Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17642 del 29/08/2011

Cassazione civile sez. III, 29/08/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 29/08/2011), n.17642

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 22, presso lo studio dell’avvocato PICONE

ALFONSO, rappresentato e difeso dall’avvocato PEREGO ALDO, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

TE.EZ. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II n. 269, presso lo STUDIO LEGALE

VACCARELLA, rappresentato e difeso dall’avvocato PROTO MASSIMO,

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1130/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO

dell’1.4.09, depositata il 21/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito per il ricorrente l’Avvocato Alfonso Picone (per delega avv.

Aldo Perego) che ha chiesto la rinuncia al ricorso;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Con sentenza del 21/4/2009 la Corte d’Appello di Milano respingeva il gravame interposto dal sig. T.E. nei confronti della pronunzia Trib. Busto Arsizio 25/8/2008 di rigetto della domanda proposta nei confronti del sig. T.E. di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza di dichiarazioni asseritamente diffamatorie di quest’ultimo.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il T. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 MOTIVI. Resiste con controricorso il TE..

Con il 1 MOTIVO il ricorrente denunzia nullità della sentenza o del procedimento, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con il 2 MOTIVO denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

nonchè contraddittoria motivazione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 3 MOTIVO denunzia contraddittoria motivazione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, dell’art. 366-bis c.p.c., e dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’art. 366-bis c.p.c. dispone che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 l’illustrazione di ciascun motivo deve a pena di inammissibilità concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede allora che con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed avere indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto.

Il quesito di diritto deve essere in particolare specifico e riferibile alla fattispecie (v. Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), risolutivo del punto della controversia – tale non essendo la richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità (v. Cass., 3/8/2007, n. 17108) -, e non può con esso invero introdursi un tema nuovo ed estraneo (v.

Cass., 17/7/2007, n. 15949).

Orbene, nel caso i motivi con i quali si denunzia violazione o falsa applicazione di norme di diritto ed error in procedendo non recano invero il prescritto quesito di diritto.

La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. è d’altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacchè una siffatta interpretazione si o risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (v.

Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).

Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, a completamento della relativa esposizione esso deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366-bis c.p.c.).

Al riguardo, si è precisato che l’art. 366-bis c.p.c. rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione specificamente destinata (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).

Orbene, nel caso i motivi con i quali si denunzia vizio di motivazione non recano invero la “chiara indicazione” – nei termini più sopra indicati – delle “ragioni” delle doglianze, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte, a fortiori non consentita in presenza di formulazione come nella specie altresì carente di autosufficienza.

I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo”;

La relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.

Il controricorrente ha presentato memoria ex art. 378 c.p.c. Il ricorrente ha in data 8/6/2011 depositato in Cancelleria dichiarazione di rinunzia al ricorso, notificata alla controparte.

La detta dichiarazione di rinunzia al ricorso attesta invero la sopravvenuta carenza di interesse della parte alla pronunzia sulle censure ivi formulate avverso l’impugnata decisione, e determina l’estinzione del procedimento (cfr. Cass., Sez. Un., 17/2/2005, n. 3129; Cass., 3/10/2005, n. 19295. V. altresì Cass., 24/3/2005, n. 6348; Cass., 23/12/2005, n. 28675), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, non avendo controparte aderito alla rinunzia (art. 390 c.p.c. e segg.).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per rinunzia. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.600,00, di cui Euro 1.400,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011

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