Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17645 del 06/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 06/09/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 06/09/2016), n.17645

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18167/2010 proposto da:

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati LELIO MARITATO, LUIGI CALIULO e ANTONINO SGROI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

SYSTEMA VITA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A. (già EFFE VITA

S.P.A.) C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI

44, presso lo studio dell’avvocato MATTIA PERSIANI, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

ESATRI S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 538/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 29/06/2009, R.G. N. 1757/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

udito l’Avvocato CARLA D’ALOISIO per delega verbale ANTONINO SGROI;

udito l’Avvocato GIOVANNI BERETTA per delega MATTIA PERSIANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Milano con la sentenza n. 538 del 2009, confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva annullato la cartella esattoriale notificata a Effe Vita s.p.a. (poi Systema Vita Compagnia di assicurazioni s.p.a.) recante un complessivo importo di Euro 38.203,67, richiesto titolo di somme aggiuntive per il periodo dall’aprile 1999 al mese di ottobre 2002.

La Corte territoriale riferiva in fatto che il rapporto di lavoro tra Effe Vita e P.G., dopo una prima risoluzione consensuale al 31 marzo 1999, era stato ricostituito ex tunc per il periodo dall’aprile 1999 all’ottobre 2002, con conciliazione intervenuta in data 23 dicembre 2004 a definizione di una vertenza introdotta per l’annullamento della risoluzione consensuale. In adempimento dell’obbligazione sorta con tale verbale di conciliazione, che peraltro prevedeva l’assenza di pretese retributive per quel periodo, non essendo stata effettuata prestazione lavorativa, Effe Vita il mese successivo versava tutta la contribuzione, chiedendo la riapertura della posizione assicurativa del P..

Riteneva il giudice del gravame che null’altro fosse dovuto dalla società oltre agli interessi legali maturati in relazione alla posizione così ricostruita, ed in particolare che non fossero dovute le sanzioni richieste con la cartella opposta, perchè anche considerato l’automatismo degli effetti sanzionatori del ritardo, non si può ricostituire a posteriori una situazione di inadempimento o ritardo nei confronti dell’Inps, in ordine ad un regime che prolungava la durata del rapporto di lavoro convenzionalmente stabilito tra le parti ad un momento successivo rispetto a quello nel quale erano comunque cessate le prestazioni lavorative.

Per la cassazione della sentenza l’Inps ha proposto ricorso, affidato a un solo motivo, cui ha resistito con controricorso la Systema Vita Compagnia di Assicurazioni s.p.a.. Unipol Sai Assicurazioni s.p.a., in qualità di successore a titolo universale di Systema Vita Compagnia di Assicurazioni s.p.a., ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., Esatri s.p.a. è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, commi 8 e 9. Argomenta che il rapporto di lavoro è stato ricostituito con efficacia dal 1 aprile 1999 e che pertanto, in forza di tale ricostruzione, l’obbligo contributivo è sorto e doveva essere adempiuto alle naturali scadenze temporali. Non essendo ciò accaduto, ne deriverebbe l’automaticità dell’obbligo sanzionatorio.

