Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17644 del 29/08/2011
Cassazione civile sez. III, 29/08/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 29/08/2011), n.17644
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 5409/2010 proposto da:
UBI LEASING SPA (OMISSIS) quale società derivante dalla fusione
per incorporazione della società incorporante SBS Leasing SpA della
società incorporata BPU Esaleasing SpA in persona del Procuratore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BISSOLATI 76, presso lo studio
dell’avvocato GARGANI Benedetto che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GIUSEPPE RAMANZINI giusta delega in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA OSLAVIA 14 int. 7, presso lo studio degli avvocati GIULIA
SFERRA e GIOVANNI BALLOTTINO, rappresentata e difesa dall’avvocato
TOGNON Sergio, giusta delega a margine di nuova elezione di domicilio
e revoca della precedente istanza che viene allegata in atti;
– controricorrente –
contro
BPT ENTERPRISE SRL (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante Amministratore unico, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA GERMANICO 96, presso lo studio dell’avvocato SEVERINI
FABIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GALLESE
RICCARDO, giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso
incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e contro
SOFRAS DEI FRATELLI SPOLAORE ENZO & DANIELE SNC (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 734/2009 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA
dell11/12/08, depositata il 27/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
09/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:
“Con sentenza del 27/4/2009 la Corte d’Appello di Venezia riformava parzialmente la pronunzia Trib. Padova n. 1867/04 di inefficacia ex art. 2901 c.c., del contratto di compravendita stipulato tra la società SO.FRA.S. s.n.c. e la società LEASING TREVISO s.p.a., con ogni conseguenza di legge, ivi compresa l’inesistenza del contratto di locazione finanziaria d.d. 1/8/1989 intercorso tra la società SBS LEASING s.p.a. e la società B.P.T. ENTERPRISE s.r.l..
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società UBI LEASING s.p.a. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad UNICO MOTIVO con il quale denunzia omessa e/o contraddittoria motivazione e/o omesso esame di documenti su punti decisivi della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Resistono con separati controricorsi la società B.P.T. ENTERPRISE s.r.l., che spiega altresì ricorso incidentale sulla base di unico motivo (con cui denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia ed erronea valutazione di documenti, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), e il C., che resiste ai ricorsi principale ed incidentale delle controparti con controricorso e spiega altresì ricorso incidentale condizionato.
Il ricorso principale della società UBI LEASING s.p.a. e quello incidentale della società B.P.T. ENTERPRISE s.r.l. dovranno essere dichiarati inammissibili, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366 bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.
L’art. 366-bis c.p.c., dispone infatti che allorquando viene denunziato vizio di motivazione, a completamento della relativa esposizione il motivo deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; e) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366-bis c.p.c.).
Al riguardo, si è precisato che l’art. 366-bis c.p.c. rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione specificamente destinata” (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).
Orbene, nel caso, i motivi dei ricorsi della società UBI LEASING s.p.a. e della società B.P.T. ENTERPRISE s.r.l. non recano invero la “chiara indicazione” -nei termini più sopra indicati- delle relative “ragioni”, inammissibilmente disposta la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011