Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17642 del 28/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 28/07/2010, (ud. 16/06/2010, dep. 28/07/2010), n.17642

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10726-2009 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAVOUR 211,

presso lo studio dell’avvocato CAPECCI FRANCESCO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GIANNI BISSOCOLI, giusta mandato a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, PREDEN SERGIO, VALENTE NICOLA, giusta mandato in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 317/2008 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 27/05/2008 r.g.n. 634/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l’Avvocato CAPECCI FRANCESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. A.S., già dipendente del Consorzio autonomo porto di Genova, ha adito il Tribunale di Genova per sentir condannare l’INPS alla riliquidazione della pensione categoria PI (OMISSIS) erogata a carico del Fondo di previdenza istituito ai sensi del D.L. 17 dicembre 1986, n. 873, art. 13 convertito in L. 13 febbraio 1987, n. 26 (recante “misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti e per l’avvio della riforma degli ordinamenti portuali”). A fondamento della sua domanda allegava di essere stato esposto all’asbesto per oltre dieci anni, rivendicando dunque l’applicazione del coefficiente moltiplicatore di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8.

Il Tribunale, nella contumacia dell’INPS, accoglieva la domanda dell’ A. volta a rivalutare e, conseguentemente, riliquidare il trattamento pensionistico in godimento da lui maturato quale ex dipendente del GAP (ora Autorità portuale del porto di Genova) per esposizione ultra decennale all’amianto L. 23 maggio 1992, n. 257, ex art. 10, comma 8.

2. L’Istituto proponeva appello. Ad avviso dell’ente la pensione nella titolarità dell’ A. non era suscettibile di essere riliquidata in applicazione della L. n. 257 del 1992. La difesa dell’INPS sosteneva al riguardo che i trattamenti già carico del Consorzio autonomo porto di Genova esibivano natura prettamente integrativa, di talchè non ne era ipotizzabile l’incremento in virtù della rivalutazione contributiva di cui alla L. n. 257 del 1992.

Si costituiva l’ A. per resistere alla proposta impugnazione e chiedere la conferma della sentenza di primo grado.

3 La Corte d’appello di Genova con sentenza del 21 marzo – 27 maggio 2008 accoglieva l’appello e quindi rigettava nel merito le domande dell’ A..

4. Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’ A. illustrato anche da successiva memoria.

Resiste non controricorso l’INPS.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è articolato in otto motivi.

1.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 437 c.p.c.. Asserisce che la difesa spiegata dall’INPS in appello, e vertente sulla inapplicabilità del coefficiente moltiplicatore ai trattamenti integrativi quale quello nella disponibilità di controparte, costituirebbe eccezione nuova, come tale preclusa in virtù del generale divieto sancito dagli artt. 345 e 437 c.p.c..

1.2. Con gli ulteriori sette motivi di ricorso il ricorrente sostiene che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di appello, la pensione in oggetto ben possa essere riliquidata in applicazione del disposto della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8.

In particolare con il primo mezzo si denunzia violazione della L. n. 257 del 1992, art. 13 come modificato dalla L. n. 271 del 1993 sotto il profilo soggettivo e violazione dei criteri ermeneutici di cui all’art. 12 preleggi, per avere la sentenza impugnata negato la applicazione di dette disposizioni alle pensioni integrative, pur avendo ammesso la inesistenza di qualunque disposizione che le limitasse all’AGO. Inoltre, l’asserito mancato richiamo da parte della normativa sul fondo si baserebbe implicitamente sulla considerazione che la rivalutazione contributiva non si applica alle pensioni integrative.

Con il secondo mezzo si denunzia violazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 come modificato dalla L. n. 271 del 1993 sotto il profilo oggettivo e violazione dei criteri ermeneutici di cui all’art. 12 preleggi per avere negato l’applicabilità del beneficio contributivo alle pensioni integrative.

Con il terzo mezzo si denunzia difetto di motivazione sul presupposto messo a fondamento della decisione, ossia sulla negazione di operatività delle leggi citate alle pensioni integrative.

Con il quarto mezzo si denunzia ancora difetto di motivazione, essendo questa meramente apparente, per avere escluso l’applicazione dei benefici alle pensioni integrative non già sulla considerazione che dovevano essere evitate duplicazioni, ma su ragioni diverse di cui non vi è traccia nella legge.

Con il quinto mezzo si reitera il precedente proponendolo come violazione dell’art. 113 cod. proc. civ..

