Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17648 del 17/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/07/2017, (ud. 10/05/2017, dep.17/07/2017),  n. 17648

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28712/2014 proposto da:

COMUNE DI FIRENZE – C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso

lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LEPORE, rappresentato e difeso

dall’avvocato SERGIO PERUZZI;

– ricorrente –

contro

S.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE

9, presso lo studio dell’avvocato ENRICO LUBERTO, che la rappresenta

e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato ANDREA CONTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 792/2013 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata

l’11/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/05/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. S.P. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze il Comune di Firenze e, dopo aver premesso di aver stipulato con il convenuto più contratti di lavoro a tempo determinato, ha chiesto che fosse dichiarata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e che il Comune fosse condannato, oltre che al pagamento delle retribuzioni dalla messa in mora sino all’effettivo ripristino del rapporto di lavoro, anche al risarcimento del danno.

2. Il Tribunale ha rigettato la domanda volta ad ottenere la conversione del rapporto e ha invece, in accoglimento della domanda risarcitoria, condannato il Comune di Firenze al pagamento di quindici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita dalla lavoratrice per l’attività lavorativa svolta, oltre interessi legali.

3. La Corte d’appello di Firenze, con ordinanza pubblicata il 30/9/2014, ha dichiarato inammissibile, ex art. 348-ter c.p.c., l’impugnazione proposta dal Comune convenuto.

La Corte territoriale ha escluso la ragionevole probabilità di accoglimento del gravame sulla scorta di altri precedenti che – escluso il diritto alla conversione del rapporto di lavoro – avevano riconosciuto il diritto al risarcimento del danno sganciato dagli oneri probatori a carico del danneggiato, in ragione della funzione oltre che riparatoria anche dissuasiva rispetto alla ulteriore stipulazione di contratti a tempo determinato, ed ha ritenuto applicabile ai fini della quantificazione del danno l’art. 18, comma 3, Statuto dei lavoratori, nella disciplina introdotta dalla L. n. 92 del 2012.

4. Per la cassazione della decisione di primo grado propone ricorso il Comune di Firenze, affidato a due motivi, illustrati da memoria.

5. Resiste, con controricorso, la parte intimata.

6. La proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

7. Il collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Con entrambi i motivi si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36,L. n. 300 del 1970, art. 18, commi 5 (nel testo vigente fino al 17.7.2012), e comma 3 (nel testo vigente dal 18/7/2012); del D.L. n. 702 del 1978, art. 5, comma 12, conv. in L. n. 3 del 1979 e L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, nonchè dei principi in materia di risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo (primo e secondo motivo) e di eguaglianza, uniformità di trattamento, proporzionalità e graduazione delle sanzioni (secondo motivo).

2. Si assume (primo motivo) che la Corte di appello aveva liquidato il danno pur in mancanza di qualsiasi allegazione e prova da parte della dipendente in ordine al pregiudizio economico derivatole dalla stipula dei contratti a tempo determinato.

3. Si sottolinea che non sarebbe configurabile un danno in re ipsa e, tantomeno, un automatico ristoro a fronte della mancata previsione legislativa della conversione del contratto; che la norma di riferimento non poteva essere l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, bensì, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, che prevede uno specifico sistema sanzionatorio, calibrato sulle esigenze del pubblico impiego e funzionale ad un risarcimento del danno effettivo, da provare e risarcibile anche in via equitativa.

3. Si deduce, inoltre (secondo motivo), che l’utilizzo del paramento previsto dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5, in luogo del sistema previsto dall’art. 36 cit., comporterebbe l’applicazione di un uguale trattamento risarcitorio a situazioni diverse in violazione dei principi di uguaglianza e graduazione della misura risarcitoria.

