Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17645 del 25/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/08/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 25/08/2020), n.17645

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28568-2018 proposto da:

B.M., B.F., in proprio e quali eredi del Sig.

B.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TARO 35, presso lo

studio dell’avvocato CLAUDIO MAZZONI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

FONDAZIONE ENASARCO, in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

C. CONTI ROSSINI, 13, presso lo studio dell’avvocato IVAN CANELLI,

che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5625/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 5625 pubblicata il 26.3.18 la Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello di B.L., B.M. e B.F., eredi di F.C.G., avverso la sentenza di primo grado che, accogliendo il ricorso della Fondazione Enasarco, aveva dichiarato il carattere indebito dei pagamenti da quest’ultima effettuati dopo il decesso della F. avvenuto l’1.4.2001 e fino al gennaio 2006 e condannato gli eredi alla restituzione della somma di Euro 16.043,63;

2. la Corte territoriale ha ritenuto assolto l’onere di prova della Fondazione sui presupposti del diritto alla ripetizione dell’indebito formatosi a seguito della mancata comunicazione del decesso e ciò in base al prospetto dei ratei di pensione erogati dopo il decesso della pensionata e al riconoscimento di debito da parte degli eredi con la disposizione di bonifico di parziale restituzione, attestato dalla banca ove era accreditata la pensione;

3. avverso tale sentenza gli eredi di F.C.G. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria, cui ha resistito con controricorso la Fondazione Enasarco;

4. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. col primo motivo di ricorso gli eredi di F.C.G. hanno dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.;

6. hanno eccepito il difetto di prova degli accrediti della pensione dopo il decesso della titolare avendo la Fondazione prodotto solo un prospetto riepilogativo e non le contabili mensili di accredito; hanno parimenti censurato l’idoneità della comunicazione inviata il 28.2.12 dalla banca Unicredit alla Fondazione a dimostrare l’ordine di bonifico di Euro 30.923,50 che si assume impartito dagli eredi medesimi il 9.9.2008;

7. col secondo motivo i ricorrenti ha censurato la sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1309 e 1334 c.c., per avere la Corte di merito attribuito all’ordine di bonifico (non dimostrato) efficacia di riconoscimento di debito, peraltro non limitatamente alla somma riaccreditata a favore della Fondazione ma anche quanto all’ulteriore importo di Euro 16.043,63;

8. col terzo motivo i ricorrenti hanno denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., discendendo dalla invocata riforma della sentenza d’appello la diversa regolazione delle spese di lite;

9. il primo motivo di ricorso è inammissibile;

10. la sussistenza di prova degli accrediti della pensione in epoca successiva al decesso della titolare costituisce una tipica quaestio facti, non suscettibile in quanto tale di rivalutazione in sede di legittimità, laddove il motivo di ricorso in esame solo formalmente denuncia un error in iudicando, anche attraverso l’improprio riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c. e all’art. 2697 c.c. (su cui cfr. Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 25029 del 2015; Cass. n. 25216 del 2014) mentre nella sostanza censura l’accertamento in fatto compiuto dalla sentenza impugnata, al di fuori dei limiti in cui ciò è consentito ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel nuovo testo come rigorosamente interpretato dalle Sezioni unite di questa Corte con le sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014 (con principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici);

11. il secondo motivo di ricorso è inammissibile, per le ragioni appena esposte, nella parte in cui critica la valutazione dei giudici di merito sull’esistenza di prova dell’ordine di bonifico parziale impartito dagli eredi; è inoltre inammissibile laddove denuncia la violazione degli artt. 1309 e 1334 c.c., poichè non si confronta con la ratio decidendi della pronuncia d’appello che non ha attribuito all’ordine di bonifico proveniente dagli eredi il valore di riconoscimento di debito in senso tecnico (che presuppone una dichiarazione del debitore pervenuta al creditore, cfr. Cass., 2104 del 2012), ma ha utilizzato l’ordine di bonifico come argomento logico a supporto della prova documentale del credito fornita da Enasarco, nell’ambito quindi della valutazione di merito;

12. il terzo motivo di ricorso è assorbito in ragione della inammissibilità dei primi due motivi;

13. per le considerazioni svolte, il ricorso va dichiarato inammissibile;

14. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;

15. ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2020

 

 

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