Formula il seguente quesito di diritto: “Se, in conseguenza di un verbale di conciliazione con il quale le parti (lavoratore e datore di lavoro) hanno ricostituito rapporto di lavoro, il datore di lavoro sia tenuto nei confronti dell’Inps, con riferimento al periodo che è intercorso fra il licenziamento la successiva ricostituzione del rapporto stesso, a pagare le sanzioni civili connesse all’omissione contributiva, ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 116”.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Deve premettersi che, a seguito di un contrasto di giurisprudenza che si era verificato sulla questione nell’ambito delle sezioni semplici, le Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 19665 del 18/09/2014 hanno affermato che in tema di sanzioni previdenziali in caso di reintegrazione del lavoratore per illegittimità del licenziamento, ai sensi della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, occorre distinguere tra la nullità o inefficacia del licenziamento, che è oggetto di una sentenza dichiarativa, e l’annullabilità del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, che è oggetto di una sentenza costitutiva: nel primo caso, il datore di lavoro, oltre che ricostruire la posizione contributiva del lavoratore “ora per allora”, deve pagare le sanzioni civili per omissione L. 23 dicembre 2000, n. 388, ex art. 116, comma 8, lett. a; nel secondo caso, il datore di lavoro non è soggetto a tali sanzioni, trovando applicazione la comune disciplina della “mora debendi” nelle obbligazioni pecuniarie, fermo che, per il periodo successivo all’ordine di reintegra, sussiste l’obbligo di versare i contributi periodici, oltre al montante degli arretrati, sicchè riprende vigore la disciplina ordinaria dell’omissione e dell’evasione contributiva. La Corte, con riferimento al regime previsto dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 92 del 2012, che purtuttavia ha confermato tale impostazione teorica, ha distinto le due ipotesi di inefficacia o nullità del licenziamento (quale ad es. il licenziamento discriminatorio) da quella di licenziamento annullabile perchè intimato in mancanza di giusta causa o di giustificato motivo. Ha rilevato che nella seconda ipotesi la sentenza del giudice che dichiara l’illegittimità del licenziamento ha natura costitutiva, ed ha quindi confermato l’orientamento espresso da Cass. n. 7934 del 2009, secondo il quale nessuna sanzione può trovare applicazione perchè l’obbligazione contributiva, al momento della sua periodica scadenza per i lavoratori occupati, non sussisteva per il lavoratore licenziato, essendo essa venuta meno a causa della cessazione del rapporto di lavoro; nè poteva risorgere se non al momento in cui il rapporto di lavoro sarebbe stato ripristinato a seguito dell’ordine di reintegrazione. Diversamente, ad avviso delle Sezioni Unite, accade nell’ipotesi di licenziamento inefficace o nullo, nel quale la pronuncia meramente dichiarativa del giudice riporta anche il rapporto previdenziale alla situazione quo ante, con la conseguenza che sono dovute le sanzioni civili previste dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116, comma 8, per l’ipotesi dell’omissione contributiva, perchè in ogni caso mancherebbe quella che l’art. 116, comma 8, lett. b), cit. qualifica come “intenzione specifica di non versare i contributi” atteso che l’omissione contributiva è invece conseguenza della (ritenuta, dal datore di lavoro) legittimità del licenziamento).

2.2. Nel caso in esame, in cui pacificamente la sussistenza del rapporto di lavoro per il periodo oggetto di richiesta delle sanzioni accessorie è derivata dal riconoscimento che ne hanno fatto le parti in una transazione intervenuta a definizione di un giudizio instaurato per l’annullamento della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, sarebbe stato necessario accertare il contenuto dell’accordo transattivo, onde evidenziare i presupposti di tale riconoscimento: sulla base del principi affermati nella richiamata sentenza n. 19665 del 2014 delle Sezioni Unite, infatti, un’omissione contributiva avrebbe potuto configurarsi solo a fronte di una situazione che imponesse la ricostituzione del rapporto ex tunc. E difatti, la rimozione della risoluzione consensuale si sarebbe posta su un piano totalmente diverso nel caso di esistenza di vizi genetici radicali della stessa, idonei a determinarne la totale eliminazione degli effetti, ovvero nel caso di mera scelta delle parti, nel qual caso nessuna sanzione poteva essere richiesta dall’Inps, restando peraltro dubbia la stessa ammissibilità della ricostituzione del rapporto previdenziale, per natura indisponibile e necessariamente correlato all’esistenza effettiva di un sottostante rapporto di lavoro.

2.3. Il ricorso però non consente tale tipo di valutazione, non riportando il contenuto dell’accordo, nè allegandolo agli atti, in violazione delle prescrizioni desumibili dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (nel testo che risulta a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 40 del 2006, operante ratione temporis), sicchè la censura resta ancorata a principi generali, del tutto avulsi da precisi riferimenti alla fattispecie.

3. Segue la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte controricorrente, liquidate come da dispositivo. Nulla sulle spese nei confronti di Esatri s.p.a..

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l’Inps al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 100,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

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