Con il sesto mezzo, denunziando violazione della L. n. 26 del 1987, artt. 13 e 10 disp. trans. si sostiene che la pensione consortile sarebbe unica e sarebbe irrilevante, ai fini della sua maturazione, la maturazione anche di quella AGO, per cui avrebbe errato la Corte territoriale nell’affermare la natura integrativa della pensione consortile, che avrebbe invece natura integralmente sostitutiva di quella AGO. Il conseguimento di quest’ultima sarebbe infatti meramente eventuale e non comporterebbe variazioni a quella consortile.

Con il sesto mezzo si reiterano le medesime censura deducendo anche il difetto di motivazione.

Si solleva infine questione di costituzionalità del citato art. 13 ove ritenuto non applicabile alle pensioni consortili.

2. Il primo mezzo di censura non è fondato.

L’argomentazione addotta in appello dall’Istituto costituisce infatti una mera difesa in diritto, e non già un’eccezione in senso stretto, e come tale non è soggetta a preclusioni di sorta. Invero, lungi dall’allegare fatti impeditivi o modificativi del diritto esercitato dall’originario ricorrente, nel caso di specie l’Istituto appellante si è limitato a contrastare l’avversa pretesa negando in radice l’esistenza del diritto e rilevando che. in diritto, il disposto della L. n. 257 del 1992, art. 13 non consentiva la riliquidazione, a seguito dell’applicazione del coefficiente moltiplicatore, di una pensione integrativa. Nè l’allegazione della natura integrativa della pensione costituisca “fatto nuovo”. Invero l’inquadramento di un trattamento pensionistico nella categoria dei trattamenti obbligatori ovvero integrativi si sostanzia in una qualificazione di diritto, e non implica l’allegazione di fatti.

3. I successivi sette motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.

I motivi vanno trattati congiuntamente in considerazione della loro connessione, essendo tutti diretti a censurare la statuizione con cui si è esclusa la applicabilità della maggiorazione contributiva di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 per i lavoratori esposti all’amianto alla pensione erogata dal fondo speciale per i portuali, costituito ad opera del D.L. 17 dicembre 1986, n. 873, art. 13, comma 2 convertito in L. n. 26 del 1987, che è subentrato al Consorzio Autonomo Porto di Genova, ente in precedenza deputato a corrispondere dette prestazioni.

4. Non vi è dubbio che la pensione erogata dal Fondo speciale abbia natura integrativa.

Ed infatti è principio di sistema per cui tutti i lavoratori dipendenti privati siano iscritti all’Inps, presso quella che si denomina Assicurazione Generale Obbligatoria, alla quale si può derogare solo in presenza di apposita disposizione di legge, che consenta di escluderla, ovvero di sostituirla, ovvero di esonerare determinate categorie di personale. Vi sono corrispondentemente i fondi “esclusivi” che attualmente fanno capo all’Inpdap. e legge istitutiva, che dispone la esclusione è il D.P.R. 31 dicembre 1993, n. 1092 T.U. (L. 11 aprile 1955, n. 379, art. 3 per i dipendenti degli enti locali); vi sono poi i fondi “sostitutivi”, anch’essi previsti da apposita legge, di cui residuano attualmente solo come Enpals e Inpgi (leggi istitutive rispettivamente D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708 e L. 20 dicembre 1951, n. 1561), dal momento che gli altri fondi sostitutivi esistenti presso l’Inps sono stati progressivamente eliminati (quello del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, delle aziende elettriche, dei dirigenti industriali ecc.); i fondi esonerativi erano quelli previsti per i dipendenti di alcuni tipi di banche, anch’essi a suo tempo previsti da leggi ed ora soppressi e trasformati in fondi integrativi.

5. Nessuna legge ha invece mai previsto che venisse escluso dall’AGO il personale del Porto di Genova, che quindi è stato sempre iscritto presso l’Inps, con la sola particolarità che a questa assicurazione se ne affiancava un’ altra, presso un fondo costituito presso lo stesso datore di lavoro Consorzio Autonomo Porto di Genova, quindi analogo a quelli vigenti nel passato presso altri organismi (cfr.

fondi interni Inps, Inam e Inail). Lo scopo era quello di garantire a detto personale pensioni non inferiori ad un determinato ammontare, per cui ove la pensione AGO fosse stata inferiore, il fondo interno sarebbe intervenuto ad integrarla, fino a raggiungere la misura promessa.

Tale è rimasta la natura di questa assicurazione anche quando, con la L. n. 26 del 1987 al Consorzio Autonomo del Porto di Genova è “subentrato” l’Inps, non già come gestore dell’AGO, ma attraverso un fondo, rimasto autonomo, che ha continuato ad erogare le prestazioni integrative secondo le regole vigenti nel Fondo.

