Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17646 del 29/08/2011

Cassazione civile sez. III, 29/08/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 29/08/2011), n.17646

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6005/2010 proposto da:

B.G. nato a (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 63, presso lo

studio dell’avvocato GARATTI Luciano, che lo rappresenta e difende,

giusta procura speciale alle liti a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA – già NUOVA TIRRENA ASSICURAZIONI SPA

(OMISSIS) giusta fusione per incorporazione delle Società

Groupama Vita e Groupama Assicurazioni SpA nella Muova Tirrena SpA e

successiva variazione della denominazione sociale della incorporante

Nuova Tirrena SpA in Groupama Assicurazioni SpA in persona del

Procuratore Speciale legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ORAZIO 3, presso lo studio dell’avvocato

GRAZIOSI Giuseppe, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MOLINARI RAFFAELE, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 189/2009 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del

28.1.09, depositata il 12/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Con sentenza del 12 /2/2009 la Corte d’Appello di Brescia respingeva il gravame interposto dal sig. B.G. nei confronti della pronunzia Trib. Brescia 7/11/2003 di rigetto della domanda proposta nei confronti della compagnia NUOVA TIRRENA ASSICURAZIONI s.p.a. di condanna al pagamento di somma a titolo di indennizzo assicurativo in ragione di invalidità permanente derivante da malattia.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il B. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.

Resiste con controricorso la GROUPAMA ASSICURAZIONI s.p.a. (già NUOVA TIRRENA ASSICURAZIONI s.p.a.).

Con il 1^ MOTIVO il ricorrente denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.pc., comma 1, n. 3.

Con il 2^ MOTIVO denunzia vizio di motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 2^ MOTIVO denunzia violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366 bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’art. 366-bis c.p.c. dispone che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo deve a pena di inammissibilità concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede allora che con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed avere indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto.

Il quesito di diritto deve essere in particolare specifico e riferibile alla fattispecie (v. Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), risolutivo del punto della controversia -tale non essendo la richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità (v. Cass., 3/8/2007, n. 17108)-, e non può con esso invero introdursi un tema nuovo ed estraneo (v.

Cass., 17/7/2007, n. 15949).

Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, a completamento della relativa esposizione esso deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366-bis c.p.c.). Al riguardo, si è precisato che l’art. 366-bis c.p.c. rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione specificamente destinata (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).

Orbene, nel caso, i motivi non recano invero il prescritto quesito di diritto.

La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. è d’altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (v.

Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).

I motivi con i quali si denunzia vizio di motivazione non recano invero la “chiara indicazione” – nei termini più sopra indicati- delle “ragioni” delle doglianze, tale non potendosi invero considerare quanto indicato a pag. 28 del ricorso, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte, a fortiori non consentita in presenza di formulazione come nella specie altresì carente di autosufficienza.

I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo”;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite;

rilevato che il ricorrente non ha presentato memoria, che è stata viceversa presentata dalla controricorrente;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;

osservato ulteriormente il ricorso per cassazione deve a pena d’inammissibilità contenere l’esposizione sommaria dei fatti di causa, che non può ritenersi osservata quando il ricorrente non riproduca alcuna narrativa della vicenda processuale, nè accenni all’oggetto della pretesa, limitandosi ad allegare, mediante “spillatura”, o come nella specie a riprodurre, nel corpo del motivo di ricorso (tutti o parte degli) atti o documenti del giudizio di merito, rimettendo all’iniziativa del giudice l’individuazione della materia del contendere, in contrasto con lo scopo della disposizione, volta ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, in immediato coordinamento con i motivi di censura (v. Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628);

atteso che ai fini del rispetto del principio di autosufficienza è necessario che vengano riportati nel ricorso gli specifici punti di interesse nel giudizio di legittimità, con eliminazione del “troppo e del vano”, non potendo gravarsi questa Corte del compito, che non le appartiene, di ricercare negli atti del giudizio di merito ciò che possa servire al fine di utilizzarlo per pervenire alla decisione da adottare (v. Cass., 22/10/2010, n. 21779; Cass., 23/6/2010, n. 15180; Cass., 18/9/2009, n. 20093; Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628);

considerato che il ricorrente è pertanto al riguardo tenuto non già ad un’attività materiale meramente compilativa, alternando pagine con richiami ad atti processuali del giudizio di merito alla relativa allegazione o trascrizione, bensì a rappresentare e interpretare i fatti giuridici in ordine ai quale richiede l’intervento di nomofilachia o di critica logica da parte della Corte Suprema, il che distingue il ricorso di legittimità dalle impugnazioni di merito (v.

Cass., 23/6/2010, n. 15180), trovando a tale stregua ragione il tenore dell’art. 366 c.p.c. là dove impone di redigere il ricorso per cassazione esponendo sommariamente i fatti di causa, sintetizzando cioè i medesimi con selezione dei profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice, nonchè indicazione delle ragioni di critica nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c., in un’ottica di economia processuale che evidenzi i profili rilevanti ai fini della formulazione dei motivi di ricorso, che altrimenti finiscono per risolversi in censure astratte e prive di supporto storico (v. Cass., 23/6/2010, n. 15180);

ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile;

considerato che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4.000,00, di cui Euro 3.800,00 per onorari, oltre spese a generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011

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