in primo luogo, totalmente contraddittorie: la Corte d’appello, infatti, dopo avere correttamente affermato che il contenuto precettivo delle sentenze va valutato collazionando la motivazione ed il dispositivo, e dopo avere affermato che la sentenza 6638/02 “non era decifrabile”, e non era perciò possibile stabilire la prevalenza della motivazione sul dispositivo o viceversa, ha poi confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che questa correttamente avesse ritenuto la suddetta sentenza una pronuncia di rigetto e non di inammissibilità, perchè così “era testualmente stabilito nel dispositivo”.

Ora, se una sentenza è totalmente inintelligibile, e se in essa non è possibile dare prevalenza al dispositivo piuttosto che alla motivazione, resta incompressibile perchè mai la Corte d’appello abbia finito per dare prevalenza al dispositivo.

4.2. In secondo luogo, doveva essere proprio la ritenuta inintelligibilità della sentenza 6638/02 a far escludere la sussistenza del giudicato. Se, infatti, non sia possibile con i comuni criteri ermeneutici stabilire il contenuto precettivo d’una decisione giurisprudenziale, tale impossibilità impedisce di ritenere che quella sentenza contenga un “accertamento di fatto”, suscettibile di acquisire la forza del giudicato.

Il ricorso va dunque accolto, alla luce del principio già affermato da questa Corte, secondo cui “l’esistenza del giudicato esterno non può presumersi, dovendo essa trovare effettivo riscontro nei documenti versati in atti; ne consegue che, qualora all’esito dell’esame della sentenza e degli atti di parte, eventualmente utilizzati in funzione interpretativa, residuino incertezze in ordine all’effettiva portata del giudicato, la relativa eccezione deve essere respinta” (Sez, 1, Sentenza n. 24749 del 20111/2014, Rv. 633618)”.

2. Nessuna delle parti ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, la quale provvederà anche sulle spese del presente grado di giudizio.

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, il 13 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2016

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