6. Peraltro queste regole sono molto più favorevoli rispetto a quella AGO, sia quanto ai requisiti, sia quanto all’ammontare delle prestazioni, se si considera che (Norme transitorie sul trattamento di pensione del personale consortile, in pensione e in servizio alla data del 30 marzo 1977) la pensione di vecchiaia si matura con soli quindici anni di anzianità assicurativa (art. 1) mentre per l’AGO è di venti D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, ex art. 2; che la retribuzione pensionabile (art. 2) è pari al 90% dell’ultimo stipendio (per l’AGO è la media degli ultimi cinque o dieci anni antecedenti alla cessazione); che (Allegato A) superiori sono i coefficienti di rendimento (pari all’i e quindi al 100% della retribuzione pensionabile per i quaranta anni di contribuzione, mentre per l’AGO non si può superare l’80%); inoltre non sono previsti limiti alla retribuzione massima pensionabile (mentre è noto che per l’AGO vi sono i cd. “tetti”).

Ciò spiega perchè l’attuale ricorrente goda esclusivamente della pensione del fondo, non avendo ancora maturato, stante la necessità di requisiti più onerosi, la pensione AGO (è nato il (OMISSIS) ed è pensionato dal primo settembre 1994); ciò non toglie però che sempre di pensione integrativa si tratti, che funge solo temporaneamente da sostitutiva, in attesa del conseguimento della pensione AGO. 7. Peraltro la natura integrativa di queste pensioni è confermata dall’art. 10 disp. trans., per cui “il dipendente che, oltre alla pensione consortile, ubbia maturato il diritto ad altra pensione, non potrà percepire complessivamente un importo superiore a quello cui avrebbe diritto se avesse prestato attività lavorativa alle dipendenze del CAP per i periodi utili ai fini del calcolo delle due pensioni, con esclusione dei periodi coperti da contribuzione volontaria” A lai fine il calcolo della pensione consortile verrà convenzionalmente effettuato sulla base dell’anzianità maturata presso il Cap integrata da quella antecedente, fino ad un massimo di 40 anni. Dalla pensione consortile così calcolata verrà posto in detrazione l’importo dell’altra pensione, esclusa la parte relativa ai periodi coperti da contribuzione volontaria.

Attraverso questo meccanismo si assicura una integrazione del trattamento pensionistico fino ad arrivare al massimo dei 40 anni di anzianità, con detrazione della quota di pensione in esubero.

8. Dopo avere concluso per la natura integrativa della pensione consortile (come peraltro già affermato da Cass., sez. lav., 1 settembre 2006, n. 18927, secondo cui le delibere del consorzio per il porto di Genova relative al trattamento di quiescenza integrativo del personale approvate dal ministro della marina mercantile a norma del D.L. n. 873 del 1986, art. 13, conv. in L. n. 26 del 1987 e D.L. n. 457 del 1997, art. 8, comma 6 conv. in L. n. 30 del 1998.

costituiscono fonti oggettive di diritto; in quanto integrative della norma di legge che ad esse rinvia, indipendentemente dai requisiti procedurali, formali e pubblicitari propri dei regolamenti autonomi) vi è da considerare che non è necessario reperire una disposizione che escluda l’applicazione della rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto alle pensioni integrative, perchè ciò è nel sistema. Ed infatti una volta considerato che detta rivalutazione spetta ovviamente una volta sola, che è pacifico che essa spetti sulla pensione AGO ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 e successive modifiche, non può che restare esclusa la sua applicazione alle pensioni integrative, che hanno come presupposto necessario l’esistenza della pensione AGO – perchè altrimenti nulla ci sarebbe da integrare – considerando che, diversamente opinando, si avrebbe una duplicazione del beneficio.

Nè rileva che nella specie la pensione AGO non sia stata ancora conseguita, per cui l’unica in godimento è quella consortile, perchè ciò non toglie che questa abbia pur sempre natura integrativa, come sarà evidente allorchè maturerà la pensione AGO in presenza dei requisiti prescritti e proprio sulla pensione AGO dovrà essere applicata la rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto, non essendovi alcuna disposizione che la escluda nel caso di concorso di pensione AGO e pensione integrativa.

9. Se tale dunque è la disciplina della pensione consortile, non residuano dubbi di legittimità costituzionale, perchè anche i beneficiari di questa ne possono beneficiare sulla pensione AGO al pari degli altri dipendenti privati.

10. Il ricorso va quindi rigettato e la novità delle questioni giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2010

 

 

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