Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17649 del 25/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/08/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 25/08/2020), n.17649

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29469-2018 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO RIZZO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARLA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO

STUMPO, ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, MAURO SFERRAZZA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 400/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 17/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 400 pubblicata il 17.4.18 la Corte d’appello di Catania ha respinto l’appello di S.S., confermando la decisione di primo grado di rigetto della domanda di condanna dell’INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, al pagamento del T.F.R. maturato dallo S. per il lavoro svolto alle dipendenze della Indi s.r.l.,

2. la Corte territoriale ha dato atto dell’esperimento da parte dello S. di una procedura di esecuzione mobiliare risultata infruttuosa; ha tuttavia ritenuto che non ricossero i presupposti di cui all’art. 2, L. n. 297/1982 rilevando come la condizione ostativa alla dichiarazione di fallimento prevista dall’art. 15 L. Fall., comma 9, dovesse essere accertata avendo riguardo all’esposizione debitoria complessiva della società e quindi sulla base degli atti dell’istruttoria prefallimentare;

3. avverso tale sentenza S.S. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria, l’Inps;

4. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. con l’unico motivo di ricorso S.S. ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 297 del 1982, art. 2;

6. ha sostenuto come la Corte di merito avesse errato nel considerare requisito indispensabile per l’accesso al Fondo di garanzia la proposizione dell’istanza di fallimento anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro, pur astrattamente assoggettabile a fallimento, non possa in concreto essere dichiarato fallito per l’esiguità del credito azionato, dovendosi in tal caso ritenere sufficiente l’esperimento infruttuoso di una procedura di esecuzione forzata;

7. il ricorso è infondato;

8. la L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 5, stabilisce: “Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, semprechè, a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”;

9. questa Corte ha ritenuto (cfr. Cass. 7585 del 2011; Cass. 15662 del 2010; Cass. 1178 del 2008; Cass. 7466 del 2007) che una lettura della legge nazionale orientata nel senso voluto dalla direttiva CE n. 987 del 1980 consente, secondo una ragionevole interpretazione, l’ingresso ad un’azione nei confronti del Fondo di garanzia anche quando l’imprenditore, pur astrattamente fallibile, non sia in concreto assoggettabile al fallimento (sempre che, comunque, l’esecuzione forzata si riveli infruttuosa). L’espressione “non soggetto alle disposizioni del R.D. n. 267 del 1942” va quindi interpretata nel senso che l’azione della citata L. n. 297 del 1982, ex art. 2, comma 5, trova ingresso quante volte il datore di lavoro non sia assoggettato a fallimento, vuoi per le sue condizioni soggettive vuoi per ragioni ostative di carattere oggettivo;

10. in applicazione di tale principio si è ripetutamente affermato (Cass. n. 1607 del 2015; n. 15369 del 2014; n. 7585 del 2011) che il rigetto dell’istanza di fallimento da parte del Tribunale fallimentare per esiguità del credito, a tenore del R.D. n. 267 del 1942, art. 15, u.c., (secondo cui “Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a Euro trentamila…”) assolve alla condizione della non-assoggettabilità del datore di lavoro a fallimento;

11. la assoggettabilità o meno della società alla procedura concorsuale deve tuttavia essere accertata dal competente Tribunale fallimentare, sulla base di quanto risultante dalla relativa istruttoria, secondo le testuali previsioni del citato art. 15. La ratio della predetta disposizione è evidente e consiste nella esclusione della procedura di liquidazione concorsuale in ragione di una soglia di rilevanza dell’insolvenza riferita all’indebitamento complessivo della impresa e non alla posizione del creditore istante per il fallimento (cfr. Cass., sez. 6, n. 21734 del 2018);

12. gli stessi precedenti citati nel ricorso in esame non smentiscono il principio di diritto in questa sede ribadito in quanto concernono ipotesi in cui l’istanza di fallimento era stata proposta dal lavoratore ma respinta per esiguità del credito azionato (in tal senso Cass. n. 1607 del 2015; n. 15369 del 2014; n. 7585 del 2011) o per altre ragioni tra cui la cessazione dell’attività da oltre un anno (Cass. n. 15662 del 2010), o l’insufficienza dell’attivo (Cass. n. 8529 del 2012);

13. in base a quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato;

14. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;

15. ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.500,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2020

 

 

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