Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17646 del 28/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 28/07/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 28/07/2010), n.17646

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28190-2006 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TOSI PAOLO, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

G.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 705/2005 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 12/10/2005 R.G.N. 936/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/06/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato MICELI MARIO per delega FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI MASSIMO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 510/2003 il Giudice del lavoro del Tribunale di Massa dichiarava a illegittimità del termine finale apposto al contratto di lavoro intercorso tra G.L. e la s.p.a. Poste Italiane, dal 1-7-2002 al 30-9-2002 e condannava la società alla riammissione in servizio del G. e al risarcimento del danno in suo favore, pari alla retribuzione globale di fatto dalla data di notifica del ricorso introduttivo, esclusi i periodi nei quali era risultato che il G. aveva prestalo altra attività lavorativa, come da documentazione in atti, compensando le spese nella misura del 30% e condannando la società al pagamento della quota residua.

La società proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con il rigetto della domanda di controparte.

L’appellato si costituiva resistendo al gravame della società e proponendo appello incidentale, assumendo di aver diritto a ricevere la retribuzione fin dalla data della raccomandata con la quale aveva messo a disposizione di Poste le proprie energie lavorative.

La Corte d’Appello di Genova, con sentenza depositata il 12-10-2005, respingeva l’appello principale e in accoglimento dell’appello incidentale, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, determinava alla data del 5-11-2002 la decorrenza delle mensilità della retribuzione globale di fatto dovute a titolo di risarcimento del danno. La Corte territoriale poneva, poi, integralmente a carico della società le spese di primo grado nonchè quelle di appello.

Per la cassazione di tale sentenza la s.p.a. Poste Italiane ha proposto ricorso con due motivi.

Il G. è rimasto intimato.

La società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione del D.Lgs. n. 368 DEL 2001, degli artt. 1362 e ss. C.C. e vizio di motivazione, in sostanza contesta L’affermazione della Corte d’Appello di genericità delle ragioni giustificatrici del termine indicate nel contratto di lavoro de quo, concluso per il periodo 1-7-2002/30-9- 2002, “per esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002, congiuntamente alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie contrattualmente dovute a tutto il personale nel periodo estivo”.

Al riguardo la ricorrente sostiene che le ragioni concrete dell’assunzione dell’intimato sono quelle sopra ricordate, riportate nella lettera di assunzione, e che la sussistenza delle stesse “si evince dal processo di riallocazione (territoriale e professionale) delle risorse a tempo indeterminato che rappresenta l’esigenza aziendale (sostanzialmente identica su tutto il territorio nazionale) retrostante l’assunzione per cui è causa”, “come confermato dalle periodiche verifiche effettuate dalle parti sociali” con gli accordi richiamati (e riportati nel ricorso ai fini della autosufficienza dello stesso), di guisa che “la previsione in esame presentava certamente i caratteri di specificità pretesi dal D.Lgs. n. 368 del 2001”.

La ricorrente, inoltre, lamenta che erroneamente la Corte d’Appello ha ritenuto (“ad abundatiam”) che “l’indicazione simultanea, a giustificazione dell’apposizione de termine, di due motivazioni ontologicamente diverse…esclude in radice la possibilità di verifica della sussistenza della causa giustificatrice dell’apposizione del termine, e testimonia che al momento della stipulazione del contratto lo stesso datore non aveva presente quale fosse l’esigenza straordinaria da fronteggiare con l’assunzione a termine”.

Sul punto la società deduce che deve escludersi che l’eventuale illegittimità del termine “possa farsi derivare dal contestuale richiamo a diverse causali, non essendo previsto alcun divieto dì tal fatta in materia e, comunque, non sussistendo alcuna astratta impossibilità che ricorrano più cause giustificatrici”, fra di loro compatibili, a fronte delle quali, peraltro, sarebbe illogico “richiedere al datore di lavoro di effettuare una scelta tra le stesse”.

La ricorrente, poi, evidenzia che erroneamente la Corte territoriale ha affermato che la società, nelle proprie difese, avrebbe escluso che l’assunzione dell’odierno intimato rispondesse anche ad esigenze di sostituzione del personale in ferie, essendo stato chiaramente esplicitato (capo 31 della memoria di costituzione in primo grado) che anche tale esigenza aveva concorso a determinare la costituzione del lavoro a termine.

La società, infine, sul piano della prova, sostiene che “il dettato della nuova legge non prevede un onere probatorio datoriale ulteriore rispetto a quello contenuto nell’art. 1” ed evidenzia che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la valutazione della esigenza conseguente ai processi di riorganizzazione non poteva che essere fatta con riferimento ai processi e agli accordi richiamati nella lettera di assunzione (ed all’uopo testualmente richiama tra l’altro l’accordo 17-10-2001 e le relative “Disposizioni finali”, in base alle quali “..la società potrà continuare a ricorrere all’attivazione di contratti a tempo determinato per sostenere i livello di servizio del Recapito durante la fase di realizzazione dei processi di mobilità di cui al presente accordo”).

Il motivo va accolto, nei limiti di seguito specificati, in conformità con i principi recentemente dettati da questa Corte in ordine all’interpretazione dell’art. 1, del D.Lgs. citato.

In specie, come affermato da Cass. 1-2-2010 n. 2279, “in tema di apposizione del termine al contratto di lavoro, il legislatore, richiedendo l’indicazione da parte del datore di lavoro delle specificate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, ha inteso stabilire, in consonanza con la direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia (cfr. sentenza del 23 aprile 2000. in causa C-378/2007 ed altre; sentenza del 22 novembre 2005, in causa C-144/04), un onere di specificazione delle ragioni oggettive del termine finale, vale a dire di indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti identificative essenziali, sia quanto al contenuto, che con riguardo alla sua portata spazio-temporale e più in generale circostanziale, perseguendo in tal modo la finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto; tale specificazione può risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro e da esso per relationem ad altri testi scritti accessibili alle parti” (come accordi collettivi richiamati nello stesso contratto individuale).

In particolare, poi, come è stato precisato da Cass. 27-4-200 n. 10033, l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 “a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, si da rendere evidente la specifica connessione fra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa. Spetta al giudice di merito accertare, con valutazione che, se correttamente motivata ed esente da vizi giuridici, resta esente dal sindacato di legittimità, la sussistenza di tali presupposti, valutando ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni specificatamente indicate con alto scritto ai fini dell’assunzione a termine, ivi compresi gli accordi collettivi intervenuti fra le parti sociali e richiamati nel contratto costitutivo del rapporto”.

Con riguardo a questi ultimi questa Corte ha altresì chiarito che, “seppure nel nuovo quadro normativo….non spetti più un autonomo potere di qualificazione delle esigenze aziendali idonee a consentire l’assunzione a termine, tuttavia, la mediazione collettiva ed i relativi esiti concertativi restano pur sempre un elemento rilevante di rappresentazione delle esigenze aziendali in termini compatibili con la tutela degli interessi dei dipendenti, con la conseguenza che gli stessi debbono essere attentamente valutati dal giudice ai fini della configurabilità nel caso concreto dei requisiti della fattispecie legale”.

In relazione, poi, alle ragioni sostitutive, questa Corte (v. Cass. 26-1-2010 n. 1576, Cass. 26-10-2010 n. 1577) ha precisato che “nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificabili nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità”.

Infine è stato anche precisato che, con riferimento sia alla disciplina pregressa di cui alla L. n. 230 del 1962 sia alla nuova disciplina del D.Lgs. n. 368 del 2001, “l’indicazione di due o più ragioni legittimanti l’apposizione di un termine ad un unico contratto di lavoro non è in sè causa di illegittimità del termine per contraddittorietà o incertezza della causa giustificatrice delle stesso, restando tuttavia impregiudicata la valutazione di merito dell’effettività e coerenza delle ragioni indicate” (v. Cass. 17-6- 2008 n. 16396).

Al riguardo in particolare questa Corte ha rilevato che “se nel caso concreto concorrono due ragioni legittimanti è ben possibile che le parti, nel rispetto del criterio di specificità, le indichino entrambe ove non sussista incompatibilità o intrinseca contraddittorietà, nè ridondando ciò di per sè solo, salvo un diverso accertamento in concreto, in incertezza della causa giustificatrice dell’apposizione del termine”.

Orbene la sentenza impugnata, in contrasto con tali principi e con motivazione insufficiente, limitandosi a rilevare semplicemente che “non è sufficiente richiamare indistinte esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, senza nulla dire di quali processi si tratti e come essi incidano nella situazione di lavoro in cui sono stati inseriti i lavoratori assunti a termine”, in realtà ha omesso di esaminare in concreto gli elementi di specificazione emergenti dal contratto a termine de quo, attraverso i richiami agli accordi collettivi ivi contenuti, alla luce delle deduzioni della società, al fine di valutarne l’effettiva sussistenza nonchè la sufficienza sul piano della ricorrenza o meno del requisito di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs..

Riguardo, poi, alla ulteriore ragione giustificativa della “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie…”, la Corte di merito da un lato, in contrasto con il principio sopra richiamato, ha escluso in astratto la possibilità di una causale concorrente, senza alcuna verifica in ordine alla compatibilità concreta dell’esistenza di entrambe le causali indicate, e dall’altro, ha erroneamente ritenuto che la società avesse escluso la sussistenza di tale seconda ragione giustificativa, in base ad una lettura parziale (capo 2) della memoria di costituzione di primo grado, ignorando quanto espressamente affermato al capo 31.

Per tali ragioni va accolto parzialmente il primo motivo e la impugnata sentenza va cassata, con la precisazione che, ove il giudice di rinvio valuti come sufficientemente specificata la causale del contratto de quo, l’onere probatorio relativo alla effettiva ricorrenza nel concreto degli elementi così individuati graverà sulla società datrice di lavoro e dovrà essere assolto sulla base delle prove ritualmente acquisite al processo.

Al riguardo, infatti, infondata è la tesi sostenuta dalla società, secondo cui “il dettato della nuova legge non prevede un onere probatorio ulteriore” a carico del datore di lavoro.

Sul punto questa Corte ha avuto già modo di affermare (v. per tutte Cass. 21-5-2008 n. 12985) che, anche anteriormente alla esplicita introduzione del comma “premesso” dalla L. n. 247 del 2007, art. 39 (secondo cui “il contratto di lavoro subordinalo è stipulato di regola a tempo indeterminato”) il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 ha confermato il principio generale secondo cui il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo pur sempre l’apposizione del termine una ipotesi derogatoria.

Lo testimonia la stessa tecnica legislativa adottata dal decreto legislativo, secondo la quale l’apposizione del termine “è consentita” solo “a fronte” di determinate specifiche ragioni derogatorie, come tali normalmente da provare in giudizio da chi le deduce a sostegno delle proprie difese, e lo conferma, poi, il dato relativo alla “vicinanza”‘ al datore di lavoro delle situazioni che consentono la deroga, anch’essa elemento significativo del conseguente carico probatorio in giudizio (in tali sensi v. da ultimo Cass. 1-2-2010 n. 2279 che ha altresì precisato che tale soluzione interpretativa è sostenuta dal richiamo alla cd. clausola di non regresso contenuta nella direttiva a cui il decreto da attuazione nonchè dal riferimento al contenuto della delega alla base del decreto legislativo, limitato sostanzialmente all’attuazione della direttiva, che non contiene disposizioni che si attaglino ad una diversa distribuzione dell’onere della prova con riguardo al primo o unico contratto di lavoro a tempo determinato).

In conclusione, così accogliendosi parzialmente il primo motivo, restando assorbito il secondo, riguardante le conseguenze della eventuale illegittimità del termine, la impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Torino, la quale si atterrà ai principi e alle indicazioni di cui sopra e statuirà anche sulle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie parzialmente il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Torino.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2010

 

 

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