Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17650 del 06/08/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 17650 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: FERRO MASSIMO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:

CORVINI Sesto e ORSINI Anna, rappr. e difeso dall’avv. Fausto Ciapparoni,
elett. dom. in Roma, presso e nello studio di questi, in via della Mercede n.11, come
da procura a margine dell’atto
-ricorrente Contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappr. e dif. dall’Avvocatura
Generale dello Stato, elett. dom. nei relativi uffici, in Roma, via dei Portoghesi n.12
-controricorrente-

Pagina I di 5 – RGN 23133_09

estensore c s. m. ferro

Data pubblicazione: 06/08/2014

per la cassazione della sentenza Comm. Tribut. Reg. di Roma 27.8.2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 14 maggio 2014
dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
uditi gli avvocati Fausto Ciapparoni per i ricorrenti e Roberto Palasciano per
Agenzia delle Entrate;

IL PROCESSO
Sesto Corvini e Anna Orsini impugnano la sentenza della Commissione
Tributaria Regionale di Roma 27.8.2008 che, in riforma della sentenza C.T.P. di
Roma 349/46/2006, ebbe ad accogliere l’appello dell’Ufficio, così dichiarando la
legittimità dell’avviso di accertamento, pur rettificato nel valore, emesso a carico dei
due coniugi contribuenti per l’anno 2000 e ai fini IRPEF, avendo riguardo alla
cessione di un terreno edificabile.
La C.T.R., dando conto dell’inesistenza di un’inedificabilità assoluta, nonché
apprezzando gli elementi di fatto comparativi indicati dall’Ufficio ed il valore
accertato in sede di applicazione dell’imposta di registro all’atto di cessione (dai
contribuenti ad un terzo), procedette ad attribuire al bene un valore di 45.000 euro,
inferiore al maggior limite di 163.650.000 Lit accertato ma superiore al corrispettivo
indicato in atto, pari a Lit 50.000.000, così confermando in tali margini l’avviso di
accertamento.
Il ricorso è affidato a quattro motivi, cui resiste Agenzia delle Entrate con
controricorso.

I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA
DECISIONE
Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la violazione degli artt.2909 cod.civ. e
81 co.1 lett.b) TUIR, in relazione all’art.360 nn.3 e 5 cod.proc.civ. e all’art.62 d.lgs.
n.546/1992, rilevandosi che la C.T.R. ha erroneamente trascurato l’efficacia di
giudicato esterno della sentenza CTR 309/5/07 del 6.6.2007 sulla questione
dell’inedificabilità assoluta del terreno compravenduto.
Con il secondo motivo, si deduce il vizio di motivazione, ai sensi degli artt.360 n.5 e
62 d.lgs. n.546/1992, oltre che la violazione di legge quanto all’art.81 co.1 lett. b)
TUIR avendo erroneamente la C.T.R. non considerato le caratteristiche intrinseche
del terreno quali risultanti dalla certificazione urbanistica e dalle convenzioni tra gli
aventi diritto ed il Comune di Roma, in ragione di vincoli più estesi di quelli rilevati,
tra cui quello di gratuita destinazione a sede stradale pubblica, così da impingere in
una nozione di sostanziale inedificabilità.

Pagina 2 di 5 – RGN 23133_09

estensore c

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Giovanni Giacalone,
che ha concluso per l’inammissibilità e in subordine il rigetto del ricorso.