4. In via preliminare, deve rilevarsi che i motivi sono proposti nel rispetto del principio di specificità e autosufficienza: nel ricorso per cassazione (pag. 5 e 6) il Comune di Firenze ha infatti trascritto, nelle sue parti salienti, il ricorso in appello e ha specificamente indicato il luogo in cui la questione della insussistenza del diritto al risarcimento del danno e della sua misura, derivante dalla reiterata stipulazione di contratti a termine, è stata sottoposta al giudice dell’impugnazione; la stessa sentenza d’appello ha chiaramente individuato la questione devoluta, che non poteva avere altro oggetto che il risarcimento del danno, essendo già stata esclusa dal Tribunale la conversione del rapporto a tempo indeterminato. E’ pertanto infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente nel controricorso e ripresa nella memoria depositata per l’udienza del 24/11/2016.

5. Entrambi i motivi, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono fondati alla luce della recente sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un., 15 marzo 2016, n. 5072).

6. L’obbligo del concorso pubblico ed il conseguente divieto di conversione del rapporto da tempo determinato in tempo indeterminato nel caso di rapporto con pubbliche amministrazioni consentono di collocare fuori dal risarcimento del danno la mancata conversione del rapporto: essa, infatti, è esclusa per legge e tale esclusione – come detto – è legittima sia secondo i parametri costituzionali sia secondo quelli europei.

7. Ne consegue che non ci può essere risarcimento del danno per il fatto che la norma non preveda un effetto favorevole per il lavoratore a fronte di una violazione di norme imperative da parte delle pubbliche amministrazioni: il danno, dunque, non è la perdita del posto di lavoro a tempo indeterminato perchè una tale prospettiva non c’è mai stata.

8. Il lavoratore, che abbia reso una prestazione lavorativa a termine in una situazione di ipotizzata illegittimità della clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro o, più in generale, di abuso del ricorso a tale fattispecie contrattuale, subisce gli effetti pregiudizievoli che, come danno patrimoniale, possono variamente configurarsi.

9. L’esigenza di conformità alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE (Direttiva del Consiglio relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato) richiede, in analogia con la fattispecie omogenea costituita dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, di individuare la misura dissuasiva ed il rafforzamento della tutela del lavoratore pubblico, quale richiesta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, nell’esonero dalla prova del danno nella misura in cui questo è presunto e determinato tra un minimo ed un massimo.

10. Ad avviso delle Sezioni Unite, “la trasposizione di questo canone di danno presunto esprime anche una portata sanzionatoria della violazione della norma comunitaria sì che il danno così determinato può qualificarsi come danno comunitario (così già Cass. 30 dicembre 2014, n. 27481 e 3 luglio 2015, n. 13655) nel senso che vale a colmare quel deficit di tutela, ritenuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, la cui mancanza esporrebbe la norma interna (art. 36, comma 5, cit.), ove applicabile nella sua sola portata testuale, ad essere in violazione della clausola 5 della direttiva e quindi ad innescare un dubbio di sua illegittimità costituzionale; essa quindi esaurisce l’esigenza di interpretazione adeguatrice.

11. E’ stato così, conclusivamente, affermato che: “Il lavoratore pubblico – e non già il lavoratore privato – ha diritto a tutto il risarcimento del danno e, per essere agevolato nella prova (perchè ciò richiede l’interpretazione comunitariamente orientata), ha intanto diritto, senza necessità di prova alcuna per essere egli, in questa misura, sollevato dall’onere probatorio, all’indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5. Ma non gli è precluso di provare che le chances di lavoro che ha perso perchè impiegato in reiterati contratti a termine in violazione di legge si traducano in un danno patrimoniale più elevato”.

12. Alla luce di quanto esposto, ed in conformità a quanto deciso da questa Corte (Cass. ord. 24/1/2017, n. 1764), si condivide la proposta del relatore nel senso dell’accoglimento del ricorso e della cassazione dell’impugnata sentenza, con rinvio al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull’appello ex art. 383 c.p.c., u.c., che deciderà la causa adeguandosi al seguente principio di diritto: “Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36, comma 5, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall’onere probatorio nella misura e nei limiti di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5 e quindi nella misura pari ad un’indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8”. Il giudice del rinvio, da individuarsi nella stessa corte d’appello di Firenze in diversa composizione (art. 383 c.p.c., u.c.), provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2017

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