Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17643 del 17/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 17/07/2017, (ud. 13/04/2017, dep.17/07/2017),  n. 17643

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20430/2011 proposto da:

T.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA GIOVINE ITALIA 7, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO

CARNEVALI, rappresentato e difeso dall’avvocato ELISABETTA CENCETTI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che

la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 219/2010 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 23/08/2010 R.G.N. 220/2009.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 23.8.2010 la Corte di Appello di Perugia confermava la sentenza del Tribunale di Perugia del 9.12.2004 con la quale era stata rigettata la domanda di dichiarazione di illegittimità del termine apposto al contratto stipulato tra le Poste Italiane e T.F. dal 15.3.2004 al 31.5.2004 per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale assente con diritto alla conservazione del posto addetto al servizio di smistamento e trasporto presso il CPO di (OMISSIS). La Corte territoriale osservava che la causale non era generica e che le dedotte esigenze erano state dimostrate in quanto presso il CPO di (OMISSIS) il monte ore del personale assente nel periodo era stato superiore al monte ore dei lavoratori assunti a termine. Non occorreva peraltro l’indicazione del nome del lavoratore sostituito; la prova del ricorrente non era stata ammessa perchè generica e perchè non si era indicato per quali ragioni il teste avrebbe potuto conoscere le circostanze indicate, mentre – circa l’istruttoria espletata – il Giudice aveva fatto uso dei suoi poteri istruttori.

che avverso tale sentenza il T. ha proposto ricorso con sette motivi; resistono le Poste Italiane controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che con la prima censura si allega la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, nonchè l’omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione circa la mancata indicazione normativa del lavoratore sostituito. Occorreva indicare il nominativo del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione;

che la prima censura mossa alla sentenza è infondata atteso che la Corte territoriale non si è discostata dal consolidato orientamento di questa Corte che ha ripetutamente affermato che “in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, con cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, l’onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. Pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità” (cfr. Cass. 26/01/2010 nn. 1576 e 1577 e numerose altre successive, si veda tra le molte Cass. 01/03/2016 n. 4020, 04/07/2016 n. 13587, 23/06/2016n. 13055 e ord. sez. 6-L 07/04/2017 n. 9134);

che con il secondo motivo si allega la violazione dell’art. 116 c.p.c. e l’omessa, insufficiente/contraddittoria motivazione circa la prova dell’ effettività dell’esigenza sostitutiva;

che anche il secondo motivo appare infondato posto che la Corte di appello ha accertato l’effettività della causale utilizzata nel contratto attraverso l’esame di risultanze statistiche che non vengono nel motivo contestate nel merito che attestano che le assunzioni a termine erano andate a coprire le assenze del personale assente con diritto alla conservazione del posto secondo quel criterio “elastico” che questa Corte ha più volte indicato come parametro di verifica della coerenza, in aziende come le Poste, tra assunzioni a termine di carattere sostitutivo e assenze del personale;

che con il terzo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., nonchè l’omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione circa la prova legittimante l’apposizione del termine al contratto di lavoro. Nel mese di aprile 2004 il numero di giornate di assenza del personale era inferiore a quello delle assunzioni a termine;

che il motivo appare infondato in quanto correttamente la Corte di appello ha già osservato che il confronto andava operato tenendo conto dell’intero periodo del contratto e non per un solo mese;

che con il quarto motivo si allega la violazione degli artt. 115,416 e 421 c.p.c., nonchè l’omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione circa la valutazione del Giudice in ordine alla mancata contestazione dei fatti allegati dal ricorrente e conseguente inammissibilità della prova su fatti pacifici. La convenuta non aveva contestato i fatti dedotti nel ricorso ed avrebbe dovuto considerarli come pacifici;

che anche il quarto motivo appare infondato posto che la Corte di appello ha già osservato che la causa era stata istruita d’ufficio avendo il Giudice scelto, come ben poteva fare, di attivare i propri poteri ufficiosi una volta accertato la non genericità della causale di assunzione e che era stata contestata, però, l’effettività di tale causale nello svolgimento del rapporto;

che con il quinto motivo si allega la nullità del procedimento per violazione degli artt. 146 e 421 c.p.c. e difetto di motivazione. La prova non poteva essere disposta stante la mancata formulazione da parte convenuta di istanze istruttorie; che il quinto motivo appare infondato per quanto già detto avendo il Giudice disposto d’ufficio la prova in coerenza con il thema decidendum e cioè l’effettività della causale nella svolgimento in concreto del rapporto contestata da parte ricorrente (una volta ritenuto correttamente la non genericità a monte della detta causale).

che con il sesto motivo si allega la violazione degli artt. 246 e 116 c.p.c., nonchè l’insufficiente motivazione. I testimoni assunti erano rappresentanti della parte convenuta;

che il motivo appare inammissibile in quanto parte ricorrente non comprova che la questione sia stata sollevata in appello (la sentenza impugnata non ne parla); inoltre la mera circostanza che un testimone sia dipendente delle Poste non ne rende illegittima di per sè l’escussione nè si specifica al motivo nulla in ordine alla qualifica dei testimoni);

che con l’ultimo motivo si allega la nullità del procedimento nonchè l’insufficiente motivazione in relazione agli artt. 209,244,421 e 116 c.p.c., degli artt. 11 e 24Cost., nonchè l’omessa pronuncia. Si era senza motivazione adeguata rigettata la prova testimoniale richiesta da parte ricorrente e non accolta l’istanza di esibizione;

che anche l’ultimo motivo è infondato; in ordine alla richiesta prova il Giudice di appello l’ha ritenuta generica e sul punto non si offre alcuna argomentazione; circa le richiesta di esibizione nel motivo non se ne comprova la decisività viste che il monte ore relativo ai lavoratori assenti e quello dei lavoratori assunti a termine risulta documentato.

Pertanto si deve rigettare il proposto ricorso. Le spese di lite – liquidate come al dispositivo – seguono la soccombenza.

PQM

 

Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonchè in Euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 13 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2017

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