1. Il primo motivo è complessivamente inammissibile. È infatti inammissibile la congiunta
proposizione di doglianze ai sensi dei numeri 3) e 5) dell’art. 360 cod. proc. civ., salvo
che non sia accompagnata dalla formulazione, per il primo vizio, del quesito di diritto,
nonché, per il secondo, del momento di sintesi o riepilogo, in forza della duplice
previsione di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ. (applicabile ratione temporis alla
fattispecie, sebbene abrogato dall’art. 47 della legge 18 giugno 2009, n. 69) (così Cass.
12248/2013). Nella specie, osta all’esame del motivo il difetto di un adeguato
riepilogo quanto al vizio di motivazione, mentre quanto alla violazione di legge
osserva il Collegio che, in primo luogo, l’eccezione di giudicato esterno, rilevabile di
ufficio anche in sede di legittimità, postula, ove sia formulata dalla parte, che
quest’ultima, giusta l’art. 2697, secondo comma, cod. civ., non si limiti alla mera
allegazione della decisione da cui intenda trarre giovamento (circostanza non attuata),
ma deduca, in modo specifico ed autosufficiente, che la materia del contendere
oggetto del processo in corso sia coperta, in tutto o in parte, dal giudicato formatosi in
altro, precedente giudizio (ulteriore adempimento non rinvenuto) (Cass. 28247/2013).
In secondo luogo, rileva il Collegio che la considerazione rilevante della sentenza
C.T.R. Roma n.309/5/2007 rispetto all’oggetto del presente procedimento ha
comunque trovato adeguata e pertinente valorizzazione, poiché la plusvalenza
accertata e ripresa a tassazione, secondo l’accertamento di merito contenuto nella
pronuncia qui impugnata, promana proprio dal diverso valore finale di riferimento
dell’immobile venduto dai ricorrenti ad un terzo, pari nella sostanza alle Lit 90 milioni
di cui alla citata sentenza, dettata in tema di imposta di registro, tale essendo l’unico e
legittimo rapporto di influenza tra i due diversi procedimenti (come meglio precisato
in seguito), che però ammette la prova contraria e non refluisce in senso stretto nella
nozione di vincolo o preclusione da giudicato.
2. Il secondo motivo è inammissibile. Per la parte in cui, pur senza citare il richiamo
all’art.360 co.1 n.3 cod.proc.civ., si connette comunque anche ad una violazione di
legge, esso è affetto da inammissibilità per difetto di formulazione del quesito di
diritto (Cass. 12248/2013). Lo stesso motivo assume un tratto non emendabile di
Pagina 3 di 5 – RGN 23133_09

estensor

ferro

Con il terzo motivo, si deduce la violazione di legge ex artt.52 t.u. registro e 1,6,81
TUIR, contestandosi la pretesa equiparazione dei criteri di accertamento di maggior
valore ai fini del registro e dell’IRPEF, art.38 d.P.R. n.600/1973 e 2697 cod.civ. in
tema di relativo regime probatorio, ai sensi degli artt.360 nn. 3 e 5 cod.proc.civ. e 62
d.lgs. n.546/1992, che conduce oltretutto ad una probatio diabolica in capo al
contribuente, tenuto a fornire la prova negativa del non aver percepito un
corrispettivo pari a quello accertato per il valore dell’atto.
Con il quarto motivo, si deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge, ai
sensi degli artt.360 n.5 e 62 d.lgs. n.546/1992, avendo riguardo all’art.82 co.2 TUIR,
poiché la C.T.R. ha omesso di considerare la più corretta metodologia di
quantificazione della pretesa plusvalenza, senza spiegare le ragioni della riduzione del
valore accertato a Lit 163.500.000 ovvero della plusvalenza a 45.000 euro e delle
spese concorrenti a fissare il valore iniziale, tanto più che l’immobile (di circa 1.000
mq) era stato acquistato a corpo in un coacervo molto più ampio (oltre 227.000 mq).

3. Il terzo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. Esso non è invero
esaminabile, per la parte in cui si sostanzia in censura sulla motivazione, per difetto del
relativo momento di sintesi. Nel suo complesso appare poi inconferente rispetto al
tenore dell’istituto giuridico applicato dalla sentenza impugnata che ha, nella propria
motivazione, comunque dato rilievo alla già citata circostanza di inedificabilità non
assoluta del bene, condividendo la ricostruzione del valore finale della sua cessione, ai
fini di individuare la base imponibile su cui calcolare la plusvalenza, dal complesso
degli elementi recati al processo dall’Ufficio. In ogni caso, trova applicazione il
principio per cui “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’amministrazione finanziaria
è legittimata a procedere in via induttiva all’accertamento del reddito da plusvalenza realizzata a
seguito di cessione di un terreno edificabile, sulla base dell’accertamento di valore effettuato in sede di
applicazione dell’imposta di registro, e dunque presumendo la corrispondenza del prezzo incassato con
Pagina 4 di 5 – RGN 23133_09

