Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17649 del 17/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 17/07/2017, (ud. 10/05/2017, dep.17/07/2017),  n. 17649

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29578/2014 proposto da:

COMUNE DI FIRENZE, C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso

lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LEPORE, rappresentato e difeso

dall’avvocato SERGIO PERUZZI;

– ricorrente –

contro

M.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato ENRICO LUBERTO, che la

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato

ANDREA CONTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 992/2013 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata

il 02/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/05/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. la Corte di appello di Firenze, con ordinanza pubblicata mediante lettura in udienza il 30/9/2014, ha dichiarato inammissibile, ex art. 348-bis e ter c.p.c., l’impugnazione proposta dal Comune di Firenze contro la decisione del tribunale che, in parziale accoglimento della domanda proposta da M.S., ha condannato il Comune appellante al pagamento in favore della predetta di quindici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre accessori, a titolo di risarcimento danni.

2. La Corte territoriale ha escluso la ragionevole probabilità di accoglimento del gravame sulla scorta di altri e numerosi precedenti della stessa Corte.

3. Per la cassazione della decisione di primo grado propone ricorso il Comune di Firenze.

5. Resiste, con controricorso, la parte intimata che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività.

6. La proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

7. Con memoria depositata in vista dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso. La parte controricorrente ha depositato memoria.

8. Il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Deve darsi atto che, in applicazione della sentenza delle Sezioni unite di questa Corte 7/12/2016, n. 25043, il ricorso è tardivo.

2. Ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, quando è pronunciata l’inammissibilità dell’appello per non avere l’impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto ricorso per cassazione nel termine di cui all’art. 325 c.p.c., decorrente dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza d’inammissibilità. Si applica, in quanto compatibile, l’art. 327 c.p.c..

3. La norma è stata interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che il termine c.d. breve entro cui proporre il ricorso decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza d’inammissibilità, a seconda di quale avvenga per prima, salvo, in difetto, l’applicazione del termine c.d. lungo ex art. 327 c.p.c. (cfr. Cass. ord. 14/12/2015, n. 25115; Cass. 21/7/2015, nn. 15235 e 15239; Cass. 15/5/2014, n. 10723; cui adde S.U. 15/12/2015, n. 25208).

4. Inoltre, è stato pure rilevato che, se detta ordinanza è stata pronunciata in udienza, il termine per proporre il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, da identificare in quello c.d. breve di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, decorre dall’udienza stessa per le parti presenti, o che avrebbero dovuto esserlo, secondo la previsione di cui all’art. 176 c.p.c. (v. ord. 14/12/2015, n. 25119).

5. Nella specie, l’ordinanza della Corte è stata pronunciata e letta all’udienza del 30/9/2014 e allegata al verbale, sicchè non occorreva altra comunicazione. Di conseguenza il ricorso, avviato per la notificazione il 4/12/2014, come risulta dal timbro cronologico apposto in calce al ricorso dall’ufficiale giudiziario a cui l’atto è stato consegnato per la notifica, risulta tardivo.

6. Tuttavia, la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal suo difensore munito di mandato speciale a tale effetto, come si rileva dalla procura rilasciata in calce al ricorso, e comunicato alla controparte a mezzo di posta elettronica certificata.

7. La rinuncia comporta l’estinzione del giudizio e la pronuncia di estinzione prevale su quella di inammissibilità per tardività.

7.1. Ritiene, infatti, il Collegio di dover condividere l’orientamento più recente di questa Corte secondo cui, in presenza di rinuncia al ricorso per cassazione, alla manifestazione della volontà abdicativa segue sempre la declaratoria di estinzione, anche qualora sussista una causa di inammissibilità dell’impugnazione.

7.2. In tal senso si sono pronunciate Cass. Sez.Un. ord., 17/2/2005, n. 3129; Cass. Sez. Un., ord. 22/12/2004, n. 23737; Cass. ord. 19/2/2003, n. 2492, secondo cui qualunque valutazione sul ricorso presuppone che esso sia in atto e tanto è escluso dalla rinuncia (v. pure Cass. Sez. Un., ord. 16/07/2008, n. 19514).

7.3. Tale opzione – pur nella presenza di decisioni di segno contrario (v. Cass. Sez. Un. ord. 23/2/2000, n. 15, nonchè Cass. 18/7/1986, n. 4626 e 18/11/1994, n. 9769, e più di recente Cass. 1/3/2007, n. 4846 le quali hanno privilegiato la tesi secondo cui non si può rinunciare ad un diritto processuale quando non sussistono le condizioni per il suo esercizio) – è più in linea con il complesso delle innovazioni apportate con la novella di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, in cui svolge un ruolo sintomatico della finalità perseguita dal legislatore di rafforzamento della funzione nomofilattica della Corte di cassazione – a sua volta certamente agevolata da una definizione del giudizio di cassazione alternativa alla decisione (in tal senso, Cass. n. 19514/2008, cit.) – l’art. 391 c.p.c., comma 2 (anche nel testo seguito alla riforma introdotta con il D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. nella L. 25 ottobre 2016, n. 197), il quale prevede che il rinunciante possa (e non più debba) essere condannato alle spese, così avallando l’ipotesi che si sia voluto dar luogo ad una sorta di incentivazione alla rinuncia.

8. Poichè la rinuncia è intervenuta prima della data fissata per l’adunanza in camera di consiglio, il processo di cassazione deve dichiararsi estinto, a tanto non ostando l’inammissibilità del ricorso, secondo quanto prospettato nella proposta del relatore.

9. In ordine alle spese del giudizio, il recente intervento delle sezioni unite della Corte di Cassazione sul termine per impugnare l’ordinanza di inammissibilità dell’appello e la condotta processuale del ricorrente, che, nel prendere atto di tale decisione, ha rinunciato al ricorso, sorreggono la decisione di compensare le spese del presente giudizio, in mancanza di adesione alla rinuncia da parte della controricorrente (arg. ex art. 391 c.p.c., u.c.).

La pronuncia di estinzione esclude l’obbligo del versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, ed in quanto tale di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n. 19560; da ultimo, Cass. ord. 26/5/2017, n. 13408).

PQM

 

La Corte dichiara estinto il processo e compensa le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA