Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1765 del 26/01/2011

Cassazione civile sez. un., 26/01/2011, (ud. 12/10/2010, dep. 26/01/2011), n.1765

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente Sezione –

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente Sezione –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

L.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1709/2006 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 17/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/10/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CERBO;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico, che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo del

ricorso (A.G.A.), assorbiti gli altri motivi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 17 giugno 2006 il Tribunale di Napoli dichiarava inammissibile l’appello proposto dal Ministero dell’Interno avverso la sentenza del Giudice di Pace di Teano, depositata il 9 dicembre 2003, con la quale l’Amministrazione era stata condannata al pagamento, in favore di L.G., della somma di Euro 179,65, oltre interessi legali dalla domanda, a titolo di indennità dovuta per la notifica dei certificati elettorali relativi alle consultazioni referendarie del 15 giugno 1997. Con l’atto di appello il Ministero aveva chiesto il rigetto della domanda proposta dal L. e l’accoglimento della domanda riconvenzionale formulata in sede di giudizio dinanzi al Giudice di Pace, avente ad oggetto l’accertamento che nessun rapporto, tanto meno di debito, esisteva nei confronti del L., non solo in relazione alla consegna dei certificati elettorali oggetto di causa, ma neppure in relazione a quelli relativi a qualsiasi altro tipo di consultazione elettorale che avesse interessato il territorio comunale di competenza del messo.

La Corte territoriale riteneva la sentenza impugnata inappellabile in quanto di valore inferiore alla soglia di valore fissata dall’art. 113 cod. proc. civ., comma 2, e conseguentemente pronunciata secondo equità. Affermava che il Ministero dell’Interno non aveva formulato una domanda riconvenzionale, idonea in quanto tale a incidere sulla competenza del giudice adito, ma una mera eccezione, finalizzata ad ottenere il rigetto della domanda avversaria. Inoltre riteneva che, anche a voler ipotizzare la sussistenza di una domanda riconvenzionale, essa dovesse considerarsi inammissibile non dipendendo dal titolo dedotto in giudizio dall’attore; inoltre la domanda riconvenzionale era priva di interesse ad agire in quanto faceva riferimento esclusivo a situazioni future o meramente ipotetiche.

Sotto un profilo affatto diverso affermava che l’appello era inammissibile in quanto tardivo. Ed infatti la sentenza impugnata era stata notificata, ad istanza del Ministero, ai procuratori del L. in data 22 dicembre 2003 mentre la citazione per l’appello era stata notificata in data 11 maggio 2004, e quindi ben oltre la scadenza del termine di trenta giorni fissato per la proposizione del gravame (art. 325 cod. proc. civ., comma 1).

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il Ministero dell’Interno affidato a cinque motivi, uno dei quali concernente una questione di giurisdizione. Il L. è rimasto intimato.

La causa è stata rimessa alle Sezioni Unite in relazione alla suddetta questione di giurisdizione conformemente alle conclusioni del Procuratore Generale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo l’amministrazione ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 9, 36 e 40 cod. proc. civ., comma 7 in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 4. Ad avviso del Ministero ricorrente ha errato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la domanda riconvenzionale proposta dovesse considerarsi come mera eccezione inidonea ad ampliare il thema decidendum.

Col secondo motivo l’amministrazione ricorrente deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario trattandosi di controversia in materia di pubblico impiego (recapito dei certificati elettorali da parte del messo comunale) relativa a questioni attinenti ad un periodo anteriore al 1^ luglio 1998. Ciò in applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7.

Con gli altri motivi l’amministrazione ricorrente denuncia l’incompetenza per materia del giudice adito (terzo motivo), il proprio difetto di legittimazione passiva (quarto motivo) e l’omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione ritualmente proposta (quinto motivo erroneamente rubricato come quarto).

Con riferimento alla statuizione della sentenza impugnata secondo cui l’appello era comunque inammissibile in quanto tardivo, l’amministrazione ricorrente si è limitata ad affermare che essa era viziata da errore revocatorio che sarebbe stato denunciato dinanzi al Tribunale di Napoli ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ., n. 4. Il ricorso in cassazione contiene esplicita riserva di produzione di documentazione idonea a dimostrare la tempestiva proposizione del ricorso per revocazione.

Il ricorso è inammissibile.

Come evidenziato in narrativa, la Corte territoriale ha ritenuto l’inammissibilità del gravame sulla base di una pluralità di rationes decidendi, ciascuna delle quali è sufficiente da sola a sorreggere la decisione impugnata.

Secondo il costante insegnamento di questa Corte di legittimità (cfr, in particolare, Cass. 11 gennaio 2007 n. 389), qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l’omessa impugnazione di tutte le rationes decidendi rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand’anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre non impugnate, all’annullamento della decisione stessa.

Nel caso di specie la statuizione della sentenza impugnata secondo cui l’appello era comunque inammissibile in quanto tardivo non è stata oggetto di una specifica censura ma, come si è prima evidenziato, l’amministrazione ricorrente ha considerato tale statuizione come risultato di un errore revocatorio ed ha preannunciato la produzione della documentazione relativa alla presentazione del ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ., n. 4.

In effetti, dall’esame del fascicolo processuale risulta che un ricorso per revocazione concernente la sentenza impugnata è stato depositato presso il Tribunale di Napoli (come risulta dalla nota di iscrizione a ruolo in data 20 aprile 2007); manca tuttavia ogni documentazione ulteriore concernente l’esito del procedimento, la sua pendenza ovvero l’adozione, da parte del giudice adito, di un provvedimento di sospensione.

Premesso che incombeva sull’amministrazione ricorrente l’onere di produrre la suddetta documentazione e che la produzione nel giudizio di cassazione sarebbe stata possibile ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., deve osservarsi che la mancata ottemperanza a tale onere di produzione, nell’impedire alla Corte ogni valutazione sull’allegazione della sussistenza di un errore revocatorio concernente la statuizione dell’inammissibilità dell’appello per tardività dello stesso, determina l’irrilevanza e la conseguente inammissibilità, ai fini della presente decisione, di tale assunto.

E poichè, come si è in precedenza evidenziato, tale statuizione costituisce autonoma ratio decidendi, in applicazione del principio in precedenza enunciato devono dichiararsi inammissibili tutte le censure formulate in ricorso.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non consegue alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione atteso il mancato svolgimento di attività processuale da parte di L.G., rimasto intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 12 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2011

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