Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17643 del 06/08/2014
Civile Sent. Sez. 5 Num. 17643 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: VIRGILIO BIAGIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SEMPRUCCI Aleardo, elettivamente domiciliato in Roma, via Lucrezio
Caro n. 63, presso lo Studio legale Galletti, rappresentato e difeso dall’avv.
Renato Negroni, giusta delega in atti;
–
ricorrente
–
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del
Ministro pro tempore;
– intimato —
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.
56/09/07, depositata il 23 maggio 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 aprile
2014 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ennio
Data pubblicazione: 06/08/2014
ESENTE DA RECISTRA4tONE
Al SENSI i)1-1.I).P.R. 2t24/1986
N. 131 . E\13. ALI- 13. – N. 5
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Attilio Sepe, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
MAThRIA TRIBUTARIA
Ritenuto in fatto
1. Aleardo Semprucci ha proposto ricorso per cassazione, nei confronti
del Ministero dell’economia e delle finanze, avverso la sentenza della
Commissione tributaria regionale del Lazio indicata in epigrafe, con la
quale, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, è stata dichiarata la
legittimità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti del
Il giudice a quo ha ritenuto che l’appartenenza del contribuente ad una
società di capitali a ristretta base azionaria costituisce presunzione della
distribuzione degli utili ai soci, non contrastata con idonea prova contraria.
2. All’esito dell’udienza dell’Il aprile 2013, questa Corte ha ordinato la
rinnovazione della notifica del ricorso all’Agenzia delle entrate.
Considerato in diritto
I. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto il ricorrente,
pur avendo consegnato l’atto, nel termine assegnatogli, all’ufficiale
giudiziario per la notifica dello stesso all’Agenzia delle entrate a mezzo del
servizio postale (con spedizione effettuata il 20 settembre 2013), non ha poi
provveduto al deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata: ciò
determina, in mancanza della costituzione in giudizio dell’intimata,
l’inammissibilità del ricorso, per assenza di prova della instaurazione del
contraddittorio (Cass., Sez. un., n. 627 del 2008).
2. Non v’è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma il 30 aprile 2014.
DEPOSITATO IN cANCELLERIA
IL
A60, 2014
contribuente per IRPEF dell’anno 1993.