Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1765 del 27/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 27/01/2010, (ud. 18/11/2009, dep. 27/01/2010), n.1765

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei

Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che le

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.F.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Piemonte, sez. 26^, n. 24, depositata l’11.7.2007.

Letta la relazione scritta redatta dal Consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che il contribuente, promotore finanziario, presentò istanza di rimborso dell’Irap versata nell’anno 2000, assumendo di svolgere la propria attività professionale senza l’ausilio di autonoma organizzazione e propose, quindi, ricorso sul silenzio-rifiuto conseguentemente formatosi;

– che il ricorso fu accolto dall’adita commissione provinciale, con decisione, che, in esito all’appello dell’Agenzia, fu confermata dalla commissione regionale;

– che il giudice di appello, in particolare, rilevò che, dalla documentazione acquisita emergeva che il contribuente svolgeva la propria attività con minima dotazione strumentale e senza apporto di lavoro altrui;

rilevato:

– che l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione in quattro motivi;

– che il contribuente non si è costituito;

osservato:

– che, con i primi due motivi di ricorso, l’Agenzia ha dedotto violazione di legge (D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3) in duplice prospettiva: a) perchè il promotore finanziario sarebbe in ogni caso imprenditore, sia a fini civilistici sia a fini fiscali, svolgendo a fini di lucro e abitualmente una delle attività di cui all’art. 2195 c.c.; b) perchè indici di autonoma organizzazione sono, non solo la presenza di dipendenti e l’impiego di beni strumentali in senso stretto, ma anche l’utilizzo di denaro per l’esercizio dell’attività;

– che, con il terzo ed il quarto motivo di ricorso, l’Agenzia ha dedotto vizio di motivazione, per aver la decisione impugnata assunto la carenza del requisito dell’autonoma organizzazione in funzione di documenti di provenienza dello stesso contribuente e senza minimamente analizzare gli elementi di segno contrario da essa prospettati nell’atto di appello (richiamati e descritti nel ricorso per cassazione nel rispetto del criterio dell’autosufficienza);

considerato:

– che l’articolata impugnativa è fondata nella prospettiva di seguito indicata;

– che occorre premettere che questa Corte ha già puntualizzato (cfr.

Cass. 8177/07) che, anche alla stregua dell’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, l’assoggettamento ad Irap dell’attività del promotore finanziario – figura disciplinata dalla L. n. 1 del 1991, art. 5 e, quindi, dal D.Lgs. n. 415 del 1996, art. 23 e dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31 e riferita a colui che esercita professionalmente, in qualità di dipendente, agente o mandatario l’attività di offerta fuori sede di servizi finanziari – postula una valutazione complessiva dell’attività svolta dal contribuente, giacchè questa può assumere in concreto connotati variabili tra la figura del lavoro subordinato dipendente, esente da imposta, quella del lavoro autonomo, assoggettabile ad imposta solo in presenza di un’autonoma organizzazione, e quella dell’attività d’impresa (ex art. 2195 c.c., n. 5), in ogni caso sottoposta ad imposizione (cfr.

Cass. 17797/03, 18135/02);

– che, tanto premesso, deve, peraltro, rilevarsi che la decisione impugnata appare censurabile per aver mancato di esaminare, quanto all’accertamento della ricorrenza dei presupposti per l’imposizione Irap, sia l’appartenenza del contribuente alla categoria dei promotori finanziari imprenditori sia la sussistenza dell’autonoma organizzazione anche con specifico riferimento alle circostanze in proposito addotte dall’Agenzia nell’atto di appello e richiamate ai fini del presente giudizio di cassazione;

ritenuto:

– che, pertanto, il ricorso si rivela manifestamente fondato nei termini anzi precisati, sicchè va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c., – che la sentenza impugnata va, dunque, cassata limitatamente alle ragioni sopra indicate, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Piemonte.

PQM

la Corte: accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione;

cassa, in relazione, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Piemonte.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010

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