Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17644 del 06/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 06/09/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 06/09/2016), n.17644

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11617/2010 proposto da:

L.M.M.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato

DOMENICO CONCETTI, che la rappresenta e difende giusta delega in

atti;

– ricorrente –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, REGIONE

PIEMONTE;

– intimate –

avverso la sentenza n. 471/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 04/06/2009, R.G. N. 1420/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

udito l’Avvocato DOMENICO CONCETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Torino, con la sentenza n. 471 del 2009, confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato il ricorso proposto da L.M.M.A. per ottenere dall’Inps e dalla Regione Piemonte il riconoscimento del proprio diritto a percepire l’assegno di invalidità della L. n. 118 del 1971, ex art. 13. La Corte d’appello recepiva le conclusioni della c.t.u. rinnovata in secondo grado, che aveva concluso che la periziata, soggetto gravemente obeso con complicanze artrosiche in ipertensione arteriosa ed esiti di intervento chirurgico per tunnel carpale, oltre a disturbo depressivo in un blando trattamento farmacologico, era affetta da riduzione della capacità lavorativa in misura del 71%, come già ritenuto dal c.t.u. di primo grado. Compensava le spese processuali, nella ritenuta sussistenza di giuste ragioni, ponendo quelle di c.t.u. a carico dell’Inps.

Per la cassazione della sentenza L.M.M.A. ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi. L’Inps, il Ministero dell’economia e delle Finanze e la Regione Piemonte sono rimasti intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. A sostegno del primo motivo di ricorso, L.M.M.A. deduce violazione e falsa applicazione della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 13 e successive modificazioni con riferimento agli artt. 1, 2, e 5 del d.lgs. n. 509 del 1988, alle tabelle di cui al D.M. 5 febbraio 1992, codice 7105 e 7101 ed ai principi scaturiti da Cass. 19/8/2004 n. 16251.

Lamenta che il consulente tecnico abbia riconosciuto un’ invalidità del 71% applicando il codice 7105 della tabella approvata con D.M. 5 febbraio 1992, che riconosce un’invalidità dal 31 al 40% con riferimento ad un indice di massa corporea tra 35 e 40, mentre l’indice riferibile alla ricorrente, del peso di 144 kg al momento della visita del primo c.t.u., è pari a 51. Il c.t.u. avrebbe dovuto quindi applicare per analogia un’altra voce di tabella, quale il codice 7001 che prevede per l’anchilosi del rachide totale un’invalidità del 75%. Aggiunge che le modalità d’uso della nuova tabella di invalidità approvate con il suddetto D.M. nella prima parte dispongono che quando l’infermità non è tabellata, in ragione della sua natura e della sua gravità, è possibile valutarne il grado con criterio analogico rispetto a quelle tabella; sostiene altresì che il consulente tecnico avrebbe dovuto ricorrere ad una valutazione complessiva dei danni, che rendeva applicabili anche del D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 1509, artt. 2 e 5, ad effetto dei quali le percentuali di invalidità indicate in misura fissa ovvero per fasce possono essere aumentate fino a cinque punti percentuali rispetto ai valori fissi indicati, rendendo valutabili anche le menomazioni non concorrenti comprese nella fascia tra lo 0 e il 10%.

2. Come secondo motivo, lamenta omessa motivazione sulle medesime circostanze, rilevando che la sentenza impugnata non dà conto della diversa valenza delle infermità che dovevano essere accertate con corretti criteri.

3. Come terzo motivo, deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112 e 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e lamenta che il giudice d’appello non si sia pronunciato sul motivo con il quale ella si doleva che il tribunale avesse posto le spese di c.t.u. di primo grado per metà a suo carico, malgrado sussistessero le condizioni reddituali idonee a renderla esente dal pagamento.

4. Come quarto motivo, deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c., art. 92 c.p.c., D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, convertito in L. n. 326 del 2003 e ribadisce che la gratuità prevista dalla disposizione censurata deve ritenersi estesa anche alle spese di consulenza tecnica.

