Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17647 del 29/08/2011

Cassazione civile sez. III, 29/08/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 29/08/2011), n.17647

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9566/2010 proposto da:

D.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DELLA STAZIONE S. PIETRO 45, presso lo studio dell’avvocato

PACETTI Massimo, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

LANFRANCO DOMENICO, giusta delega alle liti a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.M.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ACHILLE PAPA 21, presso lo studio dell’avvocato BERNARDINI

BETTI Valerio, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MAZZON GIOVANNI, giusta mandato alle liti a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 472/2009 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA

dell’8.4.09, depositata il 21/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito per il ricorrente l’Avvocato Massimo Pacetti che si riporta ai

motivi del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato Giacomo Augenti (per delega

avv. Valerio Bernardini Betti) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Con sentenza del 21/4/2009 la Corte d’Appello di Brescia respingeva i gravami interposti dal sig. D.E. (in via principale) e dal sig. G.M.M. (in via incidentale) nei confronti della pronunzia Trib. Bergamo 3 0/4/2008 di parziale accoglimento della demanda di risarcimento dei danni da quest’ultimo proposta nei confronti del primo in relazione a contratto di locazione di immobili siti in (OMISSIS).

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il D. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad UNICO MOTIVO con il quale denunzia omessa, insufficiente o contradditoria motivazione su punto decisivo della controversia,, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Resiste con controricorso il G..

Il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366 bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’art. 366-bis c.p.c. dispone infatti che allorquando viene denunciato vizio di motivazione, a completamento della relativa esposizione il motivo deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366-bis c.p.c.). Al riguardo, si è precisato che l’art. 366-bis c.p.c., rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione specificamente destinata (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).

Orbene, nel caso, il motivo non reca invero la “chiara indicazione” – nei termini più sopra indicati- delle relative “ragioni”, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica, di questa Corte, a fortiori non consentita in presenza di formulazione come nella specie altresì carente di autosufficienza.

Il motivo si palesa pertanto privo dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigere del medesimo”;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata dai difensori delle parti costituite;

rilevato che le parti non hanno presentato memoria;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;

ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile;

considerato che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.600,00, di cui Euro 1.400,00 per onorari, oltre spese a generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011

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