estensore con

.ferro

genericità ove ha riguardo al difetto di motivazione, poichè il fatto controverso è stato
individuato in modo non puntuale nella nozione giuridica e dunque
nell’apprezzamento valutativo proprio della inedificabilità assoluta, senza censurare,
anche nel momento di sintesi ed in modo ordinato, il valore probatorio attribuito agli
elementi posti a base della discussione: esso si è invece risolto nella richiesta di una
alternativa valutazione delle risultanze documentali, già riviste dalla sentenza C.T.R.
Roma 309/5/2007 in tema di imposta di registro ed implicitamente accolte nella
sentenza qui impugnata, che ha comunque esplicitamente ed in modo autonomo dato
conto della parziale edificabilità del terreno oggetto di cessione, intesa come residua,
ed ancorchè non piena, suscettibilità di assicurare al bene ulteriori forme di
trasformazione del suolo. Si tratta di circostanza, tratta dal certificato di destinazione
urbanistica e con specifici riferimenti all’ubicazione ed alla tipologia di immobile
(ricadente in zona parzialmente interessata da vincolo archeologico o paesistico e da vincolo di
rispetto della viabilità principale), che ha condotto la C.T.R. a rideterminarne il valore in
45.000 euro, così supportando il divario tra prezzo iniziale e prezzo finale di cessione
idoneo alla maturazione di una plusvalenza ai sensi dell’art.81 co.1 lett. b) TUIR ratione
temporis vigente. Vale infatti in materia il principio, già espresso da questa Corte per
riguardo all’ILOR ma replicabile per identità di ratto, per cui “sono sempre tassabili, ai
sensi dell’art. 81, comma 1, lett. b) del d.P.R 22 dicembre 1986, n. 917, anche in assenza di
qualsivoglia intento speculativo, le plusvalenze patrimoniali realizzate a seguito di cessione di terreni
suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della
cessione.” (Cass. 8697/2011), operando come limite esterno solo una diversa qualità
giuridica dell’immobile contrassegnato da inedificabilità assoluta, nella fattispecie di
causa esclusa. In altri precedenti, questa Corte ha infatti ritenuto che “in tema di
accertamento ai fini IRPEF, le aree comprese nella zona G quali definite dallo strumento urbanistico
ed ai sensi del dm. Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, destinate ad opere di urbanizzazione
“per servizi di quartiere con particolare destinazione ad attrezzature scolastiche, sociali, culturali,
assistenziali, a verde pubblico e parcheggio o per servizi di quartiere con particolare destinazione a
verde pubblico”, sono da ritenersi edificabili, comportando, in caso di relativa cessione a titolo oneroso,
la determinazione delle plusvalenze di cui all’art. 81, comma primo, lett. b) del d.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917, tenuto conto che la norma non contiene alcun elemento dal quale possa evincersi la
limitazione unicamente all’edilizia residenziale.” (Cass. 15320/2013).

4. Il quarto motivo è inammissibile, per la parte in cui si sostanza in censura sulla
motivazione, difettando il momento di sintesi finale e, per la parte indicante la
violazione di legge, rilevandosi invece dal tenore letterale della sua esposizione da un
lato una critica al giudizio di fatto espresso dal giudice di merito, insindacabile in
questa sede se congruamente e logicamente condotto e comunque, dall’altro, l’assenza
di indicazione specifica della norma violata con prospettazione della interpretazione
alternativa, risolvendosi il quesito di diritto in “una generica istanza di decisione sull’esistenza
della violazione di legge denunziata nel motivo” (Cass. s.u. 21672/2013).
Conclusivamente il ricorso va rigettato. Quanto alle spese, esse seguono la regola
della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P. Q .M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del grado e
per l’effetto liquida le stesse in euro 4.500, oltre al rimborso delle spese forfettarie
nella misura del 15% del compenso ed eventuali spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 maggio 2014.

il valore di mercato così accertato, essendo onere probatorio del contribuente superare (anche con ricorso
ad elementi indizian) detta presunzione anche quando il valore di mercato sia quello in tal modo
accertato, perciò dimostrando di avere in concreto venduto ad un prezzo inferiore.” (Cas s.
14571/2013, nonché Cass. 23115/2013 e 5070/2011 per l’analogo principio in tema
di cessione d’azienda).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA