Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17646 del 25/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/08/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 25/08/2020), n.17646

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Curzio Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28698-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE

MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE,

CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO;

– ricorrente –

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARBERINI

47, presso lo studio dell’avvocato ANGELO PANDOLFO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati SILVIA LUCANTONI,

MARIALUCREZIA TURCO, ARMANDO TURSI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 180/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 29/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 180 pubblicata il 29.3.2018, la Corte d’appello di L’Aquila ha respinto l’appello dell’Inps, confermando la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato insussistente, limitatamente al periodo 2007-2011, l’obbligo di G.G. di iscriversi e versare i contributi presso la Gestione degli esercenti attività commerciali tenuta dall’INPS per i redditi percepiti quale produttore libero di impresa di assicurazione ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, convertito con modificazioni in L. n. 326 del 2003, ed aveva annullato in relazione al medesimo periodo l’avviso di addebito notificato al predetto il 9.1.2015; la Corte territoriale ha respinto anche l’appello proposto dal G. in relazione all’avviso di addebito riferito all’anno 2014, rilevando come il predetto avesse eccepito la nullità dell’avviso (per violazione del D.L. n. 78 del 2010, art. 30, in quanto non preceduto da alcun verbale di accertamento o di avviso bonario) per la prima volta in appello, e quindi tardivamente;

2. avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, illustrato da successiva memoria, il G.;

3. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. con l’unico motivo di ricorso l’Inps ha dedotto violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le sub-agenzie e i produttori di assicurazioni del 25.5.1939 e del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. con L. n. 326 del 2003, in relazione alla L. n. 613 del 1966, art. 1, alla L. n. 160 del 1975, art. 29; alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 202, alla L. n. 88 del 1989, art. 49, comma 1 lett. d), per avere la Corte di merito ritenuto che l’obbligo di iscrizione presso la Gestione commercianti sussisterebbe soltanto per i produttori il cui rapporto si sia instaurato con un’agenzia di assicurazioni e non anche per coloro che svolgono l’attività in virtù di un rapporto costituito direttamente con la compagnia di assicurazioni;

5. il motivo è manifestamente infondato, dovendosi dare continuità al principio secondo cui l’obbligo di iscrizione di cui al D.L. n. 269 del 2003 cit., art. 44, comma 9, non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub-agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche (Cass. n. 1768 del 2018);

6. tale principio è stato ribadito anche a fronte delle perplessità sollevate da questa Sesta sezione con ordinanza interlocutoria n. 13049 del 2018, essendosi precisato che, ai fini dell’inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell’attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l’iscrizione va effettuata presso la Gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa e presso la Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, ove l’attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad Euro 5.000,00 (Cass. n. 30554 del 2018);

7. col ricorso incidentale il G. ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., per non avere la Corte di merito correttamente rilevato le censure proposte dalla parte ricorrente in ordine alla nullità o annullabilità dell’avviso di addebito opposto;

8. ha in particolare denunciato l’omessa pronuncia sulla domanda di annullamento dell’avviso di addebito per l’anno 2014, allegando di avere col ricorso introduttivo di primo grado proposto opposizione avverso la pretesa dell’INPS oggetto del verbale di accertamento del 18.2.2013, relativo alla mancata iscrizione nella gestione commercianti per i redditi prodotti negli anni 2007-2011, e dell’avviso di addebito notificato il 9.1.2015 relativo ai contributi dovuti per gli anni dal 2007 al 2014; ha trascritto il ricorso di primo grado ove era denunciato, in particolare, che “il contenuto dell’avviso di addebito risulta incoerente con il contenuto del verbale di accertamento, poichè si riscontra una difformità dei periodi contestati e/o dell’ammontare dei contributi asseritamente omessi”;

9. il motivo di ricorso, da riqualificare come violazione dell’art. 112 c.p.c., è infondato;

10. questa Corte (Cass. n. 7653 del 2012; 22799 del 2017) ha chiarito come il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto; il medesimo vizio ricorre nel caso di totale omissione di pronuncia su un motivo di appello (cfr. Cass., sez. 6 n. 6835 del 2017);

11. nel caso di specie, la Corte di merito ha preso in esame il motivo di appello proposto dal G. in relazione ai contributi pretesi dall’INPS per l’anno 2014, ma ha ritenuto che con esso fosse stata proposta una eccezione nuova, formulata per la prima volta in fase di impugnazione e tale da richiedere nuovi, e pertanto inammissibili, accertamenti in fatto sugli atti prodromici dell’avviso di addebito; ha aggiunto che nel ricorso introduttivo di primo grado era stata genericamente allegata una difformità tra il verbale di accertamento e l’avviso di addebito, senza deduzione alcuna di nullità o annullabilità di quest’ultimo;

12. deve quindi escludersi la sussistenza del vizio di omessa pronuncia e ribadirsi come sia incensurabile in sede di legittimità l’interpretazione degli atti processuali, che integra un accertamento in fatto tipicamente rimesso al giudice di merito (cfr. per tutte Cass. n. 20373 del 2008);

13. le considerazioni svolte conducono al rigetto del ricorso principale e di quello incidentale, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità in ragione della reciproca soccombenza;

14. sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale.

Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2020

 

 

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