5. Il primo motivo di ricorso non è fondato.

5.1. Occorre premettere che la tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, approvata con D.M. 5 febbraio 1992, in attuazione del D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 2, integra la norma primaria ed è vincolante, con la conseguenza che la valutazione del giudice, che prescinda del tutto dall’esame di tale tabella, comporta un vizio di legittimità denunciabile con ricorso per cassazione (Cass. n. 6850 del 24/03/2014).

5.2. La Corte territoriale non è tuttavia incorsa nella denunciata violazione di legge.

La ricorrente richiama il principio, affermato da questa Corte nella sentenza n. 16251 del 2004, secondo il quale il codice 7105 della tabella contenuta nel D.M. 5 febbraio 1992, include l’obesità con complicanze artrosi che nella fascia di invalidità dal 31 al 40%, quando vi sia un indice di massa corporea compreso tra 35 e 40, sicchè quando l’indice di massa corporea risulti superiore, occorre un’ indagine diretta ad acclarare l’effettivo grado di invalidità, svincolata dai limiti specificati dalla richiamata tabella.

A tale principio la Corte territoriale si è attenuta, laddove ha richiamato e condiviso le conclusioni del consulente tecnico, che aveva riconosciuto una percentuale invalidante del 71%, superiore rispetto a quella massima del 40% prevista dalla voce 7105, così svincolandosi dalle previsioni della tabella proprio in considerazione della maggiore gravità della patologia riscontrata rispetto a quella ivi considerata.

La ricorrente, chiedendo che la propria malattia sia classificata in una voce di tabella riferita a malattia diversa, ma assimilabile alla propria per gravità, non formula in sostanza una critica relativa all’errata applicazione delle tabelle, ma alla valutazione della gravità della propria patologia come ritenuta dal c.t.u., chiedendone una valutazione superiore. La denuncia si risolve quindi nella mera prospettazione di un sindacato di merito sulla valutazione, inammissibile in sede di legittimità (cfr., ex multis, Cass. n. 10222 del 4/5/2009, n. 23530 del 16/10/2013).

6. Neppure il secondo motivo è fondato.

Basta qui richiamare il principio consolidato secondo il quale il giudice del merito, qualora condivida i risultati della consulenza tecnica d’ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l’accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità (Cass., 22 febbraio 2006, n. 3881). In tal caso l’obbligo della motivazione è assolto con l’indicazione della fonte dell’apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese (cfr. fra le tante, Cass. 9 marzo 2001, n. 3519).

7. Sono invece fondati il terzo e il quarto motivo.

Questa Corte ha chiarito sin da epoca risalente che l’onere delle spese di consulenza tecnica d’ufficio non si sottrae alla comune disciplina delle spese processuali e che pertanto le stesse, a norma dell’art. 152 disp. att. c.p.c., non possono gravare sul soccombente nei confronti del quale sussistano le condizioni per l’esonero previste dalla richiamata disposizione. (Cass. n. 4481 del 08/04/2000, n. 4589 del 06/05/1998, n. 2540 del 17/04/1980).

La Corte territoriale, in presenza di uno specifico motivo di gravame ed avendo provveduto in tal senso nel giudizio di secondo grado, avrebbe quindi dovuto riformare il capo della sentenza di primo grado oggetto di censura e porre per intero le spese di c.t.u. anche di primo grado a carico dell’Inps.

8. Il ricorso deve quindi essere accolto in relazione al terzo e quarto motivo e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, ponendosi le spese di c.t.u. di primo grado per intero a carico dell’Inps.

9. Non vi è luogo a condanna alle spese della ricorrente, malgrado la sua prevalente soccombenza, in considerazione della mancata costituzione in giudizio delle parti intimate e della sussistenza delle condizioni per l’esonero, sopra richiamate.

PQM

La Corte accoglie il terzo e quarto motivo di ricorso, rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione i motivi accolti e, decidendo nel merito, pone le spese di c.t.u. di primo grado, coma liquidate dal Tribunale, interamente a carico dell’Inps. Non assoggetta